Cos’è il modello Movarisch? Guida completa alla valutazione
Il Movarisch è una modalità di analisi che consente di effettuare la valutazione del rischio chimico attraverso un percorso informatico semplice. Scopri come funziona, quali sono le fasce di rischio e le soglie di intervento
La valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi è uno degli adempimenti fondamentali previsti dal Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08. Per venire incontro alle esigenze delle piccole e medie imprese (PMI), da tempo Regioni ed Enti preposti mettono a disposizione strumenti semplificati basati su algoritmi matematici.
A tal proposito, il modello Movarisch propone una procedura operativa volutamente semplificata, pensata per consentire alle imprese artigiane, industriali, commerciali e dei servizi, di effettuare la valutazione del rischio chimico senza ricorrere, almeno in una fase iniziale, a indagini strumentali o misurazioni dirette degli agenti.
Il modello si configura come uno strumento finalizzato a facilitare, in particolare per le piccole e medie imprese, ma anche per le realtà di maggiori dimensioni, l’inquadramento del livello di rischio, permettendo di stabilire se questo si colloca al di sopra o al di sotto della soglia di irrilevanza per la salute.
Il D.Lgs. 81/2008 descrive il rischio chimico come uno dei rischi maggiormente presenti nei luoghi di lavoro e il datore di lavoro è tenuto ad effettuarne la valutazione. La valutazione deve essere riportata all’interno del DVR e, in funzione dell’esito e del livello di rischio rilevato, il datore di lavoro deve mettere in atto le opportune misure di protezione e prevenzione al fine di ridurre l’esposizione ai rischi che ne derivano. Effettuare una corretta redazione del documento di valutazione dei rischi richiede grande attenzione, pertanto può risultare utile un software per la redazione del DVR (presto aggiornato al modello Movarisch 2026) con cui eseguire una completa valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici e pericolosi.
Movarisch: cos’è e a cosa serve?
Il Movarisch è un modello di valutazione del rischio chimico elaborato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, sulla base delle Linee guida predisposte dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome in materia di sicurezza sul lavoro, con riferimento al Titolo IX, Capo I del D.Lgs. 81/08.
Rappresenta uno degli strumenti più utilizzati per la stima del rischio chimico, in quanto consente di effettuare la valutazione senza ricorrere a onerose campagne di monitoraggio ambientale.
In sostanza, permette di stimare il rischio per la salute dei lavoratori derivante da agenti chimici, in conformità a quanto previsto dall’art. 223 del D.Lgs. 81/2008:
In particolare, il modello prende in considerazione i principali parametri normativi per valutare il livello di esposizione alle sostanze pericolose e classifica il rischio in due possibili condizioni:
rischio trascurabile o irrilevante per la salute;
rischio significativo o non irrilevante per la salute.
Movarisch: qual è il quadro normativo?
L’aggiornamento 2026 del modello Movarisch si inserisce nel processo di progressivo adeguamento alle disposizioni normative già intrapreso nel 2025, recependo le più recenti evoluzioni della disciplina europea e nazionale in materia di sostanze chimiche.
In particolare, il modello tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:
D.Lgs. 135/2024, che interviene sul Titolo IX del D.Lgs. 81/08 rafforzando il sistema di tutela dei lavoratori esposti ad agenti chimici;
Regolamento delegato (UE) 2023/707, che introduce nuove classi di pericolo per gli interferenti endocrini;
Regolamento delegato (UE) 2021/979, che apporta ulteriori aggiornamenti alle classificazioni armonizzate di diverse sostanze nell’ambito del sistema CLP;
Regolamento (UE) 2020/878, che aggiorna i requisiti e i contenuti delle schede dati di sicurezza (SDS);
Regolamento delegato (UE) 2020/217, che ha introdotto la classificazione armonizzata del biossido di titanio e le indicazioni supplementari EUH211 ed EUH212.
Movarisch: come funziona?
Il modello di valutazione del rischio connesso all’esposizione ad agenti chimici pericolosi si basa sulla relazione tra pericolo ed esposizione, secondo l’equazione:
R = P · E
dove:
R è il rischio;
P è il pericolo;
E è l’esposizione.
