Quando il datore di lavoro non risponde degli infortuni derivanti da prassi non conosciute

Quando il datore di lavoro non risponde degli infortuni derivanti da prassi non conosciute

Il DVR deve valutare i rischi prevedibili, ma non ogni condotta occasionale e ignota: i limiti della responsabilità datoriale secondo la Cassazione

Un manutentore decide di ripristinare un perno usurato utilizzando un tornio e della carta abrasiva. Durante la lavorazione, eseguita con il macchinario in movimento e indossando guanti da lavoro, la mano viene trascinata verso gli organi rotanti, con la conseguente subamputazione di più dita. Un infortunio gravissimo che, tuttavia, non comporta automaticamente la responsabilità penale del datore di lavoro.

Con la sentenza n. 26679/2026, la Cassazione affronta il confine tra il rischio che l’impresa deve prevedere e governare nel DVR e la condotta contra legem adottata occasionalmente dal lavoratore, al di fuori delle mansioni assegnate e senza che il datore ne fosse a conoscenza o potesse conoscerla usando l’ordinaria diligenza.

Il documento di valutazione dei rischi deve rappresentare l’organizzazione reale dell’attività, ma non può essere trasformato in uno strumento chiamato a prevedere qualsiasi iniziativa individuale, anomala e non conoscibile.

Il caso

Il lavoratore era dipendente di una società con mansioni di manutentore e tecnico robot.

Durante un intervento su un macchinario utilizzato per la saldatura di boccole su elementi in lamiera, si era accorto che un perno usurato non permetteva più il corretto inserimento delle boccole.

La procedura aziendale prevedeva la sostituzione del componente. Il lavoratore, invece, decideva di ripristinarlo mediante lucidatura.

Il perno veniva inserito nel mandrino di un tornio e lavorato con carta abrasiva tenuta con entrambe le mani. Nel corso dell’operazione, eseguita indossando guanti da lavoro, la carta o il guanto rimanevano impigliati nel pezzo in rotazione, trascinando la mano verso gli organi mobili e provocando la subamputazione di più dita.

Al datore di lavoro veniva contestata l’omessa o inadeguata valutazione, nel DVR, dei rischi connessi:

all’utilizzo del tornio;
alla lucidatura dei perni;
all’impigliamento negli organi rotanti;
alle possibili abrasioni, contusioni, lussazioni, amputazioni e schiacciamenti;
all’impiego dei dispositivi di protezione individuale.

Secondo l’accusa, il documento non avrebbe indicato in modo adeguato l’attrezzatura da utilizzare, la procedura operativa, le misure di prevenzione e protezione e i DPI necessari.

Il Tribunale di Torino assolveva però il datore di lavoro perché il fatto non costituisce reato. La Cassazione, investita del ricorso del Pubblico ministero, conferma l’assoluzione.

Il tornio era conforme, ma utilizzato per un’attività non prevista

Dagli accertamenti era emerso che il tornio:

era dotato di marcatura CE;
disponeva di protezioni funzionanti;
era corredato dalle istruzioni del costruttore;
era stato considerato nella documentazione aziendale;
non presentava difetti tecnici rilevanti ai fini dell’infortunio.

La questione decisiva non riguardava, quindi, la sicurezza intrinseca della macchina, ma la prevedibilità della particolare modalità operativa adottata dal lavoratore.

Il perno era considerato un componente di consumo. In caso di usura avrebbe dovuto essere sostituito e non riparato mediante lavorazione al tornio.

La lucidatura:

non rientrava nel mansionario dei manutentori;
non era formalmente prevista;
risultava pericolosa;
si sovrapponeva alla procedura aziendale corretta;
veniva effettuata solo occasionalmente;
non era stata segnalata ai responsabili della sicurezza.

La documentazione acquisita dimostrava, inoltre, la continuità delle forniture dei ricambi. Non risultava, pertanto, una sistematica indisponibilità dei perni tale da rendere prevedibile il ricorso a riparazioni di fortuna.

Rischio concretamente prevedibile e prassi contra legem

Il cuore della sentenza è la distinzione tra:

rischio concretamente prevedibile, che deve essere valutato e governato;
prassi contra legem occasionale e non conoscibile, la cui mancata previsione non rende automaticamente carente il DVR.

Quando il rischio è concretamente prevedibile
Il rischio rientra nell’obbligo di valutazione quando deriva da una lavorazione:

formalmente assegnata;
necessaria al ciclo produttivo;
normalmente eseguita;
frequentemente adottata;
tollerata dai preposti;
conosciuta dai responsabili;
resa necessaria da carenze organizzative;
comunque percepibile mediante controlli adeguati.

La prevedibilità non coincide soltanto con ciò che è scritto nelle procedure. Deve essere verificata alla luce dell’organizzazione effettiva del lavoro.

Una modalità operativa può non comparire nel mansionario e tuttavia risultare concretamente prevedibile quando è diffusa, ripetuta, visibile o necessaria per raggiungere gli obiettivi produttivi.

Quando la condotta resta occasionale e non conoscibile?
Diversa è la situazione in cui il lavoratore adotta autonomamente una modalità:

estranea alle mansioni;
contraria alla procedura prevista;
non richiesta dall’organizzazione;
eseguita soltanto in casi sporadici;
mai segnalata dai preposti;
non emersa durante sopralluoghi e riunioni;
non determinata da una carenza strutturale dell’impresa.

In questa ipotesi non è sufficiente osservare, dopo l’infortunio, che il rischio avrebbe potuto essere inserito nel DVR. Occorre dimostrare che fosse concretamente riconoscibile prima dell’evento.

La conoscenza e la colpevole ignoranza del datore di lavoro

In presenza di una prassi pericolosa, la responsabilità del datore può essere affermata quando sia provata:

la sua conoscenza effettiva;
oppure la sua colpevole ignoranza.

La colpevole ignoranza non è una responsabilità automatica collegata alla qualifica ricoperta.

Ricorre quando il datore non percepisce, per carenza dei controlli organizzativi, una modalità di lavoro pericolosa che si è stabilmente instaurata e che avrebbe potuto conoscere usando l’ordinaria diligenza.

Per stabilire se una prassi fosse conoscibile, il giudice può considerare diversi elementi:

dimensioni dell’impresa;
estensione dei locali;
numero dei lavoratori coinvolti;
frequenza della condotta;
pluralità dei reparti interessati;
