Requisiti BIM negli RTI: conta il professionista o il gruppo di lavoro?

Requisiti BIM negli RTI: conta il professionista o il gruppo di lavoro?

Il TAR Lombardia chiarisce quando la certificazione di un componente può soddisfare i requisiti dell’intero gruppo di lavoro

La certificazione BIM di un professionista è scaduta, ma un altro componente del gruppo possiede la stessa qualifica: l’RTI può essere escluso? Il TAR Lombardia chiarisce come verificare i requisiti professionali e affronta anche il tema delle dichiarazioni false e dell’illecito professionale.

Nelle gare per servizi di progettazione BIM, il possesso dei requisiti professionali richiesti dalla lex specialis deve essere verificato considerando il gruppo di lavoro nel suo complesso, quando la disciplina di gara consente il cumulo delle certificazioni e le professionalità necessarie sono già presenti nell’organizzazione proposta.

È questo uno dei principi più rilevanti affermati dal TAR Lombardia, Sezione IV, con la sentenza n. 4216/2026, chiamato a decidere sull’esclusione di un raggruppamento temporaneo di professionisti a seguito della scadenza della certificazione BIM Specialist Strutture di uno dei tecnici indicati in gara.

La pronuncia affronta anche un secondo tema di particolare interesse negli appalti pubblici: quando una dichiarazione inesatta o contestata può effettivamente assumere rilevanza come grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023.

Il caso: certificazione BIM Specialist scaduta

La controversia nasce da una procedura aperta per l’affidamento di servizi da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Il raggruppamento ricorrente si era classificato al primo posto. Durante la verifica dei requisiti, tuttavia, la stazione appaltante aveva accertato che il certificato BIM Specialist – disciplina Strutture del professionista indicato per tale funzione risultava già scaduto alla data di presentazione dell’offerta.

Da qui l’esclusione del raggruppamento e la revoca della proposta di aggiudicazione, sul presupposto della mancanza del requisito di idoneità professionale previsto dal disciplinare.

Il ricorrente ha però evidenziato un elemento decisivo: all’interno dello stesso gruppo di lavoro era già presente un altro ingegnere, indicato come BIM Coordinator Strutture, che possedeva anche una valida certificazione BIM Specialist Strutture.

Un professionista può possedere più certificazioni BIM?

Secondo il TAR, sì, almeno in base alla specifica disciplina della gara esaminata.

Il disciplinare consentiva espressamente che un professionista disponesse di più certificazioni BIM. Un BIM Manager o un BIM Coordinator poteva quindi possedere anche la certificazione di BIM Specialist, purché fosse garantita la presenza delle tre figure distinte specializzate nelle discipline architettura, strutture e impianti.

Nel caso concreto, il professionista con la doppia certificazione non veniva inserito successivamente per rimediare alla carenza: era già stato indicato nella documentazione di gara ed era già componente del gruppo di progettazione BIM.

Per il Collegio non si trattava, quindi, di introdurre una nuova professionalità, ma di distribuire diversamente competenze e ruoli tra soggetti già appartenenti al gruppo di lavoro.

Requisiti BIM: la verifica riguarda il gruppo di lavoro

È qui che emerge il passaggio più significativo della sentenza. Per il TAR, ciò che assume rilievo non è necessariamente la rigida corrispondenza tra ogni singolo nominativo e uno specifico segmento dell’attività, quanto la presenza, nell’intero gruppo di lavoro, di tutte le competenze professionali certificate richieste dalla legge di gara.

Il Collegio richiama sul punto anche Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3605/2026, secondo cui la valutazione deve riguardare il gruppo e non il singolo professionista: le competenze già documentate di un componente possono quindi supplire alle carenze di un altro, se ciò è compatibile con la lex specialis.

Nel caso esaminato, la presenza di un altro tecnico già inserito nel gruppo e validamente certificato come BIM Specialist Strutture faceva quindi venir meno il presupposto stesso dell’esclusione.

Dichiarazioni false e illecito professionale: niente automatismi

La sentenza affronta anche la contestazione secondo cui il concorrente avrebbe reso una falsa dichiarazione sul possesso della certificazione.

Il TAR precisa che omissioni o dichiarazioni non veritiere non determinano automaticamente l’esclusione ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 36/2023. Per assumere rilievo come grave illecito professionale, le informazioni false o fuorvianti devono essere concretamente suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante.

Nel caso specifico, inoltre, la documentazione prodotta riportava gli elementi necessari a individuare anche la scadenza della certificazione. Il TAR esclude quindi che sussistessero sufficienti elementi per qualificare la condotta come falsa o fuorviante e rileva l’assenza di un’adeguata valutazione della sua concreta incidenza sull’affidabilità dell’operatore.

La decisione del TAR

Il ricorso viene accolto e l’esclusione annullata.

Il principio che emerge è particolarmente significativo per i raggruppamenti impegnati in servizi BIM: quando il disciplinare lo consente, il requisito professionale deve essere verificato tenendo conto delle competenze certificate effettivamente presenti nell’intero gruppo di lavoro. La scadenza della certificazione di uno dei professionisti non determina quindi necessariamente la perdita del requisito se la medesima competenza è già posseduta e validamente spendibile da un altro componente indicato nell’offerta.

Parallelamente, una dichiarazione contestata non si trasforma automaticamente in illecito professionale: occorre valutarne la natura e soprattutto la concreta capacità di incidere sul processo decisionale della gara.

 

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