Quando l’associazione professionale non paga l’IRAP?
La Corte costituzionale chiarisce che, ai fini IRAP, se le prestazioni restano personali, autonome e riferibili ai singoli professionisti, l’esistenza di uno studio associato non determina da sola l’assoggettamento al tributo
La presenza di un’associazione professionale non è sufficiente, di per sé, a rendere dovuta l’IRAP.
È questo il principio che emerge dalla sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, con cui la Corte costituzionale è intervenuta sul rapporto tra l’esclusione dall’imposta prevista dal 2022 per le persone fisiche e il trattamento fiscale delle attività svolte nell’ambito di studi associati. La decisione è stata adottata l’8 luglio e depositata il 24 luglio 2026.
La Consulta – rigettando i rilievi di incostituzionalità delle disposizioni in materia – ha individuato un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina: ciò che conta non è la semplice esistenza del vincolo associativo, ma l’effettiva modalità con cui viene esercitata la professione. L’IRAP resta quindi applicabile quando l’attività diventa realmente imputabile alla struttura collettiva; non lo è, invece, quando le prestazioni continuano a essere rese personalmente e autonomamente dai singoli associati.
Il caso: lo studio notarile chiede il rimborso dell’IRAP
La questione era stata sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze nell’ambito di una controversia promossa da uno studio notarile associato. L’associazione aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2022, sostenendo che l’attività notarile, anche se esercitata nell’ambito di un’associazione, rimane necessariamente personale, essendo connessa all’esercizio di una pubblica funzione. Dopo il silenzio dell’Agenzia delle entrate, la controversia era approdata davanti al giudice tributario.
Il problema deriva dal coordinamento tra diverse disposizioni. La legge di Bilancio 2022 ha stabilito, a partire dal periodo d’imposta 2022, che l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni. Le associazioni professionali, tuttavia, sono equiparate dal Tuir alle società semplici quando sono costituite per l’esercizio in forma associata di arti e professioni e, proprio in forza di tale equiparazione, possono rientrare tra i soggetti passivi del tributo.
La riforma del 2022 ha dunque introdotto una distinzione fondata sulla forma di esercizio dell’attività: la persona fisica è esclusa dall’IRAP senza che sia più necessario verificare caso per caso la presenza di un’autonoma organizzazione, mentre la soggettività passiva rimane possibile per entità diverse dalla persona fisica.
Secondo la Corte, l’intervento risponde anche a un’esigenza di semplificazione applicativa e si inserisce nel progressivo ridimensionamento dell’imposta.
La decisione: non basta essere uno studio associato
La Corte costituzionale dichiara le questioni non fondate, ma lo fa sulla base di una precisa interpretazione delle norme.
Il passaggio decisivo è la distinzione tra esistenza formale di un’associazione professionale ed effettivo esercizio della professione in forma associata.
Secondo la Corte, non è sufficiente che esista uno studio associato.
Perché l’associazione possa essere equiparata a una società semplice ai fini IRAP, è necessario che l’attività professionale sia concretamente svolta in comune dai professionisti che ne fanno parte.
La Corte afferma infatti che “non è sufficiente che si sia in presenza di un’associazione professionale (o studio associato, che dir si voglia), essendo invece necessario che, nell’ambito di essa, l’attività professionale sia svolta in comune, ossia, appunto, “in forma associata” dai professionisti che ne fanno parte”.
Il criterio da applicare è quindi sostanziale. Occorre verificare chi esercita realmente la professione e a chi è imputabile la prestazione.
Se l’attività è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, prevale la sua riferibilità alle persone fisiche: “se l’attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, ciò prevale sulla forma associativa prescelta e l’imposta non trova applicazione”.
La “spersonalizzazione” dell’attività professionale
Uno dei concetti più rilevanti della sentenza è quello della “spersonalizzazione” dell’attività.
L’IRAP può trovare applicazione quando la prestazione professionale non è più direttamente riconducibile al singolo professionista, ma diventa attività propria del soggetto collettivo.
La Corte chiarisce che “l’imposta viene in rilievo solo se vi è un fenomeno di “spersonalizzazione” di detta attività, tale da renderla ascrivibile direttamente al soggetto collettivo”.
Questo fenomeno non si verifica automaticamente negli studi associati.
Un’associazione può infatti essere costituita anche esclusivamente per esigenze organizzative o economiche interne, senza diventare titolare delle prestazioni professionali.
