Valutazione del rischio cancerogeno: cos’è, quando e come farla
Valutazione del rischio cancerogeno e mutageno: cos’è, quando e chi deve effettuarla? Guide INAIL e modello PDF da scaricare gratis
I rischi per la salute dell’uomo che derivano dagli agenti cancerogeni o mutageni sono molteplici e di diversa entità.
In questo articolo vedremo come, quando e da chi deve essere effettuata la valutazione del rischio cancerogeno, cosa sono gli agenti cancerogeni e quali sono i limiti di esposizione consentiti.
Analizzeremo, poi, gli obblighi in capo al datore di lavoro e potrai scaricare anche un esempio PDF di valutazione del rischio.
Prima di entrare nello specifico, ti anticipo che la valutazione del rischio cancerogeno è un documento complesso da redigere: comporta particolari responsabilità da parte del datore di lavoro, in quanto gli agenti pericolosi possono essere letali per la salute dell’uomo.
In caso di mancata valutazione del rischio o mancata adozione di misure preventive, il datore di lavoro potrebbe ritrovarsi in situazioni spiacevoli, con sanzioni civili o addirittura penali. Ti consiglio, perciò, di affidarti ad un software per la redazione del DVR che ti supporta nella redazione del documento obbligatorio grazie a metodologie e studi riconosciuti dalla normativa.
Cos’è un agente cancerogeno?
Secondo l’art. 234 del D.Lgs. 81/2008, un agente cancerogeno è:
una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
una sostanza, un preparato o un processo di cui all’allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall’allegato XLII.
Quanti e quali sono gli agenti cancerogeni per l’uomo?
Sono oltre 400 gli agenti classificabili come cancerogeni per l’uomo: ad affermarlo è l’agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC). Gli agenti cancerogeni possono essere:
fisici;
biologici;
chimici.
Per restringere il campo, possiamo prendere in considerazione solo le principali sostanze o famiglie di sostanze, potenzialmente cancerogene e/o mutagene utilizzate in alcuni ambienti di lavoro. Esse sono:
composti inorganici dell’arsenico;
composti del cromo esavalente;
composti del nickel;
composti del berillio;
composti del cadmio;
benzene;
idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA);
formaldeide;
cloruro di vinile;
butadiene;
clorometileteri;
ossido di etilene;
ammine aromatiche;
chemioterapici antiblastici (CA).
Classificazione UE delle sostanze cancerogene
Esistono diverse classificazioni delle sostanze cancerogene e/o mutagene, formulate da Enti che si occupano di identificare e poi classificare i rischi di cancerogenicità. Tra questi la Commissione dell’Unione Europea (UE) e l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).
Il sistema di classificazione vigente a livello nazionale è quello dell’Unione Europea, stabilito dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (Clp). Il sistema in oggetto fa una distinzione tra sostanze cancerogene e sostanze mutagene e poi individua 3 sotto-categorie per le prime e 3 sotto-categorie per le seconde. Nel dettaglio:
Sostanze cancerogene
Categoria 1 A: sostanze di cui sono noti effetti cancerogeni per l’uomo;
Categoria 1B sostanze di cui si presumono effetti cancerogeni per l’uomo;
Categoria 2: sostanze di cui si sospettano effetti cancerogeni per l’uomo.
Sostanze mutagene
Categoria 1A: sostanze di cui è accertata la capacità di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane;
Categoria 1B: sostanze da considerare capaci di causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane;
Categoria 2: sostanze che destano preoccupazione per il fatto che potrebbero causare mutazioni ereditarie nelle cellule germinali umane.
È opportuno conoscere sempre l’etichettatura e la relativa classificazione di agenti cancerogeni e mutageni secondo l’INAIL.
Sostanze cancerogene IARC
L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha compilato delle liste raggruppando le sostanze sulla base della solidità delle prove che dimostrano la correlazione tra esposizione ed insorgenza del cancro: ad esempio quelle del gruppo 1 hanno precise evidenze di cancerogenicità, ma lo IARC non specifica dosaggi o tempi di esposizione.
