Le detrazioni degli interessi di mutui per acquisto e costruzione dell’abitazione principale
Come detrarre gli interessi del mutuo per acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale: requisiti, limiti, calcolo e documenti
Chi stipula un mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l’abitazione principale può detrarre dall’IRPEF il 19% degli interessi passivi e di alcuni oneri accessori effettivamente pagati durante l’anno.
La misura dell’agevolazione cambia in base alla finalità del finanziamento:
Finalità del mutuo
Spesa massima detraibile
Detrazione IRPEF massima
Acquisto dell’abitazione principale
4.000 euro
760 euro
Costruzione o ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale
2.582,28 euro
circa 490,63 euro
Il limite riguarda gli interessi, gli oneri accessori ammessi e le eventuali quote di rivalutazione previste da clausole di indicizzazione. Non coincide, quindi, con l’importo della rata né con il capitale rimborsato alla banca.
Ecco cosa sapere
Cosa si intende per abitazione principale
Ai fini della detrazione, l’abitazione principale è l’immobile nel quale il contribuente oppure un suo familiare dimora abitualmente.
Il concetto non coincide necessariamente con quello di “prima casa” utilizzato per le agevolazioni sulle imposte di acquisto. Un contribuente può, per esempio, possedere altri immobili e avere comunque diritto alla detrazione, purché la casa finanziata con il mutuo venga utilizzata come dimora abituale nel rispetto delle condizioni previste.
Tra i familiari rientrano:
il coniuge;
i parenti entro il terzo grado;
gli affini entro il secondo grado.
La dimora abituale viene normalmente verificata attraverso la residenza anagrafica. Il contribuente può tuttavia attestare con un’autocertificazione di dimorare abitualmente in un luogo diverso da quello risultante nei registri anagrafici.
La detrazione riguarda gli immobili situati in Italia. Non è riconosciuta per il mutuo contratto per acquistare una casa all’estero.
Detrazione degli interessi del mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale
Requisiti necessari
Per usufruire della detrazione devono essere rispettate contemporaneamente diverse condizioni.
Il finanziamento deve essere un mutuo garantito da ipoteca e deve essere stato acceso per acquistare l’abitazione principale o una sua quota. La semplice presenza di un’ipoteca non è sufficiente: aperture di credito, cessioni del quinto, prestiti personali e altre forme di finanziamento non diventano mutui ipotecari solo perché garantite da un immobile.
Il contribuente deve inoltre essere:
intestatario o cointestatario del contratto di mutuo;
proprietario o nudo proprietario dell’immobile acquistato.
Non è necessario che la percentuale di proprietà coincida con la quota del mutuo. Una persona può, per esempio, essere proprietaria del 50% dell’immobile ma intestataria dell’intero finanziamento.
La detrazione non spetta invece al semplice usufruttuario, mentre può essere riconosciuta al nudo proprietario e al proprietario superficiario.
L’immobile sul quale viene iscritta l’ipoteca può anche essere diverso da quello acquistato. Conta la finalità del mutuo e non l’identità tra il bene ipotecato e l’abitazione principale.
Entro quanto tempo devono essere stipulati mutuo e compravendita
Per i mutui stipulati dal 2001, l’acquisto dell’immobile deve avvenire:
nell’anno precedente alla stipula del mutuo;
oppure nell’anno successivo.
In pratica, il mutuo può essere acceso fino a dodici mesi prima o fino a dodici mesi dopo il rogito.
Entro un anno dall’acquisto, l’immobile deve essere destinato ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare.
