Rischio caldo sul lavoro: nota INL, cosa devono fare datori di lavoro e responsabili sicurezza
Richiamo alla valutazione del rischio nel DVR e nel POS e alle prerogative del preposto per la sospensione delle attività
Con la nota n. 5484/2026 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama l’attenzione delle imprese sulla gestione del rischio da calore e stress termico ambientale, fornendo indicazioni operative per l’attività di vigilanza durante il periodo estivo.
Il messaggio è chiaro: il rischio caldo non può essere affrontato come una semplice emergenza stagionale, ma deve entrare stabilmente nella valutazione dei rischi e nell’organizzazione aziendale della prevenzione.
L’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni climatici estremi impone infatti a datori di lavoro, RSPP, preposti, medici competenti e rappresentanti dei lavoratori una pianificazione strutturata delle misure di prevenzione e protezione, in coerenza con il d.lgs. 81/2008 e con il D.M. 95/2025 sul contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche.
Rischio caldo: non basta la valutazione formale
Il rischio da stress termico deve essere oggetto di specifica valutazione nel DVR e, nei cantieri, anche nel POS ove applicabile.
La valutazione deve considerare almeno:
lavorazioni svolte all’aperto in modo non occasionale;
attività eseguite nelle ore più calde e soleggiate della giornata;
mansioni con intenso sforzo fisico;
uso di DPI o indumenti che possono aumentare il carico termico;
ubicazione del luogo di lavoro;
caratteristiche soggettive dei lavoratori, come età, condizioni di salute, genere e fragilità individuali.
Tuttavia, la sola presenza del rischio nel DVR non è sufficiente. Gli ispettori verificheranno anche l’effettiva attuazione delle misure previste: organizzazione del lavoro, pause, disponibilità di acqua, informazione, formazione, sorveglianza sanitaria e coinvolgimento degli RLS/RLST.
I settori più esposti
La vigilanza sarà concentrata soprattutto nei settori in cui il rischio da calore è più rilevante, tra cui:
edilizia;
agricoltura;
logistica;
lavori stradali;
attività dei rider;
lavorazioni all’aperto o in ambienti non adeguatamente raffrescati.
In questi contesti il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato il rischio e di aver adottato misure concretamente idonee a prevenire danni da calore, insolazione e colpi di calore.
Le misure organizzative da adottare
Tra le misure che possono essere richieste rientrano la rimodulazione degli orari e la diversa distribuzione delle attività più gravose.
Quando le condizioni climatiche lo richiedono, il datore di lavoro deve valutare:
anticipazione dei turni nelle prime ore del mattino;
posticipo delle lavorazioni più pesanti;
sospensione delle attività nelle ore centrali della giornata, in particolare tra le 12:00 e le 16:00;
rotazione dei lavoratori nelle mansioni più esposte;
riduzione dei tempi di esposizione diretta al sole;
programmazione delle attività fisicamente più impegnative nelle fasce orarie meno calde.
La gestione del rischio caldo, quindi, non riguarda solo la sicurezza in senso stretto, ma anche l’organizzazione del cantiere, dei turni, delle squadre e delle modalità operative.
Pause, ombra, acqua e DPI: le misure minime da garantire
L’INL richiama l’attenzione anche sulle misure pratiche da assicurare nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro deve garantire pause strutturate, non lasciate alla discrezionalità del singolo lavoratore, da svolgere in aree ombreggiate, ventilate o raffrescate.
Deve inoltre assicurare la disponibilità di acqua fresca in quantità adeguata nei cantieri, nei campi e negli altri luoghi di lavoro esposti al caldo.
Particolare attenzione va posta anche agli indumenti di lavoro e ai DPI. Gli abiti devono essere, per quanto compatibile con la mansione, leggeri, traspiranti e coprenti, in modo da ridurre l’esposizione diretta al sole senza aumentare eccessivamente il carico termico.
Informazione e formazione di lavoratori e preposti
Un elemento centrale riguarda l’informazione e la formazione.
Lavoratori e preposti devono conoscere:
i sintomi iniziali dello stress da calore;
i segnali del colpo di calore;
le procedure da seguire in caso di malore;
le modalità di richiesta del primo soccorso;
i comportamenti preventivi da adottare durante il turno.
La formazione deve avere un contenuto pratico e operativo. Non basta informare genericamente sul rischio: occorre mettere i lavoratori in condizione di riconoscere tempestivamente situazioni pericolose e attivare le procedure aziendali previste.
Il ruolo del medico competente e la tutela dei lavoratori fragili
La nota richiama anche la sorveglianza sanitaria mirata.