Di seguito ti propongo uno schema riassuntivo che riporta i 4 gruppi (il gruppo 2 si divide in A e B) nei quali sono state divise le sostanze, con i relativi rischi e i fattori espositivi. Se una sostanza non è presente nelle liste IARC non significa necessariamente che non sia cancerogena, ma semplicemente che non è stata studiata o che non esistono dati sufficienti che ne giustifichino l’inclusione.
I gruppi sono 4, come abbiamo detto in precedenza. Nello specifico:
il gruppo 1 contiene le sostanze con sufficienti evidenze di cancerogenicità negli esseri umani;
il gruppo 2A le sostanze con limitate evidenze di cancerogenicità negli esseri umani, ma sufficienti evidenze negli animali di laboratorio;
il gruppo 2B riporta le sostanze con limitate evidenze di cancerogenicità sia negli esseri umani sia negli animali;
il gruppo 3 contiene le sostanze per cui non esistono prove sufficienti;
il gruppo 4 include le sostanze con un’assenza di attività cancerogena.
Il gruppo 4 riporta un’unica sostanza chimica probabilmente non cancerogena. Bisogna tener conto che questa divisione è stata fatta a partire dal 1971 sulla base di studi disponibili nella letteratura scientifica. Tali studi includono solo gli agenti studiati perché nei loro confronti c’era un sospetto: è evidente che al mondo non esiste un’unica sostanza non cancerogena (per fortuna!).
Lo IARC stabilisce se una sostanza è con ragionevole certezza da ritenersi cancerogena, ma non paragona fra loro gli agenti cancerogeni per la loro potenza. Se ci capita di leggere una sostanza tra quelle inserite nelle liste IARC, prima di farci prendere dal panico, bisogna tener conto dei tempi di esposizione e dei dosaggi.
Valori limite di esposizione professionale agli agenti cancerogeni
Cosa sono i valori limite di esposizione professionale (VLEP)? I VLEP sono i quantitativi riferiti all’esposizione sul posto di lavoro a sostanze chimiche pericolose, inclusi gli agenti cancerogeni. I valori sono stati individuati al fine di prevenire malattie contratte sul luogo di lavoro. I valori limite vengono utilizzati per valutare i rischi per i lavoratori e di conseguenza per analizzare le migliori misure preventive da adottare.
I datori di lavoro devono limitare l’esposizione dei lavoratori per quanto possibile al di sotto di tali limiti. Gli agenti cancerogeni si dividono in 2 gruppi in base alla funzione del loro meccanismo di azione riguardo alla cancerogenicità.
I gruppi sono:
agenti cancerogeni con soglia: possibile identificare un unico livello di esposizione al di sotto del quale non si prevedono effetti cancerogeni (ad es. la formaldeide);
agenti cancerogeni senza soglia: ogni livello di esposizione, per quanto basso, comporta il rischio di sviluppare un tumore (ad es. il cromo VI o l’1,3-butadiene).
Rischio cancerogeno e mutageno: quali sono le norme di riferimento
Il Testo Unico della Sicurezza
Il Capo II del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 regola la protezione dei lavoratori dall’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni. In aggiunta ci sono 2 allegati:
allegato XLII: contiene l’elenco di sostanze, miscele e processi che espongono il lavoratore ad agenti cancerogeni o mutageni;
allegato XLIII: contiene l’elenco dei valori limite di esposizione per le sostanze cancerogene e mutagene.
Il Testo Unico sulla Sicurezza recepisce le disposizioni della Direttiva cancerogeni
La Direttiva Cancerogeni (CMRD)
La Direttiva Cancerogeni (direttiva 2004/37/CE) ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute e la loro sicurezza dall’esposizione agli agenti cancerogeni, mutageni o alle sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro, ivi compresa la prevenzione di tali rischi.