Termini applicabili in base alla data del mutuo
Data di stipula
Rapporto temporale tra acquisto e mutuo
Termine per destinare l’immobile ad abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001
Acquisto nell’anno precedente o successivo al mutuo
Entro un anno dall’acquisto
Dal 1° gennaio 1994 al 30 giugno 2000
Acquisto nei sei mesi precedenti o successivi
Entro sei mesi dall’acquisto
Secondo semestre 2000
Si applicano, in determinate condizioni, i termini più favorevoli introdotti dal 2001
Fino a un anno
Mutui stipulati nel 1993
Regole transitorie
Immobile adibito ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994
Mutui anteriori al 1993
Nessun intervallo specifico tra acquisto e mutuo
Abitazione principale entro l’8 dicembre 1993
Per i contratti più recenti, che costituiscono la casistica ordinaria, i due termini fondamentali sono quindi un anno tra rogito e mutuo e un anno per trasferire la dimora abituale.
Quando decorre e quando si perde la detrazione
Il beneficio compete per il periodo durante il quale l’immobile è utilizzato come abitazione principale.
Se la casa non è più adibita a dimora abituale, il diritto viene meno dal periodo d’imposta successivo. Qualora il contribuente torni successivamente ad abitarvi, la detrazione può riprendere per gli interessi pagati da quel momento.
Esistono alcune eccezioni.
Trasferimento per motivi di lavoro
La detrazione può continuare anche se il contribuente trasferisce la propria dimora per esigenze lavorative. La deroga può operare anche quando il trasferimento avviene:
in un comune vicino a quello di lavoro;
all’estero;
dopo che l’immobile viene concesso in locazione.
Devono permanere le ragioni lavorative che hanno determinato lo spostamento. In caso di trasferimento all’estero, il contribuente non deve aver acquistato nel nuovo Stato un’altra abitazione principale.
Ricovero permanente
Il trasferimento in una casa di riposo o in una struttura sanitaria non determina automaticamente la perdita della detrazione, purché l’immobile non venga affittato.
Immobile inagibile per calamità
Il beneficio può essere mantenuto quando l’abitazione non è utilizzabile a causa di eventi di forza maggiore, come un terremoto o un’altra calamità, e sia stata emanata un’ordinanza di sgombero o inagibilità.
Le rate devono comunque essere pagate e rimanere effettivamente a carico del contribuente.
Regole particolari per Forze armate e Forze di polizia
Per il personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia è prevista una disciplina più favorevole.
La detrazione può essere riconosciuta anche se l’immobile non è utilizzato come dimora abituale, a condizione che costituisca l’unica abitazione di proprietà del contribuente.
Il possesso, anche solo in quota, di un altro immobile può impedire l’applicazione di questa specifica deroga. Resta comunque possibile applicare le regole ordinarie qualora l’immobile finanziato venga effettivamente destinato ad abitazione principale.
Acquisto di una casa da ristrutturare
Quando l’immobile acquistato è interessato da lavori di ristrutturazione edilizia, il termine per destinarlo ad abitazione principale si estende a due anni dall’acquisto.
La detrazione decorre, però, solo dal momento in cui la casa viene effettivamente utilizzata come dimora abituale.
I lavori devono risultare da un titolo abilitativo o da un atto equivalente. L’immobile deve essere già strutturalmente idoneo, prima dei lavori, a essere utilizzato come abitazione.
Per un fabbricato acquistato allo stato grezzo, non ancora ultimato, può risultare più appropriata la disciplina relativa al mutuo per la costruzione dell’abitazione principale.
Eventuali ritardi imputabili esclusivamente al Comune nel rilascio delle autorizzazioni possono consentire la conservazione del beneficio anche oltre il termine ordinario.
Immobile acquistato già locato
Se la casa è occupata da un inquilino, la detrazione può spettare fin dalla prima rata del mutuo, purché:
entro tre mesi dall’acquisto venga notificata al conduttore l’intimazione di sfratto per finita locazione;
l’immobile venga destinato ad abitazione principale entro un anno dal suo rilascio.
Lo sfratto per morosità non è equiparato allo sfratto per finita locazione ai fini di questa disciplina.
Se la casa non viene destinata ad abitazione principale entro un anno dalla liberazione, le detrazioni già utilizzate devono essere recuperate fiscalmente come oneri rimborsati.
