Cos’è l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?
Art. 146 e 149 D.Lgs. 42/2004: quando è obbligatoria l’autorizzazione paesaggistica ordinaria e quando non è richiesta? Ecco come e quando farla!
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è un provvedimento amministrativo obbligatorio per intervenire in aree che sono sottoposte a tutela paesaggistica e serve a garantire un controllo sulla compatibilità dell’intervento programmato in quella determinata area con l’interesse paesaggistico tutelato.
Per evitare errori o dimenticanze nella redazione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria e per non rischiare che venga respinta dall’amministrazione competente, ti fornisco:
le informazioni circa caratteristiche, tempi e procedimento dell’istanza di autorizzazione paesaggistica ordinaria;
i casi in cui non è obbligatorio presentare autorizzazione paesaggistica ordinaria;
un software per la relazione paesaggistica che ti aiuta nella compilazione del modello di autorizzazione paesaggistica ordinaria, della relazione paesaggistica e di altri modelli ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e del D.P.R. 31/2017.
Cos’è l’autorizzazione paesaggistica?
L’autorizzazione paesaggistica è un permesso richiesto per eseguire lavori edilizi in aree con vincoli paesaggistici, ed è regolata principalmente dal D.Lgs. 42/2004, noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio, con l’obiettivo di proteggere e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale nazionale.
Questo permesso è necessario per interventi significativi come:
costruzione di nuovi edifici;
modifiche a strutture esistenti;
ristrutturazioni che alterano l’aspetto esterno;
realizzazione di infrastrutture;
installazione di impianti energetici.
Esistono due tipologie principali di autorizzazione:
autorizzazione paesaggistica ordinaria, che riguarda interventi rilevanti e richiede una documentazione tecnica dettagliata con una tempistica fino a 120 giorni;
autorizzazione paesaggistica semplificata, che riguarda opere minori e consente una procedura più veloce per interventi che non alterano significativamente il paesaggio regolamentata dal D.P.R. 31/2017.
Autorizzazione paesaggistica ordinaria: normativa di riferimento
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria è un provvedimento amministrativo obbligatorio in Italia per gli interventi edilizi che si svolgono in aree sottoposte a vincoli di tutela paesaggistica. Essa è regolamentata principalmente dall’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.
Tale articolo stabilisce l’obbligo di richiedere l’autorizzazione per modifiche che possano pregiudicare i valori paesaggistici di beni immobili o aree tutelate.
Il comma 5 dell’articolo 146 stabilisce che l’autorizzazione paesaggistica è un atto autonomo e preliminare rispetto al permesso di costruire o ad altri titoli edilizi. Non può essere concessa in sanatoria dopo la realizzazione, anche parziale, dell’opera, salvo eccezioni previste dall’articolo 167.
Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo, ogni amministrazione competente deve tenere un elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate, consultabile anche online. Questo elenco viene trasmesso trimestralmente alla regione e alla soprintendenza per finalità di vigilanza.
Quando presentare l’autorizzazione paesaggistica e chi può presentarla
L’autorizzazione paesaggistica ordinaria deve essere richiesta da un soggetto proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di un bene per intervenire su un immobile o un’area tutelati dal punto di vista paesaggistico.
Tali soggetti hanno l’obbligo di presentare all’amministrazione competente:
il progetto degli interventi che intendono intraprendere;
la documentazione necessaria alla verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato. Tale documentazione comprende una relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato.
La mancanza della relazione paesaggistica è motivo di annullamento dell’autorizzazione.
Per la corretta compilazione della relazione paesaggistica, ti suggerisco di utilizzare il software per la relazione paesaggistica che ti consente di ottenere – in pochi minuti ed in maniera guidata – la documentazione necessaria per l’autorizzazione.
I 5 passi per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria: tempi e procedimenti
L’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 individua i tempi e il procedimento per ottenere l’autorizzazione paesaggistica.
L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l’esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.
Il procedimento per ottenere l’autorizzazione paesaggistica è scandito in 5 diverse fasi:
la parte interessata presenta istanza per l’ottenimento di autorizzazione paesaggistica; l’amministrazione competente esamina l’istanza, la documentazione e la relazione paesaggistica relative all’intervento per il quale si richiede l’autorizzazione, verificandone la completezza e, se necessario, richiedendo le opportune integrazioni e svolgendo gli accertamenti del caso;
l’amministrazione provvede entro 40 giorni alla trasmissione di tale documentazione alla Soprintendenza, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa e con una proposta di provvedimento, nonché dando comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento e dell’avvenuta trasmissione degli atti al soprintendente;
la Soprintendenza esprime il proprio parere vincolante, comunicandolo all’amministrazione entro i 45 giorni successivi alla ricezione degli atti;
in caso di parere negativo, la Soprintendenza comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo (legge 241/90);
entro 20 giorni dalla ricezione del parere della Soprintendenza, l’amministrazione competente provvede a rilasciare l’autorizzazione o negarla.