Il pericolo P rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di una miscela. Nell’applicazione di questo modello, tale indice viene ricondotto alle indicazioni di pericolo H (frasi H), definite secondo il sistema di classificazione stabilito dall’Allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008 e successive modifiche (Regolamento CLP).
A ciascuna Hazard Statement (indicazione di pericolo H) viene attribuito uno specifico punteggio, elaborato in base al significato delle disposizioni previste per la classificazione e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose contenute nel citato allegato del Regolamento CLP. Dunque, il pericolo P rappresenta la potenziale pericolosità intrinseca di una sostanza, indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca).
L’esposizione E rappresenta, invece, il livello di esposizione dei soggetti con l’agente chimico nell’ambito della specifica attività lavorativa, tenendo conto delle condizioni operative concrete.
Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei criteri previsti dall’art. 223, comma 1, del D.Lgs. 81/08:
per il pericolo (P) vengono considerate le proprietà pericolose e l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato;
per l’esposizione (E) vengono prese in considerazione la tipologia e la durata dell’esposizione, le modalità con cui avviene l’esposizione, le quantità impiegate e l’efficacia delle misure preventive e protettive adottate.
Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie:
Rinal = P · Einal
e per esposizioni cutanee:
Rcute = P · Ecute
Nel caso in cui per un agente chimico pericoloso siano previste contemporaneamente entrambe le vie di assorbimento, il rischio R cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:
Quali sono i criteri per determinare l’indice di pericolosità?
L’indice di pericolo P ha l’obiettivo di sintetizzare in un numero i pericoli per la salute di un agente chimico. Il criterio per determinare l’indice di pericolosità si basa sull’interpretazione delle norme di classificazione delle sostanze e miscele pericolose previste dall’Allegato I del Regolamento CLP. Tale classificazione identifica le proprietà tossicologiche delle sostanze e miscele pericolose attraverso le indicazioni di pericolo (frasi H), riportate su etichette e schede di sicurezza.
L’indice si ottiene attribuendo un punteggio alla proprietà più pericolosa dell’agente chimico; questo valore, combinato con il livello di esposizione, consente di stimare il rischio complessivo per il lavoratore. La valutazione considera in modo prioritario le vie di esposizione (inalatoria, cutanea, ingestiva) e tiene conto che la pericolosità intrinseca è una caratteristica fissa della sostanza, mentre il rischio dipende dalle condizioni d’uso.
Il metodo utilizza una scala semiquantitativa che permette di confrontare diversi agenti chimici, pur introducendo un certo grado di approssimazione e incertezza, soprattutto vicino alle soglie di rischio. Viene inoltre evidenziato che, secondo il CLP, tutte le classi di pericolo hanno un’importanza specifica: sebbene gli effetti a lungo termine siano generalmente considerati più rilevanti, anche la tossicità acuta assume un ruolo significativo, in particolare per i rischi immediati di intossicazione o infortunio.
In sintesi, il modello integra classificazione normativa e condizioni di esposizione per fornire una valutazione strutturata, seppur approssimata, della pericolosità e del rischio chimico per la salute dei lavoratori.
Come si determina l’indice di esposizione per via inalatoria (Einal)?
L’indice Einal si calcola come prodotto tra un sub-indice I (intensità dell’esposizione) e un fattore di distanza d (distanza del lavoratore dalla sorgente di intensità I):
Einal = I x d
Il sub-indice I viene determinato attraverso un sistema strutturato basato su cinque variabili:
proprietà chimico-fisiche della sostanza (stato fisico e volatilità);
quantità in uso;
tipologia d’uso (da sistema chiuso a dispersione significativa);
tipologia di controllo (dal contenimento completo alla manipolazione diretta);
tempo di esposizione.
Questi elementi vengono combinati tramite matrici di valutazione successive per ottenere un indice finale di intensità dell’esposizione. Il sub-indice d tiene, invece, conto della distanza tra lavoratore e sorgente: l’esposizione è massima a meno di 1 m e diminuisce progressivamente fino a ridursi a un decimo quando la distanza è pari o superiore a 10 metri.