Una regola analoga si applica agli immobili acquistati all’asta: l’azione per ottenere il rilascio deve essere avviata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e la casa deve diventare abitazione principale entro un anno dalla liberazione.
Mutuo per acquistare una pertinenza
Il mutuo stipulato esclusivamente per acquistare un box, una cantina, una soffitta o un’altra pertinenza non dà diritto alla detrazione prevista per l’abitazione principale.
La situazione è diversa quando l’acquisto della pertinenza rientra nell’operazione complessiva di acquisto della casa e il finanziamento è destinato all’abitazione principale con le relative pertinenze.
Acquisto di un immobile adiacente per ampliare la casa
Gli interessi relativi a un nuovo mutuo acceso per acquistare un’abitazione confinante possono essere detraibili quando l’operazione è finalizzata all’ampliamento dell’abitazione principale.
Occorre che:
la finalità risulti dal contratto di acquisto, dal mutuo o da una dichiarazione della banca;
le due unità vengano effettivamente accorpate;
il catasto riporti, al termine dell’operazione, un’unica abitazione principale.
Il beneficio decorre dal momento in cui l’accorpamento viene realizzato. Il limite resta complessivamente pari a 4.000 euro, considerando anche gli interessi del precedente mutuo.
Quanto si può detrarre
La spesa massima sulla quale applicare il 19% è pari a 4.000 euro per anno.
La detrazione massima teorica ammonta quindi a:
4.000 × 19% = 760 euro
Per i mutui stipulati dal 1993, il limite di 4.000 euro è complessivo e non si moltiplica per il numero degli intestatari.
Esempio
Due coniugi sono cointestatari al 50% del mutuo. Durante l’anno pagano complessivamente 5.000 euro di interessi.
Il limite va diviso tra i due:
massimo per ciascun coniuge: 2.000 euro;
detrazione massima individuale: 380 euro;
detrazione complessiva: 760 euro.
La percentuale di proprietà dell’immobile non determina automaticamente la ripartizione degli interessi. Occorre verificare le quote indicate nel contratto di mutuo.
Mutuo cointestato e coniuge fiscalmente a carico
Per il mutuo destinato all’acquisto dell’abitazione principale è prevista un’importante eccezione.
Se il finanziamento è intestato a entrambi i coniugi e uno dei due è fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che sostiene tutte le rate può detrarre anche la quota riferibile al coniuge a carico.
Devono comunque sussistere, in capo a entrambi, i requisiti richiesti dalla legge. La condizione di familiare fiscalmente a carico deve essere presente nell’anno per il quale viene richiesta la detrazione.
Questa possibilità non si applica automaticamente ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale.
Mutuo superiore al prezzo di acquisto
Se il capitale erogato dalla banca supera il costo complessivo sostenuto per acquistare l’immobile, non tutti gli interessi sono detraibili.
La quota agevolabile può essere calcolata con la formula:
Interessi detraibili = interessi pagati × (costo di acquisto + oneri collegati) / capitale del mutuo
Nel costo possono essere considerati, purché documentati:
prezzo indicato nel rogito;
compenso notarile per la compravendita;
compenso notarile per il contratto di mutuo;
imposte di registro, ipotecaria e catastale;
spese di mediazione;
imposta sostitutiva sul finanziamento;
spese per iscrizione o cancellazione dell’ipoteca;
alcuni costi sostenuti nell’ambito di procedure esecutive o autorizzazioni giudiziarie.
Esempio di calcolo
costo dell’immobile: 180.000 euro;
spese collegate documentate: 10.000 euro;
mutuo erogato: 250.000 euro;
interessi pagati: 4.500 euro.
Percentuale agevolabile:
190.000 / 250.000 = 76%
Interessi riferibili all’acquisto:
4.500 × 76% = 3.420 euro
Detrazione:
3.420 × 19% = 649,80 euro
Il risultato è inferiore al limite di 4.000 euro e può quindi essere interamente utilizzato.
