Requisiti di esecuzione negli appalti: la PA può verificarli prima dell’aggiudicazione?

Requisiti di esecuzione negli appalti: la PA può verificarli prima dell’aggiudicazione?

Il TAR Lazio chiarisce quando la stazione appaltante può verificare i requisiti di esecuzione prima dell’aggiudicazione definitiva

Un’impresa prima in graduatoria può essere esclusa se non dimostra di poter eseguire concretamente l’appalto nei tempi previsti? Secondo il TAR Lazio, Latina, sentenza n. 556/2026, sì: quando il requisito richiesto dalla legge di gara è indispensabile per l’avvio immediato della prestazione, la stazione appaltante può verificarne l’effettiva disponibilità prima dell’aggiudicazione.

Il punto centrale è la distinzione tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione. Una distinzione che non è soltanto giuridica, ma ha conseguenze molto pratiche: incide sulla redazione del bando, sui controlli del RUP, sui tempi dell’aggiudicazione e sulla reale possibilità di arrivare alla stipula del contratto senza blocchi operativi

Il caso: primo in graduatoria escluso per mancata prova dei requisiti di esecuzione

La vicenda nasce da una procedura di gara in cui, dopo la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione aveva proposto l’aggiudicazione in favore dell’operatore risultato primo in graduatoria. Prima di approvare gli atti di gara e disporre l’aggiudicazione, il RUP ha chiesto all’impresa di dimostrare la disponibilità delle strutture e delle dotazioni necessarie per l’avvio del servizio, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

La stazione appaltante aveva chiarito che tali elementi costituivano requisiti di esecuzione indispensabili. In altri termini, non servivano per selezionare i concorrenti al momento della domanda di partecipazione, ma erano necessari per verificare se l’operatore fosse davvero in grado di eseguire il contratto nei tempi e con le modalità richieste.

La documentazione prodotta dall’impresa, però, non è stata ritenuta sufficiente: secondo l’amministrazione, non garantiva l’immediata operatività della prestazione e non dimostrava in modo adeguato la concreta disponibilità dei mezzi organizzativi necessari all’avvio del servizio.

Da qui l’esclusione dalla procedura e lo scorrimento della graduatoria.

I requisiti di partecipazione e i requisiti i esecuzione: perché la differenza è decisiva

L’impresa esclusa ha contestato il provvedimento sostenendo che i requisiti richiesti dalla stazione appaltante fossero requisiti di esecuzione e non requisiti di partecipazione. Secondo questa tesi, proprio perché il requisito serviva per eseguire il contratto, la sua comprova avrebbe dovuto essere richiesta solo dopo l’aggiudicazione, in vista della stipula o dell’avvio dell’appalto.

Il TAR, però, non condivide questa impostazione. Il giudice chiarisce che la stazione appaltante non aveva trasformato il requisito di esecuzione in requisito di partecipazione. Infatti, la verifica non era stata richiesta a tutti i concorrenti al momento della presentazione dell’offerta, ma solo all’operatore risultato primo in graduatoria, dopo la proposta di aggiudicazione.

La verifica, quindi, non è stata anticipata alla fase di ammissione alla gara. È stata collocata nel momento in cui la PA doveva accertare se il miglior offerente fosse concretamente in grado di eseguire il contratto.

Il TAR formula una distinzione utile:

i requisiti di partecipazione servono a selezionare gli operatori ammessi alla competizione. Devono quindi essere posseduti nei termini stabiliti dalla lex specialis per la presentazione dell’offerta;
I requisiti di esecuzione, invece, riguardano la possibilità di eseguire correttamente il contratto. Non devono essere necessariamente già disponibili al momento della domanda di partecipazione, ma devono poter essere acquisiti in tempo utile per garantire l’avvio del servizio o dei lavori.

Il principio affermato dal TAR

Per il TAR, i requisiti di esecuzione non devono necessariamente essere posseduti già al momento della presentazione dell’offerta, salvo diversa previsione della lex specialis. Tuttavia, devono essere effettivamente disponibili o tempestivamente acquisibili nel momento in cui la stazione appaltante si accinge ad aggiudicare e poi a stipulare il contratto.

In pratica, l’amministrazione non può essere obbligata ad aggiudicare un appalto a un operatore che, al momento decisivo, non dimostri di poter partire con l’esecuzione. Questo principio è particolarmente rilevante per tutti gli appalti in cui l’esecuzione dipende da elementi materiali, organizzativi o autorizzativi, come:

disponibilità di sedi operative;
mezzi e attrezzature;
impianti funzionanti;
personale qualificato;
autorizzazioni amministrative;
certificazioni;
dotazioni tecniche;
strutture logistiche;
piani di emergenza;
capacità organizzativa immediatamente attivabile.

Il D.Lgs. 36/2023, valorizzando l’art. 17, comma 5, modifica la sequenza: la verifica dei requisiti avviene prima dell’aggiudicazione, tra proposta e determina finale. L’aggiudicazione diventa efficace solo dopo esito positivo dei controlli. La stazione appaltante deve quindi accertare ex ante la capacità dell’operatore di eseguire il contratto. Si tratta di un controllo sostanziale, non di un mero aggravio procedurale.

Leggi l’approfondimento: La verifica dei requisiti: cosa prevede il nuovo codice appalti

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