Soccorso istruttorio correttivo: l’offerta tecnica non può essere riscritta con i giustificativi

Soccorso istruttorio correttivo: l’offerta tecnica non può essere riscritta con i giustificativi

I chiarimenti e i giustificativi dell’anomalia non possono modificare l’offerta tecnica già presentata, il Consiglio di Stato

Il soccorso istruttorio correttivo previsto dall’art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 consente all’operatore economico di rettificare un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o economica.

Ma fino a che punto è possibile correggere un’offerta già presentata?

La risposta arriva dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4225/2026, relativa ad una gara per l’affidamento di un accordo quadro per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e dei piedritti delle gallerie autostradali.

La linea è chiara: i giustificativi prodotti in sede di verifica di anomalia non possono essere utilizzati per rielaborare il contenuto dell’offerta tecnica o per rideterminare il punteggio attribuito in gara. L’offerta resta immodificabile, salvo i casi tassativi di errore materiale previsti dal Codice.

Il caso

La procedura riguardava l’affidamento di un accordo quadro, con aggiudicazione in favore delle migliori tre offerte.

Il raggruppamento classificatosi al quarto posto ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del terzo classificato, contestando in particolare il punteggio attribuito all’offerta tecnica per il criterio relativo all’organigramma del personale di gestione dell’accordo quadro.

Secondo la ricorrente, l’aggiudicatario avrebbe indicato un numero elevato di risorse e mesi/uomo non coerente con l’effettivo impiego del personale, come sarebbe poi emerso dai giustificativi prodotti nella verifica di anomalia.

Il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ritenendo necessario rivalutare l’offerta tecnica e rideterminare il punteggio.

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione.

I motivi del ricorso

Il ricorrente di primo grado aveva censurato l’offerta del concorrente aggiudicatario sotto due profili principali:

errata attribuzione del punteggio tecnico per il criterio relativo all’organigramma;
presunta inattendibilità dell’offerta, fondata su costi del personale ritenuti non coerenti.

Il TAR aveva accolto la censura relativa alla valutazione tecnica, ritenendo che i dati emersi nella verifica di anomalia dimostrassero una sovrastima formale delle risorse indicate nell’offerta.

Secondo il Consiglio di Stato, però, questa impostazione non è corretta: i giustificativi dell’anomalia non possono essere usati per modificare o reinterpretare il contenuto dell’offerta tecnica.

La decisione del giudice

Il Consiglio di Stato richiama il principio di immodificabilità dell’offerta. Una volta presentata, l’offerta tecnica non può essere rielaborata né dalla stazione appaltante, né dal concorrente, né attraverso documenti successivi prodotti in sede di verifica di anomalia.

La verifica di anomalia serve a valutare la sostenibilità e l’attendibilità dell’offerta, non a riscriverne il contenuto tecnico. Se emergono incongruenze, la stazione appaltante può valutarle ai fini dell’eventuale inattendibilità dell’offerta; non può però utilizzare quei dati per ricalcolare il punteggio tecnico già attribuito sulla base della dichiarazione originaria.

La sentenza chiarisce anche i limiti del soccorso istruttorio correttivo previsto dall’art. 101, comma 4, del D.Lgs. 36/2023. Il soccorso correttivo:

può riguardare anche l’offerta tecnica o economica;
deve riferirsi ad un errore materiale;
deve essere attivato dall’operatore economico;
deve intervenire prima dell’apertura dell’offerta;
non può comportare una nuova offerta;
non può determinare una modifica sostanziale dell’offerta originaria.

Nel caso esaminato, questi presupposti non ricorrevano. L’asserito errore, infatti, non emergeva direttamente dall’offerta, ma da documenti esterni e successivi: i giustificativi prodotti nella verifica di anomalia.

Per questo motivo il Consiglio di Stato accoglie gli appelli, riforma la sentenza del TAR e respinge il ricorso originario.

Leggi l’approfondimento: Il soccorso istruttorio nel nuovo codice appalti

Nelle gare pubbliche l’offerta tecnica deve essere coerente fin dall’invio: errori su costi, risorse e organizzazione non sempre possono essere corretti dopo. Con il software contabilità lavori puoi redigere computi, analisi prezzi, stime, costi della manodopera e documenti tecnici d’offerta in modo coordinato, riducendo il rischio di incongruenze tra dati economici e contenuti tecnici della proposta.

 

 

 

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