La Corte cita, a titolo esemplificativo la ripartizione delle spese, la ripartizione dei proventi, la locazione dell’ufficio, l’acquisto di beni strumentali. la gestione del personale ausiliario.
La presenza di una struttura comune, quindi, non dimostra di per sé che la professione venga esercitata dall’associazione.
Chi deve dimostrare l’esercizio in forma associata
La sentenza contiene un chiarimento particolarmente importante anche sul piano probatorio. Per poter applicare l’equiparazione tra associazione professionale e società semplice, deve essere dimostrato che la professione viene effettivamente esercitata in forma associata.
Non è quindi sufficiente fare riferimento alla denominazione di “studio associato” o alla mera esistenza formale dell’associazione.
L’accertamento deve riguardare le concrete modalità con cui vengono svolte le prestazioni.
La Corte richiama comunque anche il principio di leale collaborazione tra amministrazione e contribuente. Il professionista deve fornire dichiarazioni corrette, informazioni complete e documentazione idonea, evitando comportamenti evasivi o fraudolenti.
Attività individuali e attività associate possono convivere
Un altro passaggio rilevante riguarda gli studi nei quali alcune prestazioni sono svolte personalmente dai singoli professionisti e altre sono invece riconducibili all’organizzazione associativa.
In questi casi la Corte ammette la possibilità di un trattamento differenziato.
Il reddito derivante esclusivamente dal lavoro professionale personale dei singoli associati non è assoggettato a IRAP, purché sia adeguatamente separato dal reddito prodotto dalle attività effettivamente esercitate attraverso l’organizzazione dell’associazione.
La distinzione assume quindi anche un rilievo documentale e contabile. Non è sufficiente dichiarare che una parte delle prestazioni è individuale: occorre essere in grado di individuare e separare le diverse componenti.
Perché le associazioni notarili, di regola, non sono soggette a IRAP
Applicando questi principi al caso concreto, la Corte attribuisce particolare rilievo alle caratteristiche della funzione notarile.
Secondo la sentenza, le associazioni tra notai “difettano, di regola, del requisito dell’effettivo svolgimento in forma associata della relativa attività e, dunque, non costituiscono un soggetto di imposta diverso dai singoli notai associati”.
Il motivo è legato alla natura strettamente personale della funzione notarile caratterizzata da terzietà, doverosità del ministero, controllo di legalità, competenza territoriale e dovere di assistenza alla sede.
L’associazione tra notai ha quindi normalmente un rilievo interno, soprattutto sul piano dell’organizzazione e della distribuzione degli onorari.
La prestazione professionale, invece, resta riferibile al singolo notaio.
Nessuna incostituzionalità, ma cambia la lettura della disciplina
La Corte ha quindi dichiarato non fondate, nei sensi indicati nella motivazione, le questioni sollevate con riferimento agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione. Non è stata eliminata alcuna norma: la disciplina esistente è stata interpretata in modo da renderla compatibile con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva e libertà di iniziativa economica.
Una diversa interpretazione, che facesse dipendere l’IRAP automaticamente dalla semplice appartenenza a uno studio associato anche quando l’incarico e la prestazione restano individuali, produrrebbe infatti una disparità tra professionisti che esercitano sostanzialmente la stessa attività e finirebbe anche per penalizzare fiscalmente la scelta di aggregarsi.
La conseguenza operativa della sentenza n. 153/2026 è dunque rilevante: l’associazione professionale non è automaticamente soggetto IRAP per il solo fatto di esistere. Occorre verificare in concreto se sia l’associazione a esercitare la professione oppure se essa svolga una funzione prevalentemente organizzativa, lasciando ai singoli associati la titolarità e l’esercizio delle prestazioni professionali.
È su questa verifica sostanziale – e non più sulla sola veste giuridica adottata – che dovranno concentrarsi gli accertamenti, tenendo conto dei rapporti con la clientela, delle modalità di conferimento e svolgimento degli incarichi e dell’effettiva imputazione economica e funzionale dell’attività. È anche la chiave di lettura evidenziata dalla fonte di commento allegata alla sentenza, che sottolinea il passaggio da un automatismo legato alla forma associativa a un’indagine concreta sulle modalità di esercizio della professione.
Gestisci lo studio con più ordine e controllo
La corretta organizzazione delle attività professionali e della relativa documentazione può fare la differenza anche in fase di verifica e accertamento.
Scopri come digitalizzare la gestione dello studio e avere un supporto operativo per lavorare in modo più organizzato, strutturato e consapevole.
Fonte: Read More
