Sconto in fattura e infissi mai consegnati: contratto risolto e restituzione delle somme versate

Sconto in fattura e infissi mai consegnati: contratto risolto e restituzione delle somme versate

Il fornitore non consegna gli infissi agevolati con sconto in fattura: il contratto si risolve e vanno restituiti i pagamenti documentati

Lo sconto in fattura ha consentito a molti committenti di avviare lavori edilizi e sostituire componenti dell’edificio senza anticipare l’intero importo dell’intervento. Ma cosa accade quando, dopo il pagamento della quota residua e la cessione del credito fiscale, il fornitore non consegna né installa i beni promessi?

A rispondere è il Tribunale di Palermo, sentenza n. 2497/2026, che affronta una vicenda molto concreta: fornitura e posa in opera di infissi, persiane e copertura a tetto luce, corrispettivo complessivo di 56.000 euro, applicazione dello sconto in fattura al 50%, pagamento in denaro di 28.000 euro e mancata esecuzione della prestazione.

Il punto chiave della decisione è netto: il committente che prova contratto, termine di consegna e pagamenti effettuati può limitarsi ad allegare l’inadempimento; spetta al fornitore dimostrare di avere consegnato e installato i beni. In difetto, il contratto viene risolto e l’impresa deve restituire le somme ricevute e documentate.

Infissi pagati ma non installati: il committente chiede la risoluzione del contratto

La controversia nasce da un ordine commissionato nell’ottobre 2021, nell’ambito di lavori di manutenzione straordinaria su un immobile privato commissionando a un imprenditore individuale la fornitura e posa in opera di:

infissi in alluminio;
persiane;
copertura a tetto luce.

Il prezzo complessivo pattuito era pari a 56.000 euro IVA inclusa. Le parti avevano previsto che consegna e installazione dovessero avvenire entro gennaio 2022 e che l’operazione sarebbe stata regolata con il meccanismo dello sconto in fattura di cui all’art. 121 del d.l. 34/2020.

Il fornitore aveva emesso fattura per 56.000 euro, con netto a pagare di 28.000 euro, in applicazione del bonus fiscale. Il committente aveva quindi versato tale importo con due bonifici da 14.000 euro ciascuno e, contestualmente, aveva ceduto alla ditta un credito fiscale di pari importo, corrispondente al 50% del valore della fornitura.

La domanda del committente: risoluzione e restituzione

Il committente ha agito in giudizio chiedendo la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna del fornitore alla restituzione di 56.000 euro, cioè dell’intero valore dell’operazione.

In via subordinata, ha formulato domanda di ripetizione dell’indebito per il medesimo importo e il convenuto, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è rimasto contumace.

Infissi pagati e non installati: al fornitore spetta provare l’adempimento

Il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda del committente.

La sentenza richiama il principio affermato dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 13533/2001 in materia di prova dell’inadempimento: il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve provare la fonte del proprio diritto e il termine di scadenza dell’obbligazione, mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte. Spetta invece al debitore dimostrare il fatto estintivo della pretesa, cioè l’avvenuto adempimento.

Applicando questo criterio, il Tribunale ha ritenuto che il committente avesse dimostrato:

l’esistenza del rapporto contrattuale, mediante la proposta di fornitura e installazione;
il pagamento della somma di 28.000 euro, attraverso due bonifici bancari;
la mancata esecuzione della prestazione, allegata come inadempimento del fornitore.

A quel punto spettava al resistente dimostrare di aver correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, in particolare di aver consegnato e installato gli infissi oggetto del contratto. Tale prova, però, non è stata fornita e il fornitore viene quindi condannato alla restituzione della somma ricevuta e documentata, pari a 28.000 euro, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo e viene inoltre condannato al rimborso delle spese di lite.

Sconto in fattura: perché il giudice liquida 28.000 euro e non 56.000 euro

Il contratto aveva un valore di 56.000 euro, ma il pagamento in denaro documentato era pari a 28.000 euro: l’altra metà era rappresentata dal credito fiscale ceduto al fornitore nell’ambito dello sconto in fattura. Il Tribunale condanna alla restituzione della somma ricevuta e documentata, ossia i 28.000 euro versati con bonifico.

La sentenza non afferma, quindi, un automatismo restitutorio dell’intero valore nominale dell’intervento agevolato. Per ottenere anche il recupero della componente fiscale o un risarcimento collegato alla cessione del credito occorre impostare la domanda in modo puntuale, provando la sorte del credito, l’eventuale utilizzo da parte del fornitore, il danno concretamente subito e il nesso causale con l’inadempimento.

 

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