Risoluzione contrattuale: quando è legittima l’annotazione nel casellario informatico?

Risoluzione contrattuale: quando è legittima l’annotazione nel casellario informatico?

Il Casellario Informatico deve garantire una compiuta e imparziale rappresentazione degli interessi contrapposti

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 7474/2026, chiarisce i confini del potere di annotazione dell’ANAC nel Casellario Informatico, ribadendo che l’Autorità non deve sostituirsi al Giudice ordinario nella valutazione del merito dell’inadempimento contrattuale.

Il caso: la risoluzione contrattuale e l’annotazione in Area B

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di una società di costruzioni, del provvedimento con cui l’ANAC ha disposto l’annotazione nel Casellario Informatico (Area B) della notizia di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento. La stazione appaltante aveva risolto il contratto relativo a lavori di riqualificazione edilizia a causa di continui ritardi, carenze organizzative e una realizzazione dell’opera ferma a circa il 5% del totale, nonostante la scadenza dei termini contrattuali. L’operatore economico contestava l’annotazione eccependo:

la presenza di eventi eccezionali e imprevedibili (amianto, varianti, eventi alluvionali, ondate di calore);
la violazione del contraddittorio nel procedimento di risoluzione ex art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

La decisione del TAR Lazio

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’ANAC sulla base di consolidati principi giurisprudenziali:

Utilità della notizia e onere di motivazione

Secondo il Collegio, l’obbligo di motivazione dell’ANAC sull’utilità della notizia è “alleggerito” quando si tratta di fatti già qualificati dal legislatore come potenzialmente rilevanti (gravi illeciti professionali), tra cui rientra la risoluzione per grave inadempimento. L’Autorità deve limitarsi a verificare la non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e la loro pertinenza rispetto alle finalità del Casellario.

Il ruolo dell’ANAC: accertamento, non valutazione

Un punto importante della sentenza riguarda il perimetro d’azione dell’Autorità: l’ANAC non riveste un ruolo arbitrale. Non spetta all’Autorità accertare l’inesistenza o la non imputabilità dell’inadempimento, compito che appartiene esclusivamente al Giudice ordinario. L’unico caso in cui l’ANAC deve archiviare la segnalazione è la manifesta infondatezza, ovvero quando l’irragionevolezza della pretesa della stazione appaltante sia percepibile “ictu oculi” senza approfondimenti istruttori.

 

 

Leggi l’approfondimento: Casellario informatico ANAC dei contratti pubblici

Con il software engineering document management archivi, organizzi e condividi in cloud tutti i documenti necessari per la prevenzione e protezione dai rischi, assicurandoti che l’ultima versione sia sempre accessibile ai soggetti coinvolti (CSE, Committente, ecc.).

 

 

 

Fonte: Read More