Essa detta norme specifiche per:
l’individuazione e valutazione dei rischi;
gli obblighi dei datori di lavoro (riduzione e sostituzione, disposizioni intese ad evitare o a ridurre l’esposizione; informazioni da fornire all’autorità competente, esposizione non prevedibile, esposizione prevedibile, accesso alle zone di rischio, misure igieniche e di protezione individuale, informazione e formazione dei lavoratori);
la sorveglianza sanitaria;
la tenuta della documentazione;
i valori limite;
l’identificazione delle sostanze tossiche per la riproduzione prive di soglia e con valore soglia.
La revisione alla Direttiva Cancerogeni (Direttiva 2022/431)
La Direttiva Cancerogeni è stata sottoposta a ben 5 revisioni, la più importante apportata dalla Direttiva (UE) 2022/431, che ha aggiornato il testo al Piano europeo contro il Cancro nel 2011 che riconosce le sostanze tossiche per la riproduzione tra quelle a rischio per la salute dei lavoratori.
L’ampliamento si basa su recenti dati scientifici secondo cui le sostanze tossiche per la riproduzione possono avere effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità di uomini e donne in età adulta, nonché sullo sviluppo della progenie.
La Direttiva 2022/431 ha previsto:
l’introduzione delle sostanze tossiche per la riproduzione nel campo di applicazione della Direttiva Cancerogeni;
la modifica di alcuni valori limite di diverse sostanze pericolose (piombo, nichel) in correzione dell’Allegato I della Direttiva Cancerogeni e l’inserimento del valore limite biologico del piombo (e suoi composti organici);
la qualificazione come pericolosi dei farmaci che contengono sia sostanze che rispondono ai criteri di classificazione nella classe di pericolo cancerogenicità (categoria 1A o 1B), mutagenicità (categoria 1A o 1B) o tossicità per la riproduzione (categoria 1A o 1B) in base al Regolamento CLP;
la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro anche in materia di formazione e informazione sui rischi specifici.
Modificando l’articolo 14 della direttiva 2004/37/CE e l’allegato II sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischi chimici e cancerogeni, la direttiva (UE) 2022/431 estende l’ambito di tali norme alle sostanze tossiche per la riproduzione e prevede che:
il medico o l’autorità responsabile della sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa esigere di sottoporre a sorveglianza sanitaria gli altri lavoratori (esposti in modo analogo) anche nei casi di superamento di un valore limite biologico (relativo ad un lavoratore);
la sorveglianza sanitaria possa comprendere il monitoraggio biologico e i relativi requisiti;
siano notificati all’autorità responsabile tutti i casi di cancro e di effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità delle lavoratrici e dei lavoratori adulti o sullo sviluppo della loro progenie che, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, risultino essere stati causati dall’esposizione a un agente cancerogeno o mutageno o a una sostanza tossica per la riproduzione durante l’attività lavorativa (si amplia così l’obbligo di notifica, in precedenza posto solo con riferimento ai casi di cancro derivanti da agenti cancerogeni o mutageni).
Nell’articolo 15 della direttiva 2004/37/CE – relativo alla conservazione della documentazione – la Direttiva (UE) 2022/431 aggiunge il paragrafo 1 bis che prevede che, per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, gli elenchi dei lavoratori addetti alle relative attività che comportino un rischio per la sicurezza e la salute e le cartelle sanitarie individuali dei medesimi lavoratori siano conservati per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.
Disponibile per il download gratuito la direttiva 2004/37/CE, nella versione aggiornata alla direttiva (UE) 2022/431
Download GratuitoDirettiva (UE) 2004/37 – Rischi cancerogeni e mutageni (CMRD)
Il recepimento in Italia della Direttiva 2022/431
Il D.Lgs. 135/2024, in vigore dall’11 ottobre 2024, recepisce la direttiva (UE) 2022/431, che ha modificato e aggiornato la Direttiva Cancerogeni (2004/37/CE).