Il medico competente deve essere coinvolto nell’individuazione di eventuali prescrizioni o limitazioni per i lavoratori maggiormente esposti o considerati fragili.
Possono rientrare in questa valutazione, ad esempio, lavoratori con patologie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, lavoratori anziani, soggetti che assumono determinati farmaci o persone che, per condizioni individuali, risultano più vulnerabili agli effetti del caldo.
Il datore di lavoro deve quindi raccordare DVR, sorveglianza sanitaria e organizzazione dei turni, evitando che i lavoratori più vulnerabili siano assegnati a mansioni o fasce orarie incompatibili con il loro stato di salute.
RLS e RLST: consultazione obbligatoria nella valutazione del rischio
La gestione del rischio caldo richiede anche il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Gli ispettori verificheranno la consultazione dell’RLS o dell’RLST nella valutazione dei rischi e nella definizione delle misure preventive.
Si tratta di un passaggio sostanziale, non solo formale: il confronto con i rappresentanti dei lavoratori consente di individuare criticità concrete legate a turni, pause, disponibilità di aree ombreggiate, accesso all’acqua e condizioni effettive dei luoghi di lavoro.
Quando le attività devono essere sospese
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la possibilità, e in alcuni casi la necessità, di sospendere temporaneamente le lavorazioni.
Quando le condizioni climatiche determinano un rischio non accettabile per la salute e sicurezza dei lavoratori, il datore di lavoro deve valutare la sospensione delle attività.
Analogo obbligo di intervento grava sul preposto, ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 81/2008, quando rilevi condizioni di pericolo durante l’attività lavorativa.
La sospensione, quindi, non va interpretata come una misura eccezionale o discrezionale, ma come possibile misura di prevenzione da adottare quando le altre soluzioni organizzative non sono sufficienti a ridurre il rischio a un livello accettabile.
Cosa possono verificare gli ispettori
Durante gli accessi ispettivi, il personale di vigilanza potrà verificare:
presenza della valutazione del rischio da calore nel DVR;
presenza del rischio microclima nel POS, ove previsto;
misure di prevenzione e protezione indicate nei documenti aziendali;
effettiva rimodulazione degli orari di lavoro;
pause in aree ombreggiate o raffrescate;
disponibilità di acqua fresca;
adeguatezza di indumenti e DPI;
formazione di lavoratori e preposti;
coinvolgimento del medico competente;
consultazione di RLS o RLST;
uso di strumenti previsionali e sistemi di allerta, come Worklimate.
In assenza della valutazione del rischio o delle misure di prevenzione idonee, possono essere adottati provvedimenti prescrittivi e ordini volti a impedire la prosecuzione delle lavorazioni in condizioni non sicure.
La ripresa delle attività interessate resta subordinata all’adozione delle misure necessarie a eliminare o ridurre il rischio.
Strumenti previsionali e sistemi di allerta
La nota INL invita anche a promuovere l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta istituzionali, tra cui quelli messi a disposizione dal progetto Worklimate.
Per datori di lavoro e responsabili della sicurezza, questi strumenti sono utili per programmare in anticipo le attività, riorganizzare i turni, individuare le giornate a maggiore criticità e documentare le valutazioni effettuate.
La prevenzione del rischio caldo deve infatti basarsi su dati previsionali, pianificazione e aggiornamento dinamico delle misure, soprattutto nei periodi caratterizzati da ondate di calore.
Check-list operativa per datori di lavoro e responsabili sicurezza
Per ridurre il rischio di contestazioni e, soprattutto, tutelare la salute dei lavoratori, è opportuno verificare che siano state adottate almeno le seguenti azioni:
aggiornare il DVR con la valutazione del rischio da stress termico;
aggiornare il POS nei cantieri, se applicabile;
individuare mansioni, aree e fasce orarie a maggiore esposizione;
consultare RLS o RLST;
coinvolgere il medico competente per i lavoratori fragili;
programmare turni e attività evitando le ore più calde;
prevedere pause strutturate in zone ombreggiate o raffrescate;
garantire acqua fresca in quantità adeguata;
fornire indumenti e DPI compatibili con il rischio caldo;
formare lavoratori e preposti sui sintomi del colpo di calore;
definire procedure di emergenza e primo soccorso;
monitorare quotidianamente bollettini e sistemi di allerta;
sospendere le lavorazioni quando il rischio non è più accettabile.
Approfondimenti
Ulteriori chiarimenti sono forniti nell’approfondimento “Rischio caldo sul lavoro e in cantiere: guida alla valutazione“. La gestione del rischio da calore richiede documenti di sicurezza aggiornati, coerenti con le condizioni reali del cantiere e capaci di tradurre la valutazione del rischio in misure operative concretamente applicabili.
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