SCIA antincendio: che cos’è, normativa, esempio, categorie di rischio, scadenza

SCIA antincendio: che cos’è, normativa, esempio, categorie di rischio, scadenza

La SCIA antincendio è la richiesta formale del titolare dell’attività ai vigili del fuoco: quando serve, normativa, come si presenta, esempio, 3 categorie di rischio, scadenza, rinnovo

La “SCIA antincendio” è una richiesta che si inoltra al comando dei Vigili del Fuoco per poter iniziare un’attività.

Il D.P.R. 151/2011 – il regolamento di prevenzione incendi – individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. A seconda della categoria a cui appartiene l’attività, la procedura è diversa; essa, dunque, varia in base al grado di rischio (basso, medio, alto).

Presentare una SCIA comporta dei rischi, basti pensare che l’intera responsabilità ricade sul titolare dell’attività e sul tecnico che ne certifica alcuni aspetti. Affidarsi ad un software antincendio integrato è la soluzione migliore per non sbagliare.

SCIA antincendio: che cos’è e quando serve

La SCIA è la segnalazione certificata di inizio attività e dimostra il rispetto delle norme antincendio secondo il D.P.R. 151/2011. La richiesta per avere la SCIA antincendio serve ad una nuova attività oppure quando si stanno apportando delle modifiche.

È il tecnico a valutare se è obbligatorio presentare la SCIA oppure se basta semplicemente inviare la pratica al Suap (sportello unico delle attività produttive).

Quando è obbligatoria la SCIA antincendio? La normativa aggiornata e le 3 categorie di rischio

Stai aprendo una nuova attività o stai apportando delle modifiche? Devi presentare la SCIA. Il regolamento per la prevenzione degli incendi classifica le attività in tre macro-gruppi, seguendo il principio di proporzionalità.

Categoria A

La categoria A è include le attività a basso rischio di incendio con un limitato livello di complessità.

Non è obbligatorio richiedere la valutazione del progetto ai vigili del fuoco, i controlli sono effettuati a campione. Il titolare può richiedere il verbale della visita tecnica, dopo un eventuale sopralluogo.

Le attività sono:

alberghi e residenze collettive fino a 50 posti letto;
istituti scolastici fino a 150 persone;
strutture sanitarie e case per anziani fino a 50 posti letto, ambulatori fino a 1.000 mq;
locali adibiti a commercio fino a 600 mq;
aziende e uffici fino a 500 persone presenti;
autorimesse fino a 1.000 mq;
edifici civili con altezza antincendio fino a 32 metri.

Categoria B

Nella categoria B rientrano le attività a medio rischio di incendio con un livello di complessità maggiore rispetto alla cat. A.

È obbligatorio chiedere la valutazione del progetto, i sopralluoghi sono a campione proprio come accade nella cat. A.

Le attività sono:

locali di spettacolo, teatri, palestre, fino a 200 persone;
strutture alberghiere, villaggi turistici, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, tra 50 e 100 posti letto;
istituti scolastici da 150 a 300 persone;
strutture sanitarie da 50 a 100 posti letto;
ambulatori e laboratori di analisi di superficie oltre 1.000 mq;
locali adibiti al commercio, negozi, fiere, da 600 a 1.500 mq;
aziende e uffici da 500 a 800 persone presenti;
edifici civili con altezza antincendio tra 32 e 54 metri.

Categoria C

Le attività che rientrano nella Categoria C sono ad alto rischio di incendio ad alto livello di complessità indipendentemente della presenza di una regola tecnica.

In questo caso sono obbligatorie sia la valutazione del progetto sia i sopralluoghi dei vigili del fuoco. Il certificato di prevenzione incendi sarà rilasciato al termine dei controlli con esito positivo.

Le attività sono:

edifici protetti ex codice beni culturali e paesaggistici d.Lgs. 42/2004;
teatri oltre le 100 persone;
alberghi e villaggi oltre 100 posti letto;
istituti scolastici oltre 300 persone;
strutture sanitarie oltre 100 posti letto;
locali per il commercio, negozi, fiere oltre 1.500 mq;
aziende e uffici oltre 800 persone presenti;
edifici civili oltre i 54 metri di altezza antincendio.

Con il D.P.R. 151/2011 cambiano anche i criteri per il sopralluogo di verifica: prima di questo regolamento tutte le attività chiedevano il parere di conformità ai vigili del fuoco.

 

SCIA antincendio, categorie di rischio

Corte di Cassazione 37682/2025: non inviare la SCIA antincendio si configura come reato permanente?

La Cassazione ribadisce che il mancato invio della SCIA antincendio è un reato permanente, che si estingue solo con la regolarizzazione o la cessazione dell’attività. Il ricorrente, condannato per un’autorimessa senza SCIA, non può invocare la prescrizione perché il termine non decorre dall’accertamento, ma dall’adempimento dell’obbligo. Le autorimesse sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco e devono rispettare specifiche procedure di prevenzione incendi. Finché l’obbligo non viene assolto, il reato permane e la prescrizione non si applica. Leggi l’approfondimento.