Download GratuitoD.Lgs. 135/2024 – Rischio cancerogeno e mutageno
Il provvedimento apporta al Testo Unico sulla Sicurezza le modifiche necessarie ad assicurare:
l’introduzione di riferimenti, definizioni e dei valori limite di esposizione per le “sostanze tossiche per la riproduzione” in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro del 3 febbraio 2021;
la previsione di nuovi obblighi specifici per il datore di lavoro, anche in materia di formazione o informazione;
l’aggiornamento dell’attuale sistema di sorveglianza sanitaria alle nuove disposizioni della direttiva (UE) 2022/431.
Il D.Lgs. 135/2024 modifica ben 22 articoli del Testo Unico sulla Sicurezza. Compare inoltre un nuovo Allegato XLIII-BIS sul Piombo e composti ionici e vengono sostituiti:
l’Allegato XXXVIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo I;
l’Allegato XLIII che riportava la tabella coi valori di esposizione professionale, previsti al Titolo IX capo II.
E disponibile per il download gratuito la versione del Testo Unico della Sicurezza aggiornata al D.Lgs. 135/2024.
La Direttiva 2024/869
La direttiva (UE) 2024/869 modifica le direttive 98/24/CE e 2004/37/CE, introducendo nuovi valori limite di esposizione professionale per il piombo e i diisocianati per proteggere i lavoratori. La direttiva è stata pubblicata il 19 marzo 2024 ed è entrata in vigore l’8 aprile 2024, con gli Stati membri che hanno tempo fino al 9 aprile 2026 per recepirla.
La sesta revisione della Direttiva Cancerogeni (CMRD)
Con la sesta revisione della Direttiva sulle sostanze cancerogene, mutagene e reprotossiche (CMRD) avviata a luglio 2025, la Commissione propone un rafforzamento delle misure di protezione dei lavoratori contro le sostanze chimiche pericolose
La proposta di revisione della CMRD riflette gli ultimi dati scientifici e beneficia del contributo del Comitato Consultivo per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, composto da rappresentanti dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi.
Per garantire luoghi di lavoro più sicuri, la Commissione raccomanda nuovi valori limite di esposizione per:
Cobalto e composti inorganici, comunemente usati nella produzione di batterie, in particolare per veicoli elettrici, e nei processi di fabbricazione di magneti e metalli duri. Il limite proposto è di 0,01 mg/m³ per le particelle inalabili attraverso naso e bocca, e 0,0025 mg/m³ per particelle più fini che possono raggiungere profondità nei polmoni. Sono previsti limiti transitori (0,02 mg/m³ e 0,0042 mg/m³) che concedono all’industria sei anni per adeguarsi.
Idrocarburi policiclici aromatici (PAHs): i PAH si trovano tipicamente in industrie come quelle dell’acciaio, del ferro e dell’alluminio, e sono presenti anche nei fumi di saldatura. Il nuovo limite proposto è di 0,00007 mg/m³. Per aiutare i settori più colpiti, per sei anni dopo l’entrata in vigore della Direttiva si applicherà un limite temporaneo doppio rispetto a questo valore.
1,4-diossano: questa sostanza è usata come solvente nella produzione chimica e tessile e nei detergenti domestici. Il limite generale proposto è di 7,3 mg/m³ con un limite di esposizione a breve termine di 73 mg/m³. È suggerito anche un limite biologico.
Di particolare importanza è l’inclusione dei fumi di saldatura che possono contenere sostanze nocive come composti di cromo, nichel e cadmio, classificati come cancerogeni.
Oltre alla definizione di questi limiti di esposizione, la Commissione propone “annotazioni” per avvisare datori di lavoro e lavoratori della possibile esposizione per contatto cutaneo o altri modi, indicando quando sono necessarie misure protettive aggiuntive.
