Colonnine di ricarica e Requisiti minimi: i nuovi obblighi in vigore dal 3 giugno

Colonnine di ricarica e Requisiti minimi: i nuovi obblighi in vigore dal 3 giugno

Il D.M. 28/10/2025 impone nuovi obblighi per l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici in edifici residenziali e non residenziali

Con l’entrata in vigore dal 3 giugno 2026 dei nuovi Requisiti Minimi aggiornati dal D.M. 28/10/2025, l’integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici entra a pieno titolo nel perimetro della prestazione energetica dell’edificio.

Il D.M. 28/10/2025 sviluppa la disciplina prevista dal D.Lgs. 48/2020 (recepimento della Direttiva europea EPBD) e sostituisce le disposizioni precedenti, ridefinendo gli obblighi in modo più preciso e strutturato.

Le colonnine di ricarica diventano un requisito da verificare in funzione della tipologia di edificio, del numero di posti auto, della natura del parcheggio e del livello di intervento edilizio.

Il risultato pratico è chiaro: progettazione architettonica, impianto elettrico, prevenzione incendi, relazione tecnica ex Legge 10 e gestione del titolo edilizio devono dialogare fin dalle prime fasi.

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Contesto normativo: perché le colonnine entrano nei Requisiti Minimi

Tra le modifiche introdotte dal D.M. 28/10/2025, spiccano quelle apportate al Capitolo 6 dell’Allegato 1 dedicato alle tecnologie di ricarica per i soli edifici dotati di posti auto di nuova costruzione, sottoposti a ristrutturazione importante e agli edifici esistenti appartenenti alle categorie definite in base alla destinazione d’uso con le eccezioni richiamate dall’art. 4 comma 1-bis lett. f) del D.Lgs. 192/2005.

Il nuovo Capitolo 6 si applica agli edifici dotati di posti auto e distingue in modo netto tra:

edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico;
edifici non residenziali con parcheggi ad accesso privato;
edifici residenziali.

Sul piano operativo, la distinzione decisiva non è solo “residenziale/non residenziale”, ma anche: nuova costruzione o ristrutturazione importante, parcheggio interno o adiacente, parcheggio pubblico oppure privato e numero complessivo dei posti auto.

Per i parcheggi adiacenti assume rilievo anche la nuova definizione introdotta dal decreto: è adiacente il parcheggio che appartiene ai medesimi proprietari dell’edificio, o a parte di essi, e che condivide un lato o un vertice con l’area dell’edificio oppure impianti tecnologici comuni. Questo dettaglio è tutt’altro che teorico, perché incide direttamente sull’estensione dell’obbligo anche a parcheggi esterni ma funzionalmente collegati al fabbricato.

Edifici non residenziali: obblighi puntuali e progressivi

Il punto 6.2 dell’allegato 1 dei nuovi requisiti minimi fa riferimento all’ambito non residenziale, per il quale il decreto introduce una disciplina articolata, distinguendo tra parcheggi ad accesso pubblico e ad accesso privato.

Nei parcheggi pubblici, come quelli di centri commerciali, supermercati o aeroporti, il numero di punti di ricarica richiesti cresce al crescere dei posti auto e si differenzia tra ricarica ordinaria e ricarica veloce in corrente continua.

In particolare, la normativa introduce due tipologie principali:

punti di ricarica “ordinari” con potenza almeno pari a 7,4 kW;
punti di ricarica in corrente continua con potenza almeno pari a 50 kW.

All’aumentare delle dimensioni del parcheggio, cresce il numero di colonnine richieste e, per le strutture più grandi, diventa obbligatoria anche la presenza di sistemi di ricarica veloce.

Parallelamente, viene imposto l’obbligo di predisporre canalizzazioni per almeno un posto auto ogni cinque, così da consentire l’installazione futura di ulteriori punti di ricarica senza interventi invasivi. Questo significa che anche quando non si installano tutte le colonnine previste, l’infrastruttura deve essere già pronta.

Mentre, per i parcheggi privati, tipici delle sedi aziendali o delle flotte, il livello di dotazione è ancora più elevato per quanto riguarda la ricarica ordinaria, coerentemente con un utilizzo più programmabile e continuativo. Un elemento particolarmente rilevante è l’estensione degli obblighi anche agli edifici non residenziali esistenti, anche in assenza di interventi edilizi con un adeguamento progressivo che porta, nel tempo, al raggiungimento completo dei requisiti. In particolre, il decreto prevede una progressione temporale:

entro il 2025 deve essere raggiunto almeno il 50% degli obblighi;
entro il 2030 si deve arrivare al 100%.

Edifici residenziali: predisposizione totale come requisito

Nel residenziale il legislatore adotta una strategia diversa: più che imporre l’installazione immediata di un certo numero di colonnine, si concentra sulla predisposizione dell’infrastruttura. Negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni importanti con più di 10 posti auto, è richiesta la realizzazione delle canalizzazioni per tutti i posti auto con l’obiettivo di rendere l’edificio “pronto” alla ricarica, evitando interventi successivi complessi.

Dal punto di vista tecnico, questa scelta è particolarmente efficace: il vero costo non è la singola wallbox, ma la predisposizione delle linee, dei cavi e degli spazi tecnici. È importante chiarire che il decreto in esame non si limita a stabilire quanti punti di ricarica servono, ma introduce anche requisiti qualitativi molto precisi: le infrastrutture di ricarica installate devono essere in grado di fornire servizi di tipo V1G / “smart charging”, ovvero V2G nel caso i veicoli possano erogare servizi alla rete attraverso le infrastrutture di ricarica e gli obblighi previsti si intendono assolti anche qualora:

i. in luogo di 10 punti di ricarica di Tipologia A venga installato un sistema di carica di Tipologia B;
ii. in luogo di 2 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 150 kW;
iii. in luogo di 4 sistemi di Tipologia B venga installato un sistema di carica ultraveloce con potenza almeno pari o superiore a 350 kW;
iv. solo per edifici con posti auto ad accesso privato: in luogo di un sistema di carica di Tipologia B vengano installati 10 punti di ricarica di Tipologia A.

Sicurezza e ricarica dei veicolo

Grande attenzione è dedicata anche alla sicurezza, difatti, il progetto deve prevedere soluzioni che limitino il rischio di incendio e la sua propagazione, garantendo al contempo la sicurezza di manutentori e soccorritori. Questo implica un coordinamento reale tra progetto elettrico, prevenzione incendi e distribuzione degli spazi. Per le infrastrutture ad accesso pubblico è inoltre previsto l’obbligo di trasmissione dei dati alla piattaforma nazionale del PNIRE, introducendo un ulteriore livello di integrazione con le politiche energetiche e di mobilità.

In definitiva, la vera sfida per i tecnici non sarà più semplicemente “aggiungere una colonnina”, ma progettare edifici nativamente elettrici, sicuri e flessibili: per questo motivo, è fondamentale aggiornare subito i propri strumenti di calcolo e approcci progettuali, così da trasformare un obbligo normativo in un’opportunità di reale valore aggiunto per l’immobile e per il committente.

 

 

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