Sardegna: contributi ai Comuni per fotovoltaico con autoconsumo fino al 100%
Domande entro il 23 novembre 2026 per i Comuni sopra 20.000 abitanti. Disponibili 14 milioni di euro: ogni impianto deve rispettare la soglia di autoconsumo e il progetto deve partire dai consumi delle utenze servite
La Regione Sardegna finanzia impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo destinati all’autoconsumo del patrimonio comunale, con contributi fino al 100% delle spese ammissibili. L’avviso, approvato con determinazione n. 284/3727 del 25 settembre 2026 e pubblicato nel BURAS del 1° ottobre, dispone di una dotazione iniziale di 14 milioni di euro.
Per gli uffici tecnici e i progettisti, il requisito centrale riguarda il rapporto tra produzione e consumi: ogni singolo impianto fotovoltaico deve garantire un autoconsumo annuo non inferiore al 70%. Il dimensionamento deve essere giustificato dai profili di prelievo delle utenze e la Regione può verificare il mantenimento della soglia anche dopo la realizzazione.
Quali Comuni possono partecipare e quanto possono ottenere
Possono presentare domanda esclusivamente i Comuni della Sardegna con popolazione residente superiore a 20.000 abitanti al 31 dicembre 2024, secondo i dati ufficiali ISTAT.
Ogni Comune può trasmettere una sola istanza, comprendente anche più interventi su immobili e relative utenze. Gli immobili e le aree devono essere nella disponibilità dell’ente alla presentazione della domanda, sulla base di un titolo giuridico compatibile con i lavori.
Fotovoltaico, accumulo e opere connesse: gli interventi ammessi
L’avviso finanzia impianti fotovoltaici sulle coperture di manufatti edilizi legittimamente realizzati e negli spazi pertinenziali già impermeabilizzati, nel rispetto della dotazione minima di parcheggi. Sono ammessi anche interventi di revamping e repowering di impianti esistenti.
Possono essere finanziati sistemi di accumulo elettrochimico, anche a servizio di impianti fotovoltaici già presenti. La capacità delle batterie deve essere proporzionata all’effettivo fabbisogno delle utenze.
Sono inoltre ammesse:
soluzioni tecniche per ridurre l’energia immessa in rete, anche mediante la connessione di più edifici o utenze dello stesso Comune;
opere edili e impiantistiche strettamente necessarie alla realizzazione e alla messa in esercizio degli interventi.
Per ciascuna di queste ultime due categorie, l’avviso stabilisce un limite del 30% della somma dei costi del fotovoltaico e dell’accumulo.
Tra le spese ammissibili rientrano progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi e altre prestazioni tecniche pertinenti. Le spese tecniche preparatorie e di progettazione possono precedere la domanda, purché direttamente riferibili all’intervento finanziato.
Autoconsumo del 70%: la verifica riguarda ciascun impianto
Il dimensionamento della potenza fotovoltaica deve essere motivato attraverso i profili di prelievo dei POD degli ultimi 12 mesi. Eventuali variazioni dei consumi rispetto ai dati storici devono essere spiegate nella relazione tecnica.
La quota di autoconsumo è il rapporto tra l’energia prodotta e consumata dalle utenze servite e la producibilità elettrica totale annua stimata dell’impianto. Nel numeratore rientra anche l’energia stoccata nelle batterie e successivamente rilasciata per i consumi delle medesime utenze.
Il requisito minimo del 70% si applica a ogni singolo impianto fotovoltaico. Una domanda che comprende più interventi deve quindi dimostrare il rispetto della soglia per ciascuno di essi.
Sul piano progettuale occorre valutare insieme potenza fotovoltaica, capacità di accumulo e profili di consumo. La verifica prosegue durante l’esercizio: l’avviso consente controlli regionali successivi e a campione sui dati reali dei POD per accertare il mantenimento della quota minima.
Per verificare il requisito minimo del 70% di autoconsumo, occorre valutare insieme produzione fotovoltaica, profili di consumo delle utenze e capacità di accumulo. Un software per la progettazione fotovoltaica, ti supporta nella progettazione dell’impianto e nella valutazione della produzione energetica, a partire dalle caratteristiche del sito e dalle scelte impiantistiche.
DIP e relazione tecnica: cosa serve per la domanda
Il livello minimo richiesto è il Documento di indirizzo alla progettazione (DIP), regolarmente approvato dal Comune.
La relazione tecnica è obbligatoria anche quando si presenta una progettazione più avanzata. Deve indicare:
consumi storici delle utenze interessate;
potenza nominale del fotovoltaico e capacità dell’accumulo;
energia annua destinata all’autoconsumo e relativa percentuale;
stima analitica dei costi.
I dati devono essere riportati anche nell’Allegato A, la scheda di autovalutazione.
Sono ammesse utenze intestate a gestori terzi o ESCo, alle condizioni dell’avviso. In questi casi il Comune deve impegnarsi a regolare, prima dell’avvio dei lavori, gli aspetti contrattuali necessari a garantire la compatibilità della configurazione e la destinazione dei benefici economici all’ente, compresi i proventi dell’eventuale energia eccedentaria immessa in rete.
Come viene assegnato il punteggio
La selezione avviene mediante graduatoria, con un massimo di 100 punti.
Criterio
Punteggio massimo
Livello della progettazione approvata
22
Cofinanziamento
20
Autoconsumo superiore al 70%
30
Rapporto tra contributo richiesto e potenza fotovoltaica
25
Assenza di analoghi aiuti regionali e nazionali negli ultimi cinque anni
3
Il DIP non attribuisce punti per il livello progettuale; il PFTE ne attribuisce 10 e il progetto esecutivo 22. I punteggi dei livelli di progettazione non sono cumulabili.
L’autoconsumo pesa fino a 30 punti: il punteggio cresce dalla soglia minima del 70% fino al 100%. A parità di punteggio complessivo, prevale la proposta con il maggiore punteggio per l’autoconsumo; in caso di ulteriore parità, quella con il maggiore punteggio per la progettazione.
Domande entro il 23 novembre e lavori entro 24 mesi dalla convenzione
La domanda deve essere inviata esclusivamente via PEC a efficientamento.energetico@pec.regione.sardegna.it, entro le ore 18:00 del 23 novembre 2026.
Occorre utilizzare l’Allegato B, firmato digitalmente dal rappresentante legale del Comune o da un suo delegato, e trasmettere la scheda di autovalutazione, gli elaborati progettuali con il relativo atto di approvazione, la relazione tecnica e la documentazione richiesta per eventuali cofinanziamenti e gestioni affidate a terzi.
I lavori possono iniziare dopo la stipula della convenzione di finanziamento e devono essere realizzati e collaudati entro 24 mesi dalla stipula, secondo il cronoprogramma. Le proroghe sono ammesse soltanto per giustificati motivi indipendenti dalla volontà del Comune beneficiario.
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