La proposta della Commissione sarà ora discussa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni per recepire la Direttiva nelle rispettive legislazioni nazionali.
Queste nuove misure potrebbero prevenire circa 1.700 casi di cancro ai polmoni e 19.000 altre malattie, tra cui patologie restrictive polmonari e danni a fegato e reni, nei prossimi 40 anni.
Quando è obbligatoria la valutazione del rischio cancerogeno?
Il titolo IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008 norma la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi negli ambienti di lavoro. Tale valutazione deve essere effettuata:
prima dell’inizio dell’attività lavorativa;
in caso di importanti modifiche del ciclo produttivo;
ogni 3 anni.
La valutazione del rischio deve essere effettuata per ogni singolo lavoratore e, solo in alcuni casi, raggruppando gli stessi per attività o mansione svolta. La valutazione deve considerare alcuni elementi, come ad esempio le principali vie di introduzione degli agenti chimici nel corpo umano (respiratoria per inalazione, assorbimento cutaneo).
Nelle attività che comportano una esposizione a più di un agente pericoloso, bisogna valutare il rischio derivato dalla combinazione di tutti gli agenti. Nel caso di nuova attività in cui sono presenti agenti chimici pericolosi, è necessario svolgere preventivamente la valutazione del rischio per poter adottare specifiche misure di prevenzione.
Come si effettua la valutazione rischio cancerogeno?
La valutazione del rischio cancerogeno si effettua tenendo conto di alcuni elementi, quali:
le caratteristiche delle lavorazioni, la durata e la frequenza;
i quantitativi di agenti cancerogeni prodotti o utilizzati;
le possibilità di assorbimento.
La valutazione deve essere scrupolosa, attenta e dettagliata in quanto gli effetti sulla salute dell’uomo possono essere gravi e/o addirittura mortali. È opportuno fare una distinzione tra:
lavoratori potenzialmente esposti: soggetti che possano essere esposti solo accidentalmente e che lavorano con sorgenti di rischio confinate;
lavoratori non esposti: soggetti non esposizioni ad agenti cancerogeni/mutageni;
lavoratori esposti: soggetti la cui mansione ed attività prevede l’esposizione a sostanze cancerogene/mutagene
soggetti ex esposti: soggetti che sono stati classificati come esposti in precedenza o come potenzialmente esposti laddove si sia verificata un’esposizione accidentale.
I risultati della valutazione devono essere riportati in una scheda di rilevazione compilata e firmata da ogni lavoratore.
Esempio valutazione rischio cancerogeno
Di seguito ti propongo un esempio di valutazione rischio cancerogeno e mutageno elaborato con un software per la redazione del DVR in formato PDF da scaricare gratis.
Download GratuitoEsempio valutazione rischio cancerogeno e mutageno
Ti propongo, poi, un video dimostrativo tratto sempre dal software sopra citato che ti guida nella redazione del documento stesso.
Come prevenire il rischio cancerogeno
Il datore di lavoro deve rispettare in ordine gerarchico le misure contenute nell’art. 235 del D.Lgs. 81/2008:
evitare o ridurre l’utilizzo di agenti cancerogeni/mutageni, procedendo ove possibile alla sostituzione con sostanze non nocive per l’uomo;
se non è possibile procedere alla sostituzione, limitare l’uso ad un ambiente chiuso;
assicurare un livello di esposizione ridotto al valore più basso possibile (allegato XLIII) se non è possibile limitare l’uso dell’agente cancerogeno in un ambiente limitato.
Il regolamento CLP individua 4 classi di pericolo facendo una distinzione tra i rischi legati alla sicurezza (proprietà chimico-fisiche) ed i rischi legati alla salute (proprietà tossicologiche a breve, medio e lungo termine).
Di seguito analizziamo nel dettaglio le 4 classi di pericolo con annesse misure di prevenzione da adottare per ogni situazione:
rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
rischio non basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;
rischio basso per la sicurezza non irrilevante per la salute;
rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute.