L’art. 146, comma 9, specifica che se la soprintendenza non si esprime entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, l’amministrazione competente può decidere autonomamente.
Se l’amministrazione non si pronuncia entro i termini previsti, l’interessato può richiedere l’autorizzazione alla Regione, che deve decidere entro 60 giorni, eventualmente tramite un commissario straordinario.
Schema di rilascio autorizzazione paesaggistica ordinaria
Di seguito puoi consultare un’infografica sullo schema di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
Qui puoi scaricarla in formato PDF.
Download GratuitoInfografica autorizzazione paesaggistica ordinaria
Sentenze di riferimento
Di seguito si riportano alcuni casi giuridici di riferimento in cui si chiariscono degli aspetti fondamentali circa l’autorizzazione paesaggistica.
Impianti fotovoltaici in area costiera: il parere paesaggistico può bloccare l’autorizzazione?
Sentenza 2855/2026 – Consiglio di Stato
Nel procedimento autorizzativo per impianti da fonti rinnovabili, il parere paesaggistico non ha valore automaticamente ostativo e il diniego non può fondarsi sul solo richiamo alla localizzazione dell’intervento, ma richiede una specifica e concreta valutazione istruttoria dell’impatto sul contesto tutelato.
Quando il vicino può impugnare un’autorizzazione paesaggistica?
Sentenza n. 414/2026 – Tar Sicilia
In materia di autorizzazione paesaggistica, il proprietario di un immobile vicino può proporre ricorso solo se dimostra un pregiudizio concreto, diretto e attuale alla propria sfera giuridica connesso agli interessi paesaggistici oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione.
Funzioni paesaggistiche e urbanistiche: come vanno separate all’interno dell’Amministrazione comunale?
Il principio di separazione tra le funzioni paesaggistiche e quelle urbanistico-edilizie, sancito dall’articolo 146, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004), mira a garantire l’autonomia delle valutazioni ambientali rispetto a quelle urbanistiche. Questo principio, però, può risultare complesso da applicare, soprattutto nei Comuni piccoli, dove evitare duplicazioni burocratiche è fondamentale.
Nel caso oggetto di discussione, dei proprietari hanno contestato un intervento edilizio autorizzato dai vicini, denunciando anche la violazione del principio di separazione delle funzioni, poiché il Comune avrebbe affidato le autorizzazioni paesaggistiche e urbanistiche allo stesso ufficio. Il TAR aveva dato ragione ai ricorrenti, rilevando una violazione del citato articolo 146.
Tuttavia, in appello al Consiglio di Stato (sentenza n. 5539/2025), si è sottolineato che la Regione aveva predisposto una norma per garantire tale separazione tramite la nomina di responsabili distinti per ciascun procedimento, anche senza creare uffici fisici separati, cosa difficile in enti di piccole dimensioni. Infatti, il Comune aveva rispettato questa disposizione, distinguendo i responsabili pur mantenendo un coordinamento operativo.
Il Consiglio di Stato ha confermato che la separazione tra funzioni non richiede necessariamente uffici o dirigenti completamente separati, ma deve garantire un’effettiva autonomia nelle istruttorie e nella valutazione paesaggistica, evitando commistioni nelle decisioni. Così, la presenza di responsabili distinti, anche se coordinati dallo stesso dirigente o collaboranti in commissioni comuni, è sufficiente a rispettare il principio.
In conclusione, la sentenza stabilisce che la separazione sostanziale e organizzativa, più che quella formale e soggettiva, è il criterio essenziale per conformarsi alla normativa, specialmente nei piccoli Comuni, e pertanto il ricorso è stato accolto.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del CdS
Quali lavori in casa sfuggono davvero all’autorizzazione paesaggistica?
Il TAR Campania, con la sentenza n. 986/2025, ha fornito nuovi chiarimenti sull’obbligo di autorizzazione paesaggistica per lavori interni e di manutenzione in immobili situati in aree vincolate. In particolare, ha stabilito che interventi interni o di manutenzione ordinaria, come rifacimenti di intonaci, sostituzione di pavimentazioni interne, impianti elettrici e idraulici, o lavori su terrazzi che non comportano aumento volumetrico né modificano l’aspetto esteriore dell’edificio, non richiedono autorizzazione paesaggistica anche se situati in zone tutelate. Queste opere sono infatti escluse dall’obbligo autorizzativo ai sensi dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017, soprattutto se non alterano la percezione dei luoghi.
Nel caso esaminato, il Comune aveva ordinato la demolizione di lavori interni e di rifacimento pavimentazioni esterne su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico. Il TAR ha annullato l’ordinanza, riconoscendo che tali interventi non costituiscono “nuova costruzione” e non necessitano di autorizzazione preventiva, accogliendo quindi il ricorso del proprietario.
