Un geometra dipendente PA può svolgere il collaudo tecnico-amministrativo?

Un geometra dipendente PA può svolgere il collaudo tecnico-amministrativo?

Il MIT chiarisce i limiti professionali del geometra dipendente, le deroghe per i lavori di manutenzione e le condizioni per l’incarico esterno nel rispetto dell’Allegato II.14

L’entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 ha riacceso il dibattito sulle competenze professionali necessarie per le figure chiave della fase esecutiva dei lavori pubblici. Un tema di particolare rilievo riguarda la possibilità per i geometri dipendenti della Pubblica Amministrazione, dotati di lunga esperienza, di ricoprire il ruolo di collaudatore tecnico-amministrativo. Con il Parere n. 4243/2026, il Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito importanti precisazioni sulla possibilità per un geometra dipendente pubblico di svolgere il collaudo tecnico-amministrativo, delineando i confini tra “regola generale” e “deroghe”.

3 quesiti in uno: competenze, ambito soggettivo, esclusività professionale

Il punto di partenza è l’art. 116 del Codice, che disciplina il collaudo e la verifica di conformità. Per l’individuazione dei requisiti professionali, la norma rimanda all’Allegato II.14 (art. 14), che sostituisce le precedenti disposizioni del D.P.R. 207/2010.

Il quesito posto al MIT (parere 4243/2026) si concentra su 3 nodi interpretativi fondamentali:

1.Requisiti di competenza: il geometra può collaudare opere complesse?

Si chiede a MIT se la qualifica di geometra abilitato, unita ad una trentennale esperienza nella gestione di lavori pubblici (progettazione e RUP), sia sufficiente a soddisfare i requisiti di “competenza e professionalità” richiesti dall’art. 116, comma 4, per opere di importo e complessità rilevanti. Secondo il MIT, la regola generale (art. 14, comma 3, All. II.14) impone il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione professionale. Tuttavia, esiste una deroga specifica:

per lavori di sola manutenzione: il diploma tecnico è sufficiente, a patto che il funzionario abbia prestato servizio per almeno 5 anni presso stazioni appaltanti;
per lavori non di manutenzione: il geometra può partecipare al collaudo solo all’interno di una commissione, limitatamente a un solo componente e nei limiti delle proprie competenze professionali (art. 14, comma 6).

Quindi, per opere complesse (non manutentive), il geometra non può svolgere il collaudo come figura monocratica, indipendentemente dall’esperienza maturata.

2.Ambito soggettivo: collaudo interno vs collaudo per altri Enti

L’altro quesito riguarda la possibilità per il dipendente di svolgere l’incarico di collaudo sia per l’amministrazione di appartenenza (nel rispetto dell’indipendenza funzionale) sia per altre amministrazioni pubbliche. Il Ministero conferma la flessibilità dell’istituto. La deroga che permette al tecnico diplomato di operare sui lavori di manutenzione si applica sia:

all’incarico interno, conferito dalla propria amministrazione di appartenenza;
all’incarico esterno, conferito da altre stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 116, commi 4 e 4-bis.

Se sussistono i presupposti oggettivi (lavori di manutenzione) e soggettivi (5 anni di servizio), il dipendente può essere incaricato in regime di collaborazione tra enti, fermo restando il principio di indipendenza (il collaudatore non deve aver avuto ruoli diretti nel procedimento di spesa o esecuzione del lavoro specifico).

3.Esclusività professionale e discrezionalità della Stazione Appaltante

In definitiva si chiede se esistono limitazioni che riservano il collaudo a specifiche categorie o se la valutazione della “professionalità” è rimessa alla totale discrezionalità della Stazione Appaltante in base alla complessità dell’opera. Il MIT sottolinea che l’ordinamento non lascia spazio ad una discrezionalità assoluta della Stazione Appaltante. I requisiti sono tassativi e definiti dall’Allegato II.14:

riserva di legge: il collaudo è riservato agli iscritti negli albi degli ingegneri e architetti per la generalità dei casi;
soggetti esterni: se il tecnico diplomato è un libero professionista esterno, per collaudare lavori di manutenzione deve essere iscritto al Collegio professionale da almeno 5 anni (per opere sopra soglia UE) o 3 anni (sotto soglia).

La Stazione Appaltante non può “promuovere” un geometra a collaudatore di un’opera strutturale complessa solo in virtù della sua esperienza, poiché deve rispettare i limiti delle competenze professionali definiti per legge e le riserve di titolo di studio.

Leggi l’approfondimento: Il Collaudo delle opere pubbliche

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