1. Rischio basso e irrilevante
Se dalla valutazione dei rischi dovesse risultare un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dell’uomo, non è necessario procedere con l’adozione di:
misure specifiche di protezione e di prevenzione (art. 225);
disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226);
sorveglianza sanitaria (art. 229);
cartelle sanitarie e di rischio (art. 230).
2. Rischio non basso e irrilevante
Se dovesse risultare un rischio non basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute si deve procedere in 2 modi:
adottare misure specifiche di protezione e prevenzione;
avere precise indicazioni in caso di incidenti o di emergenze.
3. Rischio basso e non irrilevante
Nel caso che il rischio sia basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, si applicano le seguenti misure:
misure specifiche di protezione e di prevenzione;
sorveglianza sanitaria;
cartelle sanitarie e di rischio.
4. Rischio non basso e non irrilevante
Se invece dovesse risultare un rischio non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute, il datore di lavoro deve:
attuare misure specifiche di protezione e di prevenzione;
indicare precise disposizioni in caso di incidenti o di emergenze;
nominare un medico competente che sottoporrà i lavoratori a sorveglianza sanitaria;
istituire cartelle sanitarie e di rischio sempre aggiornate.
Valutazione rischio cancerogeno – CLP
Obblighi del datore di lavoro in merito al rischio cancerogeno
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in merito alla pericolosità degli agenti cancerogeni/mutageni?
Secondo l’art. 237 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha molti obblighi da osservare, oltre al rispetto dei valori limite vincolanti di esposizione professionale. Il datore di lavoro:
assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni;
limita al minimo il numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell’aria;
misura gli agenti cancerogeni o mutageni;
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
elabora procedure per i casi di emergenza che possano comportare esposizioni elevate;
assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni siano conservati, manipolati, trasportati in condizioni di totale sicurezza;
assicura che la raccolta e l’immagazzinamento avvengano in condizioni di sicurezza;
dispone misure protettive particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l’esposizione ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
Il datore di lavoro deve inoltre assicurare la presenza di servizi igienici appropriati ed adeguati, deve mettere a disposizione indumenti protettivi, preoccupandosi anche che siano custoditi in luoghi stabiliti, controllati e puliti prima e dopo l’uso.
Un altro obbligo in capo al datore di lavoro riguarda l’informazione e la formazione dei lavoratori. Deve fornire informazioni ed istruzioni circa le sostanze cancerogene, precauzioni da usare, rischi potenziali.
Il registro di esposizione
I lavori esposti ad agenti cancerogeni a causa della mansione svolta vengono annotati in un registro, il cd. registro di esposizione nel quale vengono riportate alcune importanti informazioni, tra le quali:
l’attività svolta;
l’agente cancerogeno utilizzato;
il valore dell’esposizione a tale agente.
Il registro di esposizione è istituito e aggiornato dal datore di lavoro che ha il compito di averne cura per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza possono accedere al registro.
Il datore di lavoro consegna copia del registro all’ISPESL ed all’organo di vigilanza competente per territorio.
Rischio cancerogeno: sanzioni
Il datore di lavoro e dirigente rischiano una serie di sanzioni secondo il D.Lgs. 81/08:
arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 € per:
mancata valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;
assenza di misure preventive per diminuire al minimo i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
indicazione assente nel documento di valutazione dei rischi da agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione del numero di lavoratori esposti, dei quantitativi di sostanza utilizzati, etc;
nessuna rivalutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza;
mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 237 del D.Lgs. 81/08 (sopra indicati);
mancata adozione di misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento in caso di incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 241 del D.Lgs. 81/08 in caso di operazioni lavorative particolari che espongono i lavoratori ad a ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
mancati accertamenti sanitari e adozione di misure preventive e protettive specifiche per i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio;
arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 € per:
mancata formazione e informazione circa la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione nei cicli lavorativi, misure igieniche e precauzioni da osservare, indumenti e DPI da indossare;
mancata etichettatura in maniera leggibile e comprensibile per contenitori, impianti e imballaggi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
mancata comunicazione all’organo di vigilanza in caso di incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 € per:
mancata comunicazione ai lavoratori interessati delle annotazioni contenute nel registro di esposizione e i dati della cartella sanitaria di rischio;
mancato invio all’INAIL, in caso di cessione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio e delle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione del lavoratore interessato;
mancata consegna all’INAIL, in caso di cessione di attività dell’azienda, delle cartelle sanitarie e di rischio e del registro di esposizione;
mancata conservazione del registro di esposizione e delle cartelle sanitarie e di rischio almeno fino a risoluzione del rapporto lavorativo.
