RIMBORSO ACCISE I TRIMESTRE 2026 (CD. CARBON TAX) – APERTURA DOMANDE –

Con la pubblicazione della comunicazione ADM Prot. n. 00196676/RU del 27 marzo 2026, sono stati resi disponibili il software e le istruzioni per la compilazione e la presentazione dell’istanza di rimborso delle accise sul gasolio commerciale relativo al I trimestre 2026.

Il rimborso riguarda i consumi effettuati dai veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, appartenenti alle categorie Euro V ed Euro VI.

misura del rimborso

A seguito delle variazioni normative intervenute nel corso del trimestre, la misura del beneficio è suddivisa in due distinti periodi.

Periodo di consumo: 1° gennaio – 18 marzo 2026

Per questo periodo, la misura del rimborso è così articolata:

  • Gasolio commerciale
    • 229,68 euro per 1000 litri
    • Differenza tra aliquota ordinaria (672,90 €/1000 litri) e aliquota agevolata (403,22 €/1000 litri)
  • Gasoli paraffinici (HVO)
    • 214,18 euro per 1000 litri
    • Calcolato sulla precedente aliquota ordinaria (617,40 €/1000 litri)

Periodo di consumo: 19 marzo – 31 marzo 2026

Con il Decreto-Legge n. 33 del 18 marzo 2026 è stata ridotta l’aliquota ordinaria sul gasolio.

Di conseguenza, per questo periodo:

    • Gasolio commerciale
      • 69,68 euro per 1000 litri
      • Differenza tra aliquota ordinaria (472,90 €/1000 litri) e aliquota agevolata (403,22 €/1000 litri)
    • Gasoli paraffinici (HVO)
      • 214,18 euro per 1000 litri
      • Rimborso invariato rispetto al periodo precedente

ESTENSIONE AI BIOCARBURANTI

È importante sottolineare che il Decreto Legge n. 57 del 29 maggio 2023 ha ampliato il rimborso includendo anche i gasoli paraffinici ottenuti tramite sintesi o idrotrattamento, come i biocarburanti HVO e GTL. (Link alla notizia)

NOVITÀ PER LA TRASMISSIONE DELL’ISTANZA

La Circolare n. 11/2025 prot. n. 297622/RU del 26 maggio 2025 ha previsto la possibilità di trasmettere a mezzo PEC all’Ufficio delle dogane territorialmente competente la dichiarazione trimestrale di rimborso accludendo il file in formato “.dic” che ne riproduce integralmente il contenuto.
I soggetti che, oltre a non fare ricorso al Servizio Telematico Doganale – E.D.I., non avessero la PEC o si trovassero impossibilitati ad utilizzare la stessa, possono, in via del tutto residuale, trasmettere la dichiarazione di rimborso in forma cartacea,unitamente ad un supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) contenente il predetto file.

utilizzo credito

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 giorni dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (istituto del silenzio-assenso); il relativo codice tributo è 6740. In alternativa, è possibile chiedere il rimborso in denaro. Nel caso di compensazione, la stessa non è soggetta ad alcun limite di importo nel corso dell’anno e può essere effettuata fino alla fine dell’anno successivo a quello in cui è sorto il credito d’imposta; eventuali eccedenze non compensate dovranno essere chieste a rimborso entro i successivi sei mesi.

Se interessati, vi preghiamo di scriverci compilando il form alla sezione Contatti