I valori di d da utilizzare sono indicati nella seguente tabella:
Distanza in metri
Valori di d
Inferiore ad 1
1
Da 1 a inferiore a 3
0,75
Da 3 a inferiore a 5
0,50
Da 5 a inferiore a 10
0,25
Maggiore o uguale a 10
0,1
In sintesi, il modello integra caratteristiche della sostanza, modalità operative, misure di prevenzione, durata dell’esposizione e distanza fisica per stimare in modo strutturato il livello di esposizione inalatoria del lavoratore.
Come si determina l’indice di esposizione per via cutanea (Ecute)?
L’indice Ecute si basa su una matrice che combina due variabili:
tipologia d’uso della sostanza;
livello di contatto cutaneo.
La tipologia d’uso distingue quattro situazioni:
uso in sistema chiuso (minimo rischio di esposizione): la sostanza/miscela è usata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne;
uso in inclusione in matrice: la sostanza/miscela viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o limitata la dispersione nell’ambiente;
uso controllato e non dispersivo: questa categoria include le lavorazioni in cui sono coinvolti solo limitati gruppi selezionati di lavoratori, adeguatamente esperti dello specifico processo, e in cui sono disponibili sistemi di controllo adeguati a controllare e contenere l’esposizione;
uso con dispersione significativa: questa categoria include lavorazioni ed attività che possono comportare un’esposizione sostanzialmente incontrollata non solo degli addetti, ma anche di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione generale.
Il livello di contatto cutaneo viene, invece, classificato in quattro gradi: assente, contatto accidentale, discontinuo ed esteso, in funzione della frequenza degli eventi di contatto durante la giornata lavorativa.
Combinando queste due variabili tramite una matrice di valutazione, si ottiene l’indice finale Ecute, che esprime il livello complessivo di esposizione cutanea del lavoratore.
Matrice per la valutazione dell’esposizione cutanea – Movarisch 2026
Modello movarisch e il caso delle emissioni da lavorazioni
Il modello di valutazione del rischio chimico può essere applicato anche agli agenti pericolosi generati direttamente durante le lavorazioni, anziché soltanto a quelli già presenti come sostanze o miscele.
L’utilizzo di questo metodo richiede particolare attenzione sia nella definizione della pericolosità dell’agente chimico (P) sia nella stima dell’esposizione inalatoria (E), poiché le emissioni possono variare sensibilmente a seconda del tipo di processo e il modello potrebbe non essere adeguato a tutte le attività produttive.
Per attribuire correttamente il valore di pericolosità è necessario valutare l’intensità delle emissioni prodotte dalla lavorazione e identificare gli agenti chimici sviluppati, assegnando loro la relativa classificazione di pericolo. Ad esempio, alcune lavorazioni come la saldatura ad arco producono emissioni elevate, mentre altre, come la saldatura TIG, generano emissioni più contenute. In altri casi, come la lavorazione delle materie plastiche, il livello di emissione dipende soprattutto dalla temperatura di processo.
La determinazione dell’esposizione inalatoria avviene tramite matrici modificate che considerano:
la quantità giornaliera di materiale utilizzato;
le misure di controllo adottate;
il tempo di esposizione;
la distanza del lavoratore dalla sorgente emissiva.
Da questi fattori si ricava l’indice di esposizione per inalazione (Einal), che viene poi moltiplicato per il valore di pericolosità P per ottenere il rischio complessivo R.
Quali sono le fasce di rischio e le soglie di intervento?
Il modello Movarisch prevede una classificazione del rischio in diverse fasce con soglie di intervento specifiche:
0,1 < R < 15 (zona verde): rischio irrilevante per la salute. Richiede comunque la consultazione del medico competente;
15 < R < 21 (zona arancione): intervallo di incertezza. È necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi, rivedere le misure di prevenzione e protezione adottate e consultare il medico competente per la decisione finale;
21 < R < 40 (zona rossa): rischio superiore al rischio chimico irrilevante per la salute. Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08;
40 < R < 80: zona di rischio elevato;
R > 80: zona di grave rischio. Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità della manutenzione.
Cosa cambia nell’aggiornamento Movarisch 2026?