Il confronto deve essere effettuato tra l’intero mutuo e l’intero costo dell’operazione, anche quando le quote di proprietà sono differenti.
Quali oneri accessori sono detraibili
Oltre agli interessi passivi, possono rientrare nella detrazione alcune spese strettamente collegate alla stipula e alla gestione del mutuo, tra cui:
commissioni richieste dalla banca per l’intermediazione;
spese di istruttoria;
perizia tecnica;
imposta sostitutiva sul capitale finanziato;
costi per iscrivere o cancellare l’ipoteca;
onorario notarile relativo al contratto di mutuo;
somme anticipate dal notaio per gli adempimenti ipotecari;
penalità per l’estinzione anticipata;
differenze di cambio relative a mutui espressi in valuta estera.
Non sono invece detraibili:
onorario notarile relativo al contratto di compravendita, salvo che venga considerato esclusivamente nel calcolo di proporzionalità del mutuo eccedente;
imposta di registro, IVA e imposte ipotecarie e catastali dovute per il trasferimento dell’immobile;
assicurazione dell’abitazione;
spese di incasso delle rate;
interessi relativi a un prefinanziamento;
costi di finanziamenti diversi da un vero contratto di mutuo.
Occorre quindi distinguere tra le spese direttamente detraibili e quelle che possono essere utilizzate solo per determinare il costo complessivo dell’acquisto.
Surroga, sostituzione e rinegoziazione del mutuo
La surroga o la sostituzione del finanziamento non comportano, di per sé, la perdita della detrazione.
Il nuovo mutuo deve conservare la stessa finalità e il beneficio è riconosciuto nei limiti della quota di capitale ancora da rimborsare sul precedente finanziamento, aumentata delle spese necessarie per estinguerlo e stipulare il nuovo contratto.
Quando il nuovo capitale è superiore al debito residuo, gli interessi devono essere ridotti proporzionalmente.
La percentuale può essere calcolata così:
(capitale residuo del vecchio mutuo + oneri di sostituzione) / importo del nuovo mutuo × 100
La percentuale ottenuta si applica agli interessi pagati sul nuovo mutuo.
La stessa logica opera in caso di rinegoziazione, portabilità o sostituzione con un finanziamento concesso da una banca diversa.
Accollo del mutuo, separazione e successione
Chi acquista una casa accollandosi il mutuo dell’impresa costruttrice può beneficiare della detrazione, se possiede tutti gli altri requisiti. In tal caso, come data del finanziamento viene considerata quella dell’accollo.
In caso di separazione, il coniuge che diventa proprietario esclusivo dell’immobile e si assume il pagamento delle rate può detrarre gli interessi anche se il contratto bancario resta formalmente cointestato.
È necessario che:
l’accollo interno risulti da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata;
la documentazione di pagamento dimostri che l’intera spesa è stata sostenuta dal coniuge proprietario.
In caso di successione, gli eredi possono proseguire la detrazione dopo aver regolarizzato l’accollo con la banca. Nel periodo precedente alla modifica del contratto, un solo erede può detrarre l’intero onere se esiste un accordo formalizzato con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Mutuo e rimborsi del datore di lavoro
La detrazione spetta soltanto per gli interessi rimasti realmente a carico del contribuente.
Se il datore di lavoro rimborsa, in tutto o in parte, gli interessi del mutuo, la quota rimborsata non può essere portata in detrazione.
Nel caso di contributi pubblici o aziendali erogati in conto interessi, l’agevolazione si calcola sulla differenza tra:
interessi pagati;
contributo ricevuto.
Se il rimborso arriva in un anno successivo rispetto a quello in cui è stata utilizzata la detrazione, l’importo recuperato deve essere trattato fiscalmente come onere rimborsato.
