Lex specialis: ANAC interviene sugli errori che possono portare all’annullamento della procedura

Lex specialis: ANAC interviene sugli errori che possono portare all’annullamento della procedura

ANAC sui vizi della lex specialis: requisiti ISO, qualificazione SA, CAM e subappalto possono portare all’annullamento della gara

L’ANAC, con la Delibera n. 218 del 10 giugno 2026, è intervenuta su una gara europea per l’affidamento triennale del servizio di igiene urbana, evidenziando una serie di vizi della lex specialis tali da giustificare l’invito all’annullamento in autotutela degli atti di gara. Il provvedimento rappresenta un richiamo puntuale ai limiti entro cui stazioni appaltanti e centrali di committenza devono predisporre bando, disciplinare e documentazione tecnica.

Il caso esaminato riguarda un appalto di servizi di importo superiore a 10 milioni di euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’Autorità ha rilevato criticità su quattro profili principali: requisiti di partecipazione, qualificazione della stazione appaltante, criteri ambientali minimi (CAM) e divieto di subappalto.

Requisiti di partecipazione: il limite della tassatività

Il primo vizio riguarda la previsione, nel disciplinare di gara, del possesso di certificazioni ISO quale requisito di capacità tecnica e professionale. In particolare, la lex specialis richiedeva le certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016.

Secondo ANAC, tale impostazione viola il sistema delineato dall’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, come modificato dal Correttivo. Per gli appalti di servizi e forniture, la norma consente di richiedere requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali entro limiti definiti: fatturato globale, nei limiti previsti, ed esecuzione di contratti analoghi negli ultimi dieci anni.

Ne deriva un principio operativo chiaro: la stazione appaltante può modulare i requisiti in funzione dell’oggetto dell’appalto, ma non può introdurre requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, salvo specifiche disposizioni speciali.

L’effetto della clausola contestata è restrittivo della concorrenza. Richiedere certificazioni ISO come condizione di ammissione può escludere operatori economici potenzialmente idonei, ma privi di una determinata certificazione. Il tema non riguarda il valore tecnico delle certificazioni, che può essere rilevante nella valutazione qualitativa dell’offerta, ma il loro utilizzo come barriera di accesso alla gara.

Requisito obbligatorio e criterio premiale: attenzione alla sovrapposizione

La delibera evidenzia anche una contraddizione interna del disciplinare: la certificazione ISO 37001:2016 era richiesta sia come requisito di partecipazione sia come criterio premiale, con attribuzione di punteggio.

Questa impostazione è incoerente sotto il profilo logico e concorrenziale. Se un requisito è obbligatorio per partecipare, tutti gli operatori ammessi devono possederlo; di conseguenza, non può essere utilizzato anche come elemento premiale realmente selettivo.

La distinzione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione è fondamentale nella costruzione della lex specialis. I primi individuano la platea degli operatori ammessi; i secondi servono a graduare le offerte sulla base della qualità tecnica ed economica. Confondere i due piani può alterare la procedura e incidere sulla parità di trattamento.

CUC, RUP e qualificazione della stazione appaltante

Un ulteriore profilo riguarda il rapporto tra Comune beneficiario e Centrale Unica di Committenza. Il Comune, non qualificato per lo svolgimento della procedura, aveva delegato la gara ad una CUC qualificata. Tuttavia, dalla documentazione non emergeva con chiarezza la nomina di un RUP proprio della CUC.

ANAC richiama il principio secondo cui, in caso di gara su delega, l’ente qualificato deve assumere formalmente e sostanzialmente la responsabilità dell’intera fase di affidamento, fino all’aggiudicazione. Ciò comporta anche la nomina del Responsabile unico del progetto ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

La questione non è meramente formale. Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti incide sull’effettiva capacità dell’ente di gestire procedure complesse. Se il Comune non è qualificato, non può mantenere funzioni che presuppongono tale qualificazione. ANAC osserva, inoltre, che lo stesso Comune non sembrava poter svolgere neppure la fase di esecuzione, salvo successiva acquisizione della qualificazione necessaria.

CAM: la lex specialis deve essere aggiornata e coerente

La documentazione di gara presentava anche una criticità relativa ai criteri ambientali minimi. Nelle premesse era richiamato il D.M. 7 aprile 2025, relativo ai CAM aggiornati per il servizio di raccolta e igiene urbana. In altri punti, tuttavia, alcuni subcriteri premiali facevano ancora riferimento ai CAM di cui al D.M. 23 giugno 2022, non più vigenti.

L’art. 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 impone il rispetto dei CAM vigenti nella documentazione progettuale e di gara. La coesistenza di riferimenti normativi diversi genera incertezza per gli operatori economici e può incidere sulla formulazione dell’offerta tecnica, sull’attribuzione dei punteggi e sui successivi controlli in fase esecutiva.

Bando, disciplinare, capitolato, criteri premiali e clausole contrattuali devono essere allineati alla medesima disciplina ambientale applicabile.

Subappalto: il divieto assoluto richiede motivazione puntuale

Il disciplinare prevedeva infine un divieto generale di subappalto, senza adeguata motivazione. ANAC richiama l’art. 119, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante può indicare le prestazioni da eseguire direttamente dall’aggiudicatario solo previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre.

Non è quindi sufficiente vietare il subappalto in modo astratto. Occorre individuare le prestazioni interessate e spiegare perché, in relazione alle caratteristiche dell’appalto, debbano essere svolte direttamente dall’affidatario.

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al disciplinare di gara: indicazioni utili e modello da scaricare. Inoltre, per gestire in modo strutturato documenti di gara, capitolati, requisiti, CAM, ruoli del RUP e flussi approvativi tra stazione appaltante e CUC, è utile adottare un ambiente digitale condiviso. Con il software per la gestione documentale e collaborativa puoi organizzare gli elaborati di gara, controllare le versioni dei documenti, tracciare le responsabilità e ridurre il rischio di incoerenze nella lex specialis.

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