In sintesi, il TAR Campania conferma che:
opere interne e di manutenzione ordinaria senza impatto esteriore non richiedono autorizzazione paesaggistica in area vincolata;
interventi che modificano l’aspetto esteriore o comportano cambio d’uso richiedono regolare titolo abilitativo;
il mancato rispetto delle prescrizioni comporta ordinanze di demolizione.
Questi orientamenti aiutano a distinguere con chiarezza quali lavori necessitano di autorizzazioni, tutelando al contempo il paesaggio e garantendo certezze operative a tecnici e amministrazioni.
Leggi qui per una trattazione più approfondita della sentenza del Tar Campania
Una nuova costruzione priva di permessi e autorizzazione paesaggistica va sempre demolita?
Per una nuova costruzione priva di permesso e autorizzazione paesaggistica si può evitare la demolizione? A questa domanda risponde la sentenza n. 23653/2024 del TAR Lazio, che affronta il tema della legittimità di un ordine di demolizione per una costruzione abusiva. La sentenza chiarisce i principi fondamentali che regolano la compatibilità tra opere edilizie e vincoli ambientali, tracciando una netta distinzione tra ciò che è consentito e ciò che viola le norme.
Nel caso in esame, il ricorrente, proprietario di un terreno situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e archeologico, impugna un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di riferimento che ordinava la demolizione di opere abusive realizzate in assenza di titolo edilizio. Le opere contestate includevano un fabbricato in legno di notevoli dimensioni (circa 96 m2), una pavimentazione esterna in cemento e un muro di recinzione, tutti ritenuti abusivi e non conformi alle normative vigenti.
Il Comune aveva motivato l’ordinanza evidenziando che le opere, prive delle necessarie autorizzazioni, violavano sia le normative urbanistiche che quelle paesaggistiche. Inoltre, il fabbricato risultava non conforme alle prescrizioni relative alla fascia di rispetto autostradale e alterava in modo permanente lo stato dei luoghi. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presentata dal ricorrente era stata dichiarata nulla, poiché non integrata con i documenti richiesti.
Il ricorrente ha contestato l’ordinanza sostenendo che il fabbricato fosse una struttura temporanea e facilmente rimovibile, quindi non necessitante di permesso edilizio. Ha anche argomentato che la pavimentazione esterna non creava volumetria e non richiedeva autorizzazioni. Inoltre, ha invocato il silenzio assenso sulla SCIA presentata il che avrebbe reso illegittima l’ordinanza di demolizione, in mancanza dell’annullamento in via formale dell’atto da parte dello stesso Comune.
Il TAR ha dichiarato infondato il ricorso chiarendo che:
La carenza del titolo edilizio risulta, infatti, in ogni caso decisiva al fine di legittimare l’adozione dell’ordine di demolizione di tali opere, senza contare che difetta altresì l’autorizzazione paesaggistica.
Ha respinto l’argomentazione secondo cui il fabbricato fosse temporaneo o non necessitante di permessi, sottolineando che l’opera alterava stabilmente lo stato dei luoghi e richiedeva pertanto un titolo edilizio. Infine, la SCIA è stata considerata inefficace poiché non corredata delle necessarie autorizzazioni paesaggistiche e “la carenza della necessaria autorizzazione paesaggistica è, in definitiva, sufficiente ad escludere l’efficacia legittimante della SCIA“.
In conclusione, il TAR ha confermato la legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, stabilendo che la costruzione priva di permessi era soggetta a smantellamento per violazione delle normative urbanistiche e paesaggistiche vigenti.
Come va considerata la superficie utile per l’autorizzazione paesaggistica?
La superficie utile in ambito paesaggistico deve essere considerata in senso ampio e non limitata esclusivamente agli spazi chiusi o che generano un aggravio urbanistico. Ogni nuova superficie, indipendentemente dalla destinazione o dal tipo di utilizzo (calpestabile o sfruttabile), viene considerata per il suo impatto sull’assetto territoriale vincolato. Pertanto, la creazione di qualsiasi volume o superficie calpestabile, anche se minimale o aperta (come tettoie), modifica stabilmente il territorio e rientra nel concetto di “superficie utile” ai fini paesaggistici. Lo chiarisce il Tar Catania nella sentenza n. 3980/2024, in cui viene negata la sanatoria a seguito del parere negativo della soprintendenza.
La ricorrente ha presentato un’istanza di condono per un immobile residenziale costruito tra il 1976 e il 1980, sostenendo che fosse stato realizzato prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico e quindi non soggetto alle relative limitazioni, ma senza fornire prove certe sulla data di costruzione. Il Comune, basandosi sul parere della Soprintendenza, ha rigettato la richiesta di sanatoria e ordinato la demolizione delle opere abusive.