Detrazione del mutuo per costruire l’abitazione principale
Quali interventi rientrano nell’agevolazione
La detrazione riguarda i mutui ipotecari stipulati dal 1998 per:
costruire una nuova abitazione principale;
completare un immobile acquistato allo stato grezzo;
realizzare una ristrutturazione edilizia riconducibile agli interventi dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001.
Non è sufficiente che i lavori siano genericamente qualificati come manutenzione o ristrutturazione. Il titolo edilizio deve attestare che si tratta di una nuova costruzione o di una ristrutturazione edilizia rilevante ai fini dell’agevolazione.
In mancanza di un’indicazione espressa nel titolo abilitativo, può essere necessaria una dichiarazione dell’ufficio comunale competente.
Requisiti temporali
Per i lavori avviati secondo la disciplina vigente dal 1° dicembre 2007, il mutuo deve essere stipulato:
nei sei mesi precedenti l’inizio dei lavori;
oppure nei diciotto mesi successivi.
L’immobile deve essere destinato ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori.
I lavori devono inoltre terminare entro la scadenza prevista dal titolo edilizio, salvo eventuali proroghe regolarmente concesse.
Il mancato rispetto dei termini può far perdere il beneficio, salvo il caso in cui il ritardo dipenda esclusivamente dal Comune e dal tardivo rilascio delle autorizzazioni necessarie.
Chi può detrarre gli interessi
Il mutuo deve essere intestato al soggetto che possiede l’immobile:
come proprietario;
oppure in forza di un altro diritto reale idoneo.
La casa deve essere destinata a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia può operare la deroga relativa all’unica abitazione di proprietà, anche in assenza della dimora abituale.
Limite della detrazione per costruzione o ristrutturazione
La spesa massima agevolabile è pari a 2.582,28 euro all’anno.
La detrazione massima teorica è:
2.582,28 × 19% = 490,63 euro
Il limite è complessivo anche in presenza di più mutui o di più intestatari.
La detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo per la costruzione dell’abitazione principale spetta al contribuente che ha sottoscritto il contratto di mutuo e che acquisisce il possesso dell’immobile in qualità di proprietario o titolare di altro diritto reale.
Diversamente da quanto previsto per i mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, nel caso di mutui destinati alla costruzione dell’abitazione principale la quota di interessi riferibile al coniuge fiscalmente a carico non può essere detratta dall’altro coniuge.
Gli interessi devono essere proporzionati alle spese dei lavori
Il beneficio è riconosciuto esclusivamente per la parte del mutuo effettivamente impiegata nella costruzione o nella ristrutturazione.
Al termine dei lavori bisogna confrontare:
il capitale finanziato;
le spese edilizie effettivamente sostenute e documentate.
Gli interessi relativi alla parte di mutuo eccedente il costo dei lavori non sono detraibili.
Nel calcolo non può essere incluso:
il costo del terreno sul quale viene costruito il fabbricato;
il prezzo pagato per acquistare il diritto di superficie.
Esempio
mutuo per costruzione: 220.000 euro;
spese documentate per i lavori: 180.000 euro;
interessi pagati nell’anno: 3.000 euro.
Quota agevolabile:
180.000 / 220.000 = 81,82%
Interessi riferibili ai lavori:
3.000 × 81,82% = 2.454,60 euro
Detrazione:
2.454,60 × 19% = 466,37 euro
L’importo è inferiore al limite di 2.582,28 euro e può essere interamente considerato.
Fatture intestate a uno solo dei coniugi
Se il mutuo è cointestato ma le fatture risultano intestate a un solo coniuge, sulle fatture può essere annotato che la spesa è stata sostenuta da entrambi, per esempio al 50%.
In questo modo ciascun coniuge può detrarre la quota di interessi collegata alla propria partecipazione al mutuo.
Se l’immobile appartiene a un solo coniuge e alcune fatture sono intestate all’altro, il proprietario può considerare anche tali spese qualora sulle fatture venga attestato che l’onere è stato interamente sostenuto da lui.
