Testo Unico Rinnovabili: in arrivo ulteriori modifiche
Nel D.Lgs. 178/2025, in vigore dall’11 dicembre, nuove misure per la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure amministrative
A pochi giorni dall’emanazione del D.L. 175/2025 su Transizione 5.0 e aree idonee, arrivano ulteriori aggiornamenti al D.Lgs. 190/2024 – Testo Unico Rinnovabili. È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 178/2025, che introduce disposizioni integrative e correttive al testo vigente, rinnovando il quadro dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il provvedimento punta a rafforzare la semplificazione autorizzativa e la digitalizzazione dei procedimenti, in coerenza con gli obiettivi del Piano Transizione 5.0 e delle direttive europee.
Il decreto si compone di 19 articoli ed entrerà in vigore l’11 dicembre 2025. La redazione di BibLus è già al lavoro per fornire, prima di tale data, la versione coordinata e aggiornata del Testo Unico FER.
Per agevolare l’adeguamento alle nuove disposizioni e migliorare la gestione dei progetti fotovoltaici, è disponibile un software dedicato che consente una progettazione rapida, calcoli immediati e documentazione sempre conforme alle ultime normative.
Estensione del perimetro degli impianti soggetti al regime (artt. 1 e 2)
Il decreto amplia l’ambito di applicazione dei regimi amministrativi, includendo esplicitamente gli impianti di accumulo e gli elettrolizzatori. Vengono inoltre introdotte nuove definizioni nell’articolo 4 del Testo Unico Rinnovabili, tra cui “impianto ibrido”, “interventi edilizi”, “opere connesse” e “infrastrutture indispensabili”.
Tra le principali definizioni aggiunte:
- Impianto ibrido: impianto che integra diverse fonti rinnovabili, oppure combina produzione da FER con sistemi di accumulo o con elettrolizzatori;
- Interventi edilizi: opere soggette ai regimi previsti dal D.P.R. 380/2001 (artt. 6, 6-bis, 10, 22 e 23);
- Opere connesse: opere necessarie alla connessione degli impianti alle reti elettriche o gas, con esclusione degli interventi edilizi;
- Infrastrutture indispensabili: opere e installazioni, anche temporanee, necessarie alla costruzione ed esercizio degli impianti FER, inclusi i sistemi di accumulo;
- Revisione della potenza: interventi di rifacimento o ripotenziamento, anche parziale, degli impianti FER e dei sistemi di accumulo.
Digitalizzazione delle procedure amministrative (art. 4)
L’articolo 5 del D.Lgs. 190/2024 viene completamente rivisto per introdurre una disciplina più evoluta e organica della digitalizzazione.
La nuova formulazione stabilisce che la piattaforma SUER diventi lo strumento digitale unico e interoperabile per la gestione integrale dei regimi amministrativi relativi agli impianti FER, con funzioni di guida e assistenza sia per i proponenti che per le amministrazioni coinvolte.
Tra le principali novità:
- Obbligo, per i proponenti, di caricare i modelli unici sulla piattaforma SUER entro cinque giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto;
- Introduzione dei modelli unici per PAS e Autorizzazione Unica, tramite futuri decreti ministeriali, con presentazione esclusivamente tramite SUER;
- Conferma del regime transitorio, che permette l’uso delle modalità digitali già adottate dalle amministrazioni fino alla piena operatività della piattaforma.
Il nuovo impianto normativo punta a rendere omogenea, tracciabile e più rapida la gestione delle pratiche autorizzative su scala nazionale.
Regimi amministrativi (artt. 5, 14 e 17)
L’articolo 6 viene modificato nella parte relativa all’unicità del progetto e ai criteri di accorpamento delle istanze. La nuova formulazione del comma 3 stabilisce che un progetto sia considerato unico quando include più interventi della stessa fonte rinnovabile, localizzati in aree vicine e riconducibili a un unico centro d’interessi, assumendo come riferimento la somma delle rispettive potenze.
Di particolare rilievo l’introduzione del nuovo comma 3-bis, che impone ai proponenti degli interventi inclusi negli allegati A, B e C l’obbligo di progettare sistemi di raccolta delle acque meteoriche derivanti dalle nuove superfici impermeabilizzate, considerando anche le precipitazioni intense legate ai cambiamenti climatici. L’adempimento si estende a locali tecnici, piazzali e viabilità di accesso, introducendo requisiti ambientali più stringenti rispetto alla disciplina precedente.
Sono inoltre aggiornati:
- i termini procedimentali,
- le responsabilità dei comuni procedenti,
- le modalità di comunicazione con le amministrazioni,
- le condizioni di compatibilità con gli strumenti urbanistici.
Gli articoli 14-17 rivedono gli allegati A, B e C, ridefinendo gli interventi soggetti a regimi semplificati, tra cui fotovoltaico flottante, piccoli e medi impianti idroelettrici, opere di accumulo, aerogeneratori e interventi di ripotenziamento.
Ulteriori modifiche
Articoli 8 e 9
Si rafforzano i meccanismi di verifica di assoggettabilità a VIA e VIncA, fissando termini chiari e prevedendo riduzioni procedurali per gli interventi di revisione della potenza e l’installazione di pompe di calore. L’obiettivo è garantire iter autorizzativi più rapidi ed efficienti.
Articoli 10 e 11
Aggiornata la disciplina sulle richieste di connessione alla rete elettrica, sui relativi termini e sugli oneri autorizzativi, con un focus specifico sugli impianti off-shore.
Articoli 12 e 13 – Introduzione dell’ADR per le controversie
Viene istituito un nuovo sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR), disciplinato dall’art. 12-ter, finalizzato ad alleggerire e velocizzare la gestione dei conflitti connessi ai procedimenti autorizzativi degli impianti FER.
L’ARERA è incaricata di definire meccanismi decisori extragiudiziali, gestiti dall’Acquirente Unico S.p.A., con caratteristiche quali:
- gratuità per le parti,
- pieno contraddittorio,
- tempistiche certe,
- procedure interamente digitali,
- terzietà e qualificazione professionale dei decisori.
Rientrano nell’ADR le controversie riguardanti presentazione telematica dei progetti, verifica dei vincoli, completezza documentale per PAS e AU, applicazione delle misure semplificate in aree idonee o accelerate e individuazione del regime amministrativo applicabile. Le decisioni sono impugnabili dinanzi al TAR o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Le attività dell’Acquirente Unico saranno finanziate senza nuovi oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse del Fondo istituito dal d.lgs. 28/2011.
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