Revisione prezzi e proroga illegittima: quando non spetta l’adeguamento
La revisione prezzi non può essere riconosciuta se il contratto prosegue sulla base di una proroga illegittima. Il CdS chiarisce che l’adeguamento del corrispettivo presuppone sempre un rapporto contrattuale valido e regolare
La vicenda analizzata nella sentenza 4463/2026 riguarda un appalto per la gestione di una RSA e di un Centro Diurno per anziani. Il contratto, stipulato nel 2016 per 36 mesi, prevedeva la possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Dopo la scadenza, il rapporto è proseguito attraverso una serie di atti della ASL: prima con il rinnovo, poi con una proroga tecnica e infine con ulteriori proroghe fino alla cessazione definitiva del servizio.
L’operatore economico ha chiesto il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo compreso tra il 15 settembre 2020 e il 17 gennaio 2022, invocando l’art. 115 del D.Lgs. 163/2006. La richiesta riguardava l’aumento del costo del lavoro, l’incremento del costo della vita e le spese impreviste sostenute durante l’emergenza sanitaria.
I motivi del ricorso
L’impresa sosteneva che la revisione prezzi spettasse automaticamente per effetto del decorso del tempo e degli indici ISTAT, senza necessità di dimostrare uno specifico squilibrio economico del contratto. Inoltre, contestava la decisione del TAR di escludere la revisione per il periodo coperto da proroghe illegittime. Secondo l’appellante, trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la prosecuzione dell’attività sarebbe stata di fatto obbligata e non volontaria.
Da qui la tesi: anche se le proroghe erano illegittime, l’attività era stata realmente svolta e doveva essere remunerata con adeguamento del corrispettivo.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra proroga tecnica legittima e proroga “atecnica” illegittima. Solo la prima può costituire un valido presupposto per l’applicazione della revisione prezzi.
Per i giudici, infatti, una proroga non prevista né ammessa dalla normativa è assimilabile a un nuovo affidamento di fatto. In questa ipotesi, anche se il servizio prosegue alle stesse condizioni, non si è più in presenza di un rapporto contrattuale legittimo e regolare.
La revisione prezzi presuppone invece proprio la vigenza di un rapporto contrattuale valido tra le parti. Se manca questo presupposto, l’adeguamento non può essere riconosciuto. Il Consiglio di Stato aggiunge che, davanti a una proroga illegittima, l’operatore economico non resta privo di tutela: può utilizzare gli strumenti giurisdizionali previsti dall’ordinamento per contestare l’atto illegittimo.
Per il periodo di proroga tecnica legittima, invece, la ASL aveva già riconosciuto un compenso revisionale con una specifica deliberazione. Poiché tale atto non era stato impugnato, l’importo riconosciuto non poteva più essere rimesso in discussione nel giudizio.
Revisione prezzi: non è un automatismo
La sentenza conferma un principio importante: la revisione prezzi non opera in modo automatico per il solo fatto che siano aumentati i costi o gli indici ISTAT.
Anche nel regime dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria e verificare se vi sia un effettivo squilibrio del rapporto contrattuale. La revisione serve a riequilibrare il contratto, non ad azzerare ogni rischio d’impresa. Questo principio è coerente con l’impostazione oggi rafforzata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, che disciplina la revisione prezzi come clausola obbligatoria, ma sempre collegata a presupposti oggettivi e a soglie di attivazione.
Leggi l’approfondimento: La revisione prezzi nel codice appalti
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