Resta fermo che il proprietario potrà detrarre soltanto la quota di interessi corrispondente alla propria intestazione del mutuo.
Cumulabilità con il bonus ristrutturazione
La detrazione degli interessi del mutuo per la ristrutturazione dell’abitazione principale può essere utilizzata insieme alla detrazione prevista per le spese dei lavori edilizi.
Si tratta infatti di due agevolazioni differenti:
una riguarda gli interessi e gli oneri del finanziamento;
l’altra riguarda il costo degli interventi.
Devono però essere rispettati separatamente tutti i requisiti previsti per ciascun beneficio.
Cumulabilità tra mutuo per acquisto e mutuo per costruzione
Il contribuente può, in alcuni periodi, usufruire contemporaneamente della detrazione relativa al mutuo per acquistare la casa e di quella relativa al mutuo per costruirla o ristrutturarla.
La contemporanea applicazione è consentita:
durante lo svolgimento dei lavori;
nei sei mesi successivi alla loro conclusione.
In relazione ai termini per destinare l’immobile ad abitazione principale possono verificarsi quattro situazioni.
Destinazione ad abitazione principale
Detrazione acquisto
Detrazione costruzione/ristrutturazione
Entro sei mesi dalla fine lavori e entro due anni dall’acquisto
Sì
Sì
Oltre sei mesi dalla fine lavori ma entro due anni dall’acquisto
Sì
No
Oltre due anni dall’acquisto ma entro sei mesi dalla fine lavori
No
Sì
Oltre due anni dall’acquisto e oltre sei mesi dalla fine lavori
No
No
I due termini devono quindi essere verificati autonomamente.
Mutui misti per acquisto e ristrutturazione
Un unico contratto può finanziare sia il prezzo di acquisto sia i lavori.
In questo caso è indispensabile separare le due finalità, perché sono soggette a:
limiti di spesa differenti;
requisiti temporali diversi;
differenti modalità di calcolo.
Quando la ripartizione non risulta dal contratto, il contribuente può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicando:
la quota destinata all’acquisto;
la quota impiegata per la costruzione o la ristrutturazione.
La ripartizione deve essere coerente con la documentazione bancaria, il rogito, i bonifici e le fatture dei lavori.
Pagamenti tracciabili
La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con strumenti tracciabili.
Per le rate del mutuo, il requisito è normalmente dimostrato attraverso:
ricevute quietanzate della banca o di Poste Italiane;
certificazione annuale degli interessi passivi;
estratto conto bancario o postale.
Si applica il criterio di cassa: nella dichiarazione si considerano gli interessi effettivamente pagati nell’anno, indipendentemente dalla scadenza teorica della rata.
Quali documenti conservare
Mutuo per acquisto
Il contribuente deve conservare:
contratto di mutuo;
atto di compravendita;
certificazione bancaria annuale degli interessi;
ricevute delle rate o estratti conto;
fatture e ricevute degli oneri accessori;
documentazione relativa alla residenza o autocertificazione della dimora abituale;
eventuale dichiarazione della banca sulla finalità del mutuo;
documentazione per il calcolo proporzionale, se il mutuo supera il costo dell’acquisto;
atto di accollo, in caso di subentro;
documenti relativi alla surroga o alla sostituzione del finanziamento.
Per gli immobili ristrutturati sono necessari anche i titoli abilitativi edilizi.
Per gli immobili acquistati già locati deve essere conservata l’intimazione di sfratto per finita locazione notificata entro tre mesi.
Mutuo per costruzione
Servono generalmente:
contratto di mutuo dal quale risulti la finalità edilizia;
certificazione annuale degli interessi;
titolo abilitativo e relative volture;
documentazione della data di inizio e fine lavori;
fatture e prove dei pagamenti;
documentazione degli oneri accessori;
autocertificazione relativa all’utilizzo come abitazione principale;
conteggio tra capitale erogato e costo effettivo dei lavori;
documenti del precedente e del nuovo finanziamento in caso di sostituzione.