Il preposto rischia:
arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 2.278,14 € per:
assenza di misure preventive per diminuire al minimo i rischi di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
mancata adozione di misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell’evento in caso di incidenti che possono comportare un’esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 241 del D.Lgs. 81/08 in caso di operazioni lavorative particolari che espongono i lavoratori ad a ad agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione;
mancati accertamenti sanitari e adozione di misure preventive e protettive specifiche per i lavoratori per i quali la valutazione ha evidenziato un rischio;
arresto fino a 1 mese o ammenda da 355,96 a 1.423,83 € per:
mancata formazione e informazione circa la presenza di agenti cancerogeni, mutageni o sostanze tossiche per la riproduzione nei cicli lavorativi, misure igieniche e precauzioni da osservare, indumenti e DPI da indossare;
mancata etichettatura in maniera leggibile e comprensibile per contenitori, impianti e imballaggi contenenti agenti cancerogeni, mutageni o le sostanze tossiche per la riproduzione.
Il medico competente rischia:
arresto fino a 2 mesi o ammenda da 427,16 a 1.708,61 € per:
mancata informazione al datore di lavoro dell’esistenza di un’anomalia imputabile all’esposizione del lavoratore all’agente cancerogeno, mutageno o sostanze tossiche per la riproduzione;
arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 1.139,08 € per:
mancato aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio.
Per evitare di trovarti in spiacevoli situazioni, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR con il quale puoi ottenere in automatico i livelli di esposizioni e le classi di rischio che costituiscono parte integrante del documento di valutazione dei rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare. Ti ricordo che la valutazione del rischio cancerogeno è un obbligo del datore di lavoro.
Rischio cancerogeno: approfondimenti e risorse extra
Guida tecnica INAIL sulle polveri pericolose (2026)
La Guida tecnica “Polveri pericolose” INAIL 2026 fornisce un quadro organico delle strategie e delle misure tecniche per il contenimento e la rimozione delle polveri nei luoghi di lavoro, con indicazioni utili per datori di lavoro, RSPP, consulenti, tecnici della prevenzione e imprese.
La guida tecnica INAIL 2026 chiarisce come valutare, contenere e rimuovere le polveri pericolose nei luoghi di lavoro: dai settori più esposti alla scelta degli aspiratori L, M, H, fino a DPI, manutenzione e incentivi.
Download GratuitoBozza automatica
Esposizione ai gas di scarico dei motori diesel: il fact sheet INAIL sul rischio cancerogeno
Il 25 febbraio 2025, l’INAIL ha reso disponibile un fact sheet dedicato al rischio cancerogeno associato all’esposizione ai gas di scarico dei motori diesel (Diesel Engine Exhaust, DEE). Il documento approfondisce il valore limite di esposizione professionale (VLEP) e le strategie per valutare l’esposizione nei contesti lavorativi.
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha classificato, già nel 2012, le emissioni di questi motori come cancerogene di gruppo 1, ovvero con prove sufficienti di cancerogenicità per l’uomo. Secondo la Roadmap on Carcinogens della Commissione Europea, oltre 3,6 milioni di lavoratori in Europa sono esposti a tali emissioni, con un incremento del 40% del rischio di sviluppare il tumore ai polmoni.
