Violazioni delle norme sulla sicurezza: ecco quali bloccano i benefici contributivi

Violazioni delle norme sulla sicurezza: ecco quali bloccano i benefici contributivi

Per accedere agli sgravi non basta il DURC: tra le cause ostative anche il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e la patente a crediti. Un decreto ministeriale fornisce la tabella aggiornata

Il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 giugno 2026 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026 – ridisegna il perimetro delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza che impediscono il godimento dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro.

La nuova disciplina dà attuazione all’art. 29 del D.L. 19/2024, che ha modificato l’art. 1, comma 1175, della legge 296/2006, introducendo tra le condizioni per fruire dei benefici – oltre al DURC – anche l’assenza di specifiche violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale, tutela delle condizioni di lavoro e salute e sicurezza.

Infrazioni e reati in materia di sicurezza, lavoro nero, impiego irregolare di lavoratori stranieri, patente a crediti e riposi possono infatti determinare l’esclusione dai benefici per periodi da 3 a 24 mesi.

Il decreto attua questo meccanismo individuando, nell’Allegato A, le violazioni che costituiscono causa ostativa al godimento dei benefici precisando che che rilevano solo violazioni accertate con provvedimenti definitivi, come sentenze passate in giudicato o ordinanze-ingiunzione definitive.

Tabella A: reati e violazioni ostative ai benefici normativi e contributivi

L’Allegato A del provvedimento riporta una tabella che collega ciascuna violazione al periodo di esclusione dagli incentivi: da 3 a 24 mesi, in base alla gravità della condotta accertata.

Riferimento normativo
Reato/violazione prevista
Periodo di esclusione

Art. 437 c.p.
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro: omissione, rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni.
24 mesi

Art. 589, comma 2, c.p.
Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
24 mesi

Art. 603-bis c.p.
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, cioè la fattispecie comunemente ricondotta al caporalato.
24 mesi

Art. 590, comma 3, c.p.
Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche, delle norme sull’igiene del lavoro o con determinazione di malattia professionale.
18 mesi

Art. 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d), D.Lgs. 81/2008
Contravvenzioni del datore di lavoro e del dirigente: omessa valutazione dei rischi, mancata nomina del RSPP, violazioni aggravate in aziende o cantieri a rischio, violazioni di obblighi generali, emergenze, primo soccorso, informazione, formazione e cooperazione negli appalti.
12 mesi

Art. 68, comma 1, lett. a), b), D.Lgs. 81/2008
Violazioni in materia di luoghi di lavoro: inosservanza delle regole su ambienti sospetti di inquinamento o confinati, requisiti di sicurezza dei luoghi di lavoro e limiti all’uso di locali sotterranei o semisotterranei.
12 mesi

Art. 87, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 81/2008
Violazioni su attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e impianti elettrici: conformità, uso, manutenzione, verifiche, formazione e protezione dal rischio elettrico.
12 mesi

Art. 159, commi 1 e 2 lett. a), b), D.Lgs. 81/2008
Violazioni nei cantieri temporanei o mobili: piano operativo di sicurezza, obblighi dell’impresa affidataria, piano di sicurezza e coordinamento, lavori in quota, scavi, ponteggi, demolizioni e altre misure prevenzionistiche.
12 mesi

Art. 165 D.Lgs. 81/2008
Violazioni in materia di segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, compresi obblighi di segnalazione, informazione e formazione.
12 mesi

Art. 170 D.Lgs. 81/2008
Violazioni relative alla movimentazione manuale dei carichi: mancata adozione di misure organizzative, mezzi adeguati, informazione, formazione e addestramento.
12 mesi

Art. 178 D.Lgs. 81/2008
Violazioni sulle attrezzature munite di videoterminali: postazioni, pause o cambi di attività, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori.
12 mesi

Art. 219 D.Lgs. 81/2008
Violazioni in materia di agenti fisici: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali, con riferimento a valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione.
12 mesi

Art. 262, commi 1 e 2 lett. a), b), D.Lgs. 81/2008
Violazioni su sostanze pericolose: agenti chimici, cancerogeni, mutageni, sostanze tossiche per la riproduzione e amianto; riguardano valutazione dei rischi, misure preventive, emergenze, sorveglianza sanitaria e obblighi documentali.
12 mesi

Art. 282, commi 1 e 2 lett. a), D.Lgs. 81/2008
Violazioni in materia di esposizione ad agenti biologici: valutazione del rischio, misure tecniche e organizzative, procedure di emergenza, sorveglianza sanitaria e obblighi di prevenzione.
12 mesi

Art. 105, comma 1, lett. a), b), D.P.R. 320/1956
Contravvenzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti per inosservanza delle norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro nei lavori in sotterraneo.
12 mesi

Art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998
Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, oppure con permesso scaduto, non rinnovato, revocato o annullato.
8 mesi

Art. 3, commi da 3 a 5, D.L. 12/2002
Maxisanzione per lavoro sommerso: impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
6 mesi

Art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008
Violazione collegata alla patente a crediti nei cantieri: attività senza patente, senza documento equivalente o con patente inferiore a 15 crediti. Si tratta di sanzione amministrativa ed esclusione dai lavori pubblici.
6 mesi

Articoli 7 e 9 D.Lgs. 66/2003
Violazioni in materia di riposo giornaliero e riposo settimanale, solo se riferite ad almeno il 20% della manodopera regolarmente impiegata. L’art. 7 disciplina le 11 ore di riposo ogni 24 ore; l’art. 9 il riposo settimanale.
3 mesi

Ogni altra violazione penale in materia di lavoro, legislazione sociale, salute e sicurezza
Causola generale di chiusura: rientra ogni altra violazione penale nelle materie indicate, anche se non espressamente elencata nelle righe precedenti.
3 mesi

Quando la causa ostativa non opera

Il decreto prevede una rilevante eccezione: la causa ostativa non sussiste se il procedimento penale si è estinto per prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 758/1994 e dell’art. 15 del D.Lgs. 124/2004, oppure per oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale.

Approfondimenti

La tutela della salute e della sicurezza nei cantieri edili rappresenta un obbligo centrale per imprese, committenti e professionisti tecnici, disciplinato principalmente dal D.Lgs. 81/2008. Il Testo Unico sulla sicurezza definisce misure preventive, obblighi organizzativi, procedure di controllo e responsabilità finalizzate a ridurre il rischio di infortuni e malattie professionali nelle attività di cantiere.

Con il decreto 22 giugno 2026, questo sistema assume un ulteriore rilievo operativo: alcune violazioni definitive in materia di lavoro e sicurezza, comprese quelle riconducibili al D.Lgs. 81/2008, possono infatti impedire l’accesso ai benefici normativi e contributivi. La sicurezza non rileva quindi solo sul piano sanzionatorio, attraverso arresto, ammende o altri provvedimenti, ma incide anche sulla regolarità complessiva dell’impresa e sulla sua capacità di mantenere agevolazioni e sgravi.

Per il settore edile, il provvedimento rafforza il collegamento tra prevenzione in cantiere, corretta gestione della manodopera, patente a crediti e sostenibilità economica dell’appalto.

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato a il sistema sanzionatorio del Testo unico sicurezza

Per evitare tali conseguenze, è consigliabile adottare un software specifico per la sicurezza sul lavoro, che ti permette di accedere a tutta la modulistica necessaria per rispettare la normativa vigente.

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