La documentazione deve consentire di ricostruire sia la finalità del mutuo sia il rispetto di tutti i termini.
Come indicare gli interessi nel modello 730/2026
Per il periodo d’imposta 2025, gli interessi relativi all’acquisto dell’abitazione principale sono indicati nel rigo E7 utilizzando codici differenti in base alla data del contratto:
codice 7: mutui stipulati entro il 31 dicembre 2021;
codice 48: mutui stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
codice 57: mutui stipulati dal 1° gennaio 2025.
Per i mutui destinati alla costruzione o alla ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale, gli importi sono indicati nei righi da E8 a E10:
codice 10: contratti stipulati entro il 31 dicembre 2021;
codice 46: contratti stipulati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
codice 55: contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
In caso di accollo, subentro o rinegoziazione, ai fini dell’individuazione del codice può assumere rilievo la data dell’operazione successiva e non quella del mutuo originario.
Gli importi già presenti nella Certificazione unica devono essere controllati per evitare duplicazioni. Non vanno indicate le somme che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro.
Limiti per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro
Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro devono considerare anche il nuovo limite complessivo previsto per alcune spese detraibili.
Il plafond dipende:
dal reddito complessivo;
dal numero dei figli fiscalmente a carico;
dalla presenza di figli con disabilità.
I mutui stipulati entro il 31 dicembre 2024 restano esclusi da questa specifica limitazione.
La regola non modifica l’aliquota del 19% o i limiti propri di 4.000 e 2.582,28 euro, ma può ridurre l’ammontare complessivo degli oneri utilizzabili dal contribuente.
Domande frequenti
Si detrae il 19% dell’intera rata del mutuo?
No. La detrazione riguarda gli interessi passivi e gli oneri accessori ammessi, non la quota di capitale rimborsata.
Qual è la detrazione massima per il mutuo prima casa?
Per il mutuo destinato all’acquisto dell’abitazione principale, la spesa massima è 4.000 euro e il beneficio massimo è 760 euro all’anno.
Quanto si recupera per un mutuo destinato alla costruzione?
Il limite è 2.582,28 euro, corrispondente a una detrazione massima di circa 490,63 euro.
È necessario avere la residenza nell’immobile?
L’immobile deve essere utilizzato come dimora abituale dal contribuente o da un suo familiare. La residenza anagrafica costituisce la prova ordinaria, ma la dimora abituale può essere attestata anche con autocertificazione.
Posso detrarre gli interessi se la casa è intestata a mio figlio?
No, se il genitore è soltanto intestatario del mutuo ma non è proprietario o nudo proprietario dell’immobile. Per i mutui di acquisto occorre essere contemporaneamente acquirente e mutuatario.
Posso detrarre la quota del coniuge a carico?
Sì, ma soltanto per il mutuo cointestato destinato all’acquisto dell’abitazione principale e se anche il coniuge a carico possiede i requisiti. La stessa deroga non opera per il mutuo di costruzione.
La surroga fa perdere la detrazione?
No. Il beneficio continua nei limiti del capitale residuo del precedente mutuo, maggiorato degli oneri necessari per la sostituzione.
Gli interessi del mutuo per acquistare solo il garage sono detraibili?
No, quando il finanziamento è stipulato autonomamente per acquistare soltanto la pertinenza.
Il mutuo può essere superiore al prezzo della casa?
Sì, ma gli interessi sono detraibili solo in proporzione al costo di acquisto dell’immobile, aumentato degli oneri collegati documentati.
Si possono detrarre insieme interessi del mutuo e spese di ristrutturazione?
Sì. La detrazione degli interessi e il bonus edilizio riguardano oneri diversi e possono coesistere, purché siano rispettati i requisiti di entrambe le agevolazioni.
Fonte: Read More