La ricorrente ha contestato la decisione, sostenendo che il vincolo fosse di tipo relativo e non assoluto e che il fabbricato fosse situato oltre i 150 metri dal corso d’acqua, escludendo un danno paesaggistico; inoltre, denunciava disparità di trattamento rispetto ad altri fabbricati sanati nella stessa area e affermava che alcune opere, come le tettoie, rientrassero nell’edilizia libera.
L’amministrazione ha risposto che la ricorrente non aveva fornito prove sufficienti per dimostrare l’antecedenza della costruzione rispetto al vincolo e che la sanatoria non era applicabile a opere che comportassero la creazione di nuovi volumi o superfici, a prescindere dalla tipologia del vincolo.
Il TAR ha confermato che l’immobile non soddisfaceva i requisiti per la sanatoria, essendo le opere realizzate di rilevanza non minima e incompatibili con le prescrizioni paesaggistiche; ha inoltre ribadito che il concetto di superficie utile include qualsiasi nuova superficie, anche minima, in grado di alterare l’assetto territoriale vincolato:
“superficie utile” va “intesa in senso ampio e finalistico, ossia non limitata agli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto piuttosto considerando l’impatto dell’intervento sull’originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio, ragion per cui di superficie utile deve parlarsi in presenza di qualsiasi opera edilizia calpestabile o che può essere sfruttata per qualunque uso, atteso che il concetto di utilità ha un significato differente nella normativa in materia di tutela del paesaggio rispetto alla disciplina edilizia”
Ha dunque dichiarato legittimo l’ordine di demolizione in quanto atto vincolato e obbligatorio, rigettando il ricorso della ricorrente.
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FAQ sull’autorizzazione paesaggistica ordinaria
Di seguito sono riportate delle domande brevi frequenti in relazione all’autorizzazione paesaggistica ordinaria.
Cos’è l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?
È un provvedimento amministrativo obbligatorio per realizzare interventi edilizi in aree sottoposte a tutela paesaggistica, finalizzato a verificare la compatibilità tra il progetto e i valori paesaggistici protetti.
Quando è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica?
È richiesta per interventi che incidono sull’aspetto o sull’assetto del territorio tutelato, come nuove costruzioni, modifiche a edifici esistenti, ristrutturazioni esterne, infrastrutture o impianti energetici.
Chi deve presentare la richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria?
La domanda deve essere presentata dal proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area soggetta a vincolo paesaggistico.
Quali documenti servono per ottenere l’autorizzazione?
È necessario presentare il progetto dell’intervento e una documentazione tecnica che includa una relazione paesaggistica redatta da un tecnico abilitato, indispensabile per la valutazione della compatibilità paesaggistica.
La relazione paesaggistica è obbligatoria?
Sì, la sua assenza comporta l’annullamento dell’autorizzazione, in quanto è fondamentale per dimostrare la coerenza dell’intervento con il contesto tutelato.
Qual è la normativa di riferimento per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?
La disciplina principale è contenuta nell’articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, che regola obblighi, procedimento e competenze in materia di tutela paesaggistica.
L’autorizzazione paesaggistica è indipendente dal permesso di costruire?
Sì, è un atto autonomo e preliminare rispetto ad altri titoli edilizi e deve essere ottenuta prima dell’avvio dei lavori.
È possibile ottenere l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria?
No, non può essere rilasciata dopo la realizzazione dell’intervento, nemmeno parziale, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Quanto tempo serve per ottenere l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?
Il procedimento può durare fino a 120 giorni, articolato in diverse fasi che coinvolgono amministrazione competente e Soprintendenza.
Quali sono le fasi del procedimento autorizzativo?
Il processo prevede la presentazione dell’istanza, la verifica della documentazione, la trasmissione alla Soprintendenza, il rilascio del parere vincolante e la decisione finale dell’amministrazione.
Cosa succede se la Soprintendenza non risponde nei tempi previsti?
Se non esprime il proprio parere entro 60 giorni, l’amministrazione competente può procedere autonomamente alla decisione.
Cosa fare se l’amministrazione non conclude il procedimento?
In caso di mancata risposta, l’interessato può rivolgersi alla Regione, che deve pronunciarsi entro 60 giorni, anche tramite un commissario straordinario.
Quanto dura l’autorizzazione paesaggistica ordinaria?
Ha una validità di cinque anni, entro i quali i lavori devono essere avviati.
Cosa succede se i lavori non vengono conclusi entro la validità?
Se iniziati entro i cinque anni, possono essere completati entro l’anno successivo alla scadenza; diversamente, è necessario richiedere una nuova autorizzazione.
Qual è la differenza tra autorizzazione ordinaria e semplificata?
Quella ordinaria riguarda interventi rilevanti con istruttoria più articolata, mentre la semplificata si applica a opere minori che non incidono significativamente sul paesaggio e prevede tempi più rapidi.
Fonte: Read More
