Quando iniziare ad applicare i CAM edilizia 2026? La circolare del MASE
Il Ministero interviene per chiarire i termini di entrata in vigore dei nuovi criteri ambientali per servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi
Con l’entrata in vigore dal 2 febbraio 2026 del D.M. 24/11/2025, il quadro dei Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia ha subito un aggiornamento significativo, destinato a incidere concretamente su progettazione, gare e realizzazione delle opere pubbliche.
Con la circolare n. 77569 del 10 aprile 2026 il MASE interviene proprio per accompagnare questa transizione, fornendo chiarimenti operativi su un aspetto tutt’altro che secondario: capire esattamente quando applicare i nuovi CAM 2026 e quando, invece, è ancora possibile utilizzare quelli del 2022.
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Quando conta la data di indizione della gara, quando la validazione del progetto
A una prima lettura, si potrebbe pensare che il passaggio dai CAM 2022 ai CAM 2026 segua una logica semplice: dal 2 febbraio 2026 si applicano i nuovi criteri. In realtà, la circolare chiarisce che il sistema è più complesso e non può essere ridotto a un semplice spartiacque temporale. Accanto alla data di avvio della procedura, entra in gioco un elemento tecnico fondamentale: la validazione del progetto.
Per quanto riguarda l’affidamento dei servizi di progettazione e direzione lavori, il criterio decisivo è la data di indizione della gara, identificata nella pubblicazione del bando o nell’invio degli inviti e di conseguenza, tutte le procedure avviate prima del 2 febbraio 2026 restano soggette ai CAM previsti dal D.M. 23/06/2022, mentre quelle avviate da tale data in avanti devono essere conformi ai nuovi CAM introdotti dal D.M. 24/11/2025.
Diversamente, per gli affidamenti relativi a lavori, servizi di manutenzione e contratti congiunti di progettazione esecutiva e lavori, la circolare precisa che il riferimento al “progetto validato in vigenza del presente decreto” va interpretato con riguardo alla disciplina CAM utilizzata in fase di progettazione e validazione.
In pratica, il progetto posto a base di gara deve essere coerente con il D.M. 24/11/2025 e validato secondo le relative disposizioni. In questi casi, oltre alla data di avvio della procedura, assume rilievo decisivo anche la conformità del progetto al nuovo impianto normativo.
Nello specifico, per gli affidamenti congiunti di progettazione esecutiva e lavori avviati dopo il 2 febbraio 2026, si applicano i CAM 2026 quando il progetto di fattibilità tecnico ed economica posto a base di gara è stato sviluppato, verificato e validato in conformità al D.M. 24/11/2025. Lo stesso principio vale per gli affidamenti di lavori e manutenzione successivi a tale data, nei casi in cui il progetto esecutivo sia stato redatto e validato secondo il nuovo decreto.
Infine, per la progettazione svolta internamente alla stazione appaltante, il nuovo regime si applica a tutti i progetti non ancora validati alla data del 2 febbraio 2026, anche se già formalmente avviati tramite incarico interno. In questo caso, infatti, i progetti in corso devono essere adeguati ai CAM 2026 prima della validazione finale.
Il regime transitorio: una deroga con limiti stringenti
Per evitare effetti paralizzanti sulle procedure già avviate, la normativa introduce un regime transitorio che consente, in alcuni casi, di continuare ad applicare i CAM 2022 anche dopo il 2 febbraio 2026. Questa possibilità, però, non è generalizzata è subordinata a 2 condizioni ben precise: il progetto deve essere stato validato secondo il D.M. 23/06/2022 e la gara deve essere pubblicata entro tre mesi da tale validazione.
Il previgente regime continua quindi ad applicarsi oltre la data del 2 febbraio 2026 solo ricorrendo la duplice condizione:
della validazione del PFTE (lett. a) o del progetto esecutivo (lett. b), posti a base di gara, in conformità a quanto previsto dal D.M. 23/06/2022;
della pubblicazione del bando o dell’invio dell’invito entro tre mesi dalla validazione del PFTE (lett. a) o dalla validazione del progetto esecutivo (lett. b).
Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, tutti i bandi pubblicati o avvisi inviati a partire dal 2 febbraio 2026 ricadranno nel regime di applicazione dei nuovi CAM 2026.
L’allegato grafico: una guida operativa alle casistiche
Per rendere più immediata la lettura delle diverse situazioni, la circolare è accompagnata da un allegato grafico che sintetizza le principali casistiche applicative e dalla sua analisi emerge con chiarezza una logica di fondo.
Fino al 2 febbraio 2026, prevale il vecchio regime: lavori, appalti integrati e servizi di progettazione continuano ad essere disciplinati dai CAM 2022, a condizione che i progetti siano stati validati secondo tale normativa. Anche nella progettazione interna, la validazione rappresenta il punto decisivo per stabilire quale disciplina applicare dove viene chiarito che, si applicano i CAM 2022 nel caso di lettera di incarico precedente alla data del 2 febbraio 2026 e progettazione già validata alla medesima data.mentre, si applicano i CAM 2025 nel caso di lettera di incarico precedente alla data del 2 febbraio 2026, ma progettazione non ancora validata alla medesima data ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett. c) D.M. 24 novembre 2025)
Dopo il 2 febbraio 2026, invece, il sistema si articola in modo più selettivo e nei lavori e negli appalti integrati, è ancora possibile applicare i CAM 2022 solo se il progetto è stato validato secondo il vecchio D.M. 23/06/2022 e la gara viene avviata entro 3 mesi. Superato questo termine, oppure in presenza di progetti conformi ai nuovi CAM, si applica necessariamente il D.M. 2025.
Per i servizi di progettazione, invece, il passaggio è immediato: tutte le gare avviate dopo tale data rientrano nel nuovo regime e lo stesso sistema vale anche per la progettazione interna avviata successivament
Approndimenti
Per saperne di più, leggi il focus sui CAM edilizia 2026: testo pdf e guida ai Criteri Ambientali Minimi nei lavori pubblici
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