CREDITO D’IMPOSTA GASOLIO LUGLIO 2022 – ATTIVATO UN NUOVO CODICE TRIBUTO

La risoluzione n. 41/E del 24 luglio 2024 ha istituito il codice tributo che potranno utilizzare le imprese di autotrasporto beneficiarie del credito d’imposta pari al 12 per cento della spesa per acquisto di gasolio sostenuta nel mese di luglio 2022, per il quale le istanze sono state già acquisite nel mese di dicembre 2023, attraverso la piattaforma informatica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ed istruite dalla Direzione generale del Ministero.

Codice tributo:

  • “7060” denominato “credito d’imposta per l’acquisto del gasolio a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto di cui all’articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione, comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Come previsto dal decreto attuativo del Mit, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti l’Agenzia verificherà che i contribuenti siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato nell’elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni e revoche, anche parziali, successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

Fonte: RISOLUZIONE N. 41/E 

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