Pergola frangisole bioclimatica: servono permessi?

Pergola frangisole bioclimatica: servono permessi?

Consiglio di Stato: tettoie e pergole non sono sempre opere pertinenziali! Ecco quando serve il permesso di costruire e non basta la SCIA

La sentenza 2293 /2026 del Consiglio di Stato riguarda la qualificazione edilizia di alcune strutture leggere realizzate su un immobile privato e il conseguente regime sanzionatorio applicato dall’amministrazione locale. Il caso affronta il confine tra interventi pertinenziali e nuove costruzioni, con importanti ricadute in tema di titoli edilizi, compatibilità paesaggistica e poteri repressivi della pubblica amministrazione.

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Il caso

Il ricorrente aveva presentato una SCIA per la realizzazione di due strutture a servizio dell’abitazione, qualificate come opere leggere:

una tettoia con pilastrini e copertura in plexiglass;
una pergola frangisole bioclimatica.

A seguito di un sopralluogo, tuttavia, il Comune aveva accertato che tali interventi erano stati eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, necessaria in quanto l’area risultava sottoposta a vincolo. Per questo motivo era stato adottato un ordine di demolizione, con cui le opere erano state qualificate come interventi edilizi abusivi.

Nel corso del giudizio, il ricorrente aveva inoltre presentato un’istanza di accertamento di conformità, ritenendo le opere sanabili. L’amministrazione, dopo un iniziale silenzio, aveva però dichiarato l’istanza improcedibile per mancanza dei presupposti, carenze documentali e impossibilità di regolarizzazione.

Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile la censura relativa al silenzio della pubblica amministrazione, poiché nel frattempo era intervenuto un provvedimento espresso, e ha respinto tutte le altre doglianze.

Il giudice ha in primo luogo escluso che le tettoie potessero essere qualificate come semplici pertinenze o elementi di arredo, ritenendole invece vere e proprie “nuove costruzioni”. Esse, infatti, non erano strutture precarie o facilmente rimovibili, ma opere stabilmente ancorate al suolo e idonee a determinare una trasformazione duratura del territorio. È stato chiarito che tali interventi non rientrano nella manutenzione straordinaria, poiché non si limitano a sostituire o rinnovare elementi esistenti, ma introducono nuovi volumi e modificano il prospetto dell’edificio, incidendo sull’assetto urbanistico complessivo.

Dall’esame della documentazione fotografica è emerso che le tettoie avevano dimensioni e caratteristiche tali da produrre un impatto significativo sia sull’immobile principale sia sul contesto circostante, già sottoposto a vincolo paesaggistico. Esse comportavano infatti la creazione di nuovi volumi e un incremento del carico urbanistico, con conseguente trasformazione dell’assetto del territorio.

Il TAR ha inoltre evidenziato che la disciplina paesaggistica applicabile consente esclusivamente interventi di conservazione e miglioramento del paesaggio, mentre vieta aumenti volumetrici e alterazioni del territorio. Di conseguenza, le opere risultavano incompatibili con il vincolo e non sanabili, anche in considerazione della mancata dimostrazione della legittimità originaria dell’immobile e delle carenze documentali riscontrate.

Infine, il TAR ha ribadito che l’ordine di demolizione costituisce un atto vincolato: una volta accertato l’abuso, l’amministrazione è tenuta ad adottarlo senza necessità di una motivazione approfondita, senza comparazione tra interessi pubblici e privati e senza obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Avverso la sentenza del TAR è stato proposto appello, sostenendo che le tettoie dovessero essere considerate semplici pertinenze prive di rilevanza urbanistica e paesaggistica, realizzabili mediante SCIA e comunque sanabili sotto il profilo paesaggistico. L’appellante ha inoltre dedotto profili di contraddittorietà dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, mancata comunicazione di avvio del procedimento e illegittimità dei provvedimenti per decorso del tempo e consolidamento di un affidamento.

Quando tettoie e pergole bioclimatiche possono essere qualificate come pertinenze?

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, confermando la decisione di primo grado. Il giudice d’appello ha ribadito che le tettoie, per caratteristiche costruttive e dimensioni, non potevano essere qualificate come pertinenze o opere di arredo, ma integravano interventi di nuova costruzione idonei a determinare una trasformazione stabile del territorio e richiedenti il previo rilascio del permesso di costruire.

È stato inoltre confermato che tali opere incidevano in modo significativo sull’assetto edilizio e sul contesto paesaggisticamente vincolato, risultando incompatibili con la disciplina che vieta incrementi di volumetria. Tale profilo è stato ritenuto sufficiente a giustificare sia l’ordine di demolizione sia il diniego di sanatoria.

Il Consiglio di Stato ha poi ribadito la natura vincolata dei provvedimenti repressivi in materia edilizia, escludendo la necessità di una motivazione articolata, della comunicazione di avvio del procedimento e di una valutazione comparativa degli interessi. Ha inoltre affermato l’irrilevanza del decorso del tempo e dell’eventuale affidamento del privato in presenza di opere abusive prive di autorizzazione.

È stata infine ritenuta priva di rilievo la qualificazione formale di alcuni atti come “archiviazione”, poiché dal loro contenuto emergeva chiaramente la natura sostanziale di diniego.

Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello, confermando la legittimità dei provvedimenti comunali di demolizione e del diniego di sanatoria. Le spese del giudizio sono state compensate, tenuto conto della complessità della vicenda.

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