L’aggiornamento 2026 consente di mantenere il modello Movarisch pienamente coerente con le più recenti evoluzioni della normativa europea e nazionale in materia di classificazione e gestione delle sostanze chimiche.
Tra le modifiche più rilevanti vi è quella relativa al biossido di titanio (TiO₂). In seguito all’avviso europeo C/2025/6670, è stata confermata la rimozione della classificazione armonizzata che lo indicava come possibile cancerogeno di categoria 2 per inalazione. Tale revisione ha comportato anche l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni del Regolamento delegato (UE) 2020/217.
Questo aggiornamento normativo produce effetti diretti sul modello di valutazione del rischio: le indicazioni supplementari di pericolo EUH211 ed EUH212, in precedenza associate alle miscele contenenti biossido di titanio, non sono più incluse nel calcolo del punteggio di pericolosità. Tale scelta consente di evitare una possibile sovrastima del rischio chimico e garantisce una maggiore aderenza del modello al quadro regolatorio europeo attualmente vigente.
Esempio valutazione rischio chimico Movarisch
Di seguito un esempio di valutazione rischio chimico conforme al modello Movarisch.
Download GratuitoEsempio di valutazione rischio chimico Movarisch
Movarisch: le FAQ
Di seguito sono riportate delle domande brevi in riferimento al modello Movarisch.
Perché il modello MoVaRisCh è così utilizzato nelle aziende?
Perché consente di stimare il rischio chimico in modo rapido e strutturato, senza dover ricorrere immediatamente a misurazioni ambientali complesse e costose.
Chi deve applicare la valutazione del rischio chimico con MoVaRisCh?
Tutte le aziende in cui sono presenti agenti chimici pericolosi, indipendentemente dal settore: artigianato, industria, commercio e servizi.
Il MoVaRisCh sostituisce completamente le misurazioni ambientali?
No. Il modello rappresenta un primo livello di analisi. In presenza di rischio significativo o situazioni complesse, può essere necessario integrare la valutazione con misurazioni strumentali.
Qual è il principio alla base del calcolo del rischio nel modello?
Il rischio deriva dalla combinazione tra pericolosità della sostanza e livello di esposizione del lavoratore, sintetizzati in un indice numerico.
Come viene stabilita la pericolosità di una sostanza chimica?
Attraverso le indicazioni di pericolo (frasi H) previste dal regolamento CLP, a cui viene associato un punteggio in funzione della gravità degli effetti sulla salute.
Quali fattori influenzano maggiormente l’esposizione dei lavoratori?
Durata e modalità dell’attività, quantità utilizzate, distanza dalla sorgente, caratteristiche della sostanza e misure di prevenzione adottate.
È possibile valutare separatamente le diverse vie di esposizione?
Sì. Il modello distingue tra esposizione per inalazione e contatto cutaneo, permettendo anche una valutazione combinata del rischio complessivo.
Come interpretare il risultato finale del calcolo del rischio?
Il valore ottenuto colloca l’esposizione in specifiche fasce (verde, arancione, rossa), ciascuna associata a diversi livelli di attenzione e intervento.
Cosa deve fare l’azienda se il rischio non è irrilevante?
Deve adottare misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre l’esposizione, oltre ad attivare la sorveglianza sanitaria e, se necessario, effettuare monitoraggi ambientali.
Il modello è applicabile anche ai fumi o emissioni generate dai processi?
Sì, ma con cautela. In questi casi è necessario valutare correttamente sia la natura delle emissioni sia l’intensità del processo produttivo.
Cosa cambia concretamente con l’aggiornamento MoVaRisCh 2026?
Vengono recepite importanti modifiche normative europee, con effetti diretti sul calcolo del rischio e sulla classificazione di alcune sostanze.
Perché è importante aggiornare la valutazione del rischio al 2026?
Perché anche a parità di lavorazioni, le nuove regole possono modificare l’esito della valutazione, rendendo non più adeguati i documenti precedenti.
Il MoVaRisCh è adatto anche alle piccole imprese?
Sì, è stato progettato proprio per semplificare la valutazione nelle PMI, rendendola accessibile anche senza competenze specialistiche avanzate.
Fonti: Movarisch 2026 – Modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi
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