Servizi di architettura e ingegneria: la verifica dei progetti è supporto al RUP?

Servizi di architettura e ingegneria: la verifica dei progetti è supporto al RUP?

La verifica dei progetti nei lavori pubblici è un servizio di ingegneria e architettura: non si applica il limite dell’1% previsto per il supporto al RUP

La verifica della progettazione nei lavori pubblici può essere trattata come un semplice incarico di supporto al RUP? E, soprattutto, il relativo compenso deve rispettare il tetto dell’1% dell’importo dei lavori previsto dall’art. 15, comma 6, del Codice appalti?

Il parere della Provincia autonoma di Trento offre una risposta netta: no. L’attività di verifica del progetto è un servizio professionale autonomo, di natura tecnica e intellettuale, da affidare a soggetti qualificati secondo le regole del Codice. Non è un’attività ancillare del RUP, anche se la validazione finale del progetto resta in capo al Responsabile unico del progetto.

Il caso: incarichi esterni per la verifica dei progetti

Il quesito riguarda gli incarichi tecnici esterni per l’attività di verifica dei progetti nel campo dei lavori pubblici, con successiva validazione da parte del RUP.

Il dubbio nasce dal rapporto tra due piani diversi:

da un lato, l’art. 15, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, che consente alle stazioni appaltanti di istituire una struttura di supporto al RUP e destinare risorse non superiori all’1% dell’importo posto a base di gara per incarichi di assistenza;
dall’altro, il calcolo dei corrispettivi professionali secondo il D.M. 17 giugno 2016, oggi coordinato con le previsioni dell’Allegato I.13 al Codice.

La questione pratica è evidente: se la verifica fosse considerata supporto al RUP, il compenso sarebbe soggetto al limite dell’1%. Ma in molti casi il corrispettivo determinato con i parametri professionali supera tale soglia.

Verifica progetto e supporto al RUP: due attività diverse

Secondo il parere, la verifica della progettazione non rientra tra le attività di supporto al RUP. Il supporto al RUP ha una funzione di assistenza gestionale, amministrativa o specialistica. Serve ad affiancare il responsabile nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, soprattutto quando l’appalto presenta complessità organizzative, tecniche o procedurali.

La verifica del progetto, invece, è un controllo tecnico autonomo. Ha lo scopo di accertare la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente, agli indirizzi della stazione appaltante e agli atti di programmazione. Non è una mera consulenza al RUP, ma una prestazione professionale con contenuto proprio, affidata a soggetti terzi e indipendenti rispetto al progettista.

La validazione del RUP non assorbe la verifica

Uno dei passaggi più importanti del parere riguarda il rapporto tra verifica e validazione. È vero che la validazione del progetto posto a base di gara è sottoscritta dal RUP. Tuttavia, questo non significa che il RUP svolga o assorba l’attività di verifica eseguita dal soggetto incaricato.

La validazione è l’atto formale che prende atto degli esiti della verifica. Deve fare riferimento al rapporto conclusivo del verificatore e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il verificatore, quindi, resta responsabile dell’attività professionale svolta e del proprio rapporto conclusivo.

In termini operativi: il RUP valida, ma il verificatore verifica. Sono due funzioni connesse, ma non sovrapponibili.

Come si calcola il compenso per la verifica dei progetti?

La conseguenza è chiara: il servizio di verifica non è soggetto al limite dell’1% previsto per gli incarichi di assistenza al RUP.

Il compenso deve essere determinato secondo le regole applicabili ai servizi di architettura e ingegneria e agli altri servizi tecnici, utilizzando i parametri previsti dal D.M. 17 giugno 2016 e dall’Allegato I.13 al Codice, quando pertinenti. Se il corrispettivo calcolato con i parametri professionali supera l’1% dell’importo dei lavori, ciò non determina automaticamente un’anomalia. Semplicemente, quel limite non è il parametro corretto per questo tipo di affidamento.

La verifica va quindi inserita nel quadro economico dell’opera tra i servizi tecnici necessari alla realizzazione dell’intervento, al pari della progettazione, della direzione lavori o del collaudo, secondo la natura e il contenuto della prestazione richiesta.

Leggi l’approfondimento: Verifica preventiva e validazione del progetto: cosa prevede il Codice appalti

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