Chi rilascia la SCIA antincendio?

Il comando dei vigili del fuoco rilascia la SCIA dopo aver visionato la conformità della documentazione presentata dal titolare dell’attività insieme alla SCIA stessa. Ci si può avvalere di un modello PDF da compilare.

Quali documenti servono per la SCIA? Come si presenta?

Alla SCIA (redatta secondo il mod. PIN2-2014) si allega una documentazione dettagliata:

asseverazione del tecnico in formato Cades redatta secondo il mod. PIN_2.1-2014-Asseverazione;
certificazione di resistenza al fuoco (fatta eccezione delle porte e degli elementi di chiusura secondo il mod. PIN 2.2-2012-Cert.REI a firma digitale di professionista antincendio in formato Cades);
documento che attesti la conformità del professionista antincendio sui prodotti impiegati alle prestazioni di sicurezza antincendi;
dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 dell’impresa installatrice degli impianti;
dichiarazione di conformità degli impianti non ricadenti nel D.M. 37/2008 rilasciata dall’impresa di installazione utilizzando il Mod. PIN 2.4-2012: DICH-IMP;
dichiarazione di rispondenza degli impianti realizzati senza progetto o non ricadenti nel D.M. 37/2008 da parte del professionista antincendio e utilizzando il Mod. PIN 2.5-2012: CERT-IMP.

Documenti SCIA antincendio

Il comando dei vigili del fuoco procede poi alla verifica dell’intera documentazione. In caso di esito positivo il richiedente riceverà il titolo all’esercizio dell’attività. Dal giorno in cui si presenta la documentazione decorrono 60 gg durante i quali il comando può effettuare una visita di controllo a campione (cat. A e B).

Rinnovo SCIA antincendio scaduta

Il rinnovo periodico di conformità antincendio avviene ogni 5 o 10 anni (in base al tipo di attività), secondo l’art 4 del D.P.R. 151/2011. Spetta al titolare dell’attività di cui allegato I del decreto farne richiesta. Con l’attestazione di rinnovo si dichiara l’assenza di variazioni delle condizioni di sicurezza antincendio rispetto a quanto segnalato in precedenza. Si dichiara, inoltre, di:

avere assolto agli obblighi gestionali, aver rispettato divieti, limitazioni e disposizioni in campo di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio;
aver mantenuto in stato di efficienza attrezzature, impianti, sistemi, dispositivi sempre ai fini della sicurezza antincendio.

Esiste già una soluzione integrata per la prevenzione incendi, un software antincendio completo. Si può affrontare in maniera unitaria la progettazione della prevenzione incendi. Hai tanti vantaggi: un ampio archivio di attività normate sempre aggiornate, un CAD per le tavole grafiche, puoi calcolare il carico incendi e fare la verifica REI.

SCIA antincendio, slide

Di seguito ti propongo le slide di sintesi sulla SCIA antincendio.

Le tariffe per i servizi resi dai Vigili del fuoco secondo il D.M. 11/10/2024

Con D.M.11/10/2024 sono state aggiornate le tariffe con decorrenza al 24/10/2024 per i servizi resi dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco a pagamento.

L’aggiornamento delle tariffe riguarda:

i servizi di prevenzione incendi (esame progetto, sopralluogo);
i servizi di vigilanza e servizi tecnici di soccorso;
i servizi resi dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Per le istanze già inviate a decorrere dal 24 ottobre scorso allegando versamenti effettuati con riferimento alle previgenti tariffe, è necessario effettuare il versamento integrativo con riferimento alle tariffe indicate nel D.M. 11/10/2024.

SCIA antincendio: giurisprudenza recente

La detenzione di gasolio comporta l’obbligo di presentare la SCIA antincendio?
Cassazione n. 14378/2026

La Cassazione, con la sentenza n. 14378/2026, ha stabilito che la sola presenza di gasolio in azienda non comporta automaticamente l’obbligo di presentare la SCIA antincendio né integra il reato di omessa denuncia.

Nel caso esaminato, un’azienda deteneva circa 700 litri di gasolio in una cisterna mobile omologata destinata ai muletti. La Corte ha annullato la condanna perché i giudici non avevano dimostrato che l’attività rientrasse tra quelle soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco secondo il D.P.R. 151/2011.

La responsabilità non può basarsi sulla sola infiammabilità del combustibile: occorre verificare tipologia dell’attività, quantità detenuta, caratteristiche del deposito e specifica norma applicabile. Anche l’obbligo di denuncia previsto dall’art. 679 c.p. richiede l’individuazione di una precisa disposizione che lo imponga.

La sentenza chiarisce quindi che gli obblighi antincendio devono essere accertati sulla base di criteri tecnici e normativi, senza automatismi legati alla semplice presenza di sostanze infiammabili.

Leggi l’approfondimento.

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