Il D.I. 11 febbraio 2021, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/130, ha fissato un valore limite di esposizione inalatoria per il carbonio elementare, parametro di riferimento per la misurazione dell’esposizione ai DEE, pari a 0,05 mg/m³ nell’arco di 8 ore lavorative.
Tale limite è in vigore dal 21 febbraio 2023 e, per i lavori in sotterraneo, entrerà in applicazione dal 2026. Il factsheet evidenzia che la pericolosità dei gas di scarico diesel è legata alla presenza di sostanze incombuste, come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), noti per le loro proprietà cancerogene.
Nel documento vengono illustrate anche le tecniche di campionamento e analisi del carbonio elementare, con un focus sulle metodologie più affidabili per quantificare l’esposizione dei lavoratori. Viene, inoltre, evidenziata la difficoltà di definire un valore limite esclusivamente basato sulla concentrazione di carbonio elementare, tanto che alcuni paesi, come i Paesi Bassi, hanno recentemente abbassato il VLEP a 0,001 mg/m³, un valore notevolmente inferiore rispetto a quello attualmente adottato in Italia.
Infine, il fact sheet sottolinea l’importanza di adottare misure di prevenzione e protezione, tra cui la sorveglianza sanitaria, la registrazione degli esposti e l’implementazione di strategie per ridurre l’esposizione residua. L’INAIL evidenzia che, sebbene l’attuale limite di 0,05 mg/m³ rappresenti un progresso nella tutela dei lavoratori, potrebbero essere introdotte future revisioni per rafforzare ulteriormente la protezione della salute nei luoghi di lavoro.
Download GratuitoFact sheet INAIL: esposizione ai gas di scarico dei motori diesel
La guida INAIL 2024 sugli agenti cancerogeni e mutageni
L’INAIL offre sull’argomento uno strumento di ausilio nell’utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e mutageni in ambito lavorativo. Tra gli agenti cancerogeni e mutageni esistenti (fisici, biologici e chimici), il lavoro è dedicato nello specifico agli agenti chimici, siano essi sostanze o miscele, così come normati dal Titolo IX, Capo II del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Download GratuitoGuida INAIL sugli agenti cancerogeni e mutageni
Approfondimenti sulla valutazione del rischio cancerogeno delle polveri di legno
Uno degli ambiti in cui il rischio di contrarre patologie neoplastiche è più elevato è quello in cui si utilizzano polveri di legno.
Diverse ricerche sulla polvere di legno fanno una distinzione tra polvere di legno tenero e polvere di legno duro, attribuendo a quest’ultimo un’alta probabilità di causare forme tumorali. Le polveri di legno duro sono state da tempo inserite nell’elenco delle sostanze classificate cancerogene per l’uomo.
Una monografia dell’INAL pubblicata ad ottobre 2025 analizza la relazione tra l’esposizione a polveri di legno e le patologie denunciate all’Inail con particolare riferimento ai tumori maligni di cavità nasali e seni paranasali e tumori del rinofaringe.
Leggi gli approfondimenti “Valutazione rischio cancerogeno polveri di legno” e “DVR rischio amianto”
Guida SUVA ai dispositivi di protezione individuale (2011)
Il SUVA (INAIL svizzero) ha pubblicato un manualetto destinato ai datori di lavoro, al fine di indirizzarli nella scelta dei dispositivi di protezione individuali opportuni, e ai lavoratori esposti, soprattutto nel settore edilizio, fornendo consigli su come utilizzare i respiratori.
Il documento propone informazioni circa:
quando risultano necessari i respiratori;
tipologie di respiratori e relative marcature;
classi dei filtri e applicazioni;
consigli per un uso corretto;
manutenzione dei dispositivi;
norme di riferimento.
Clicca qui per scaricare il manualetto sui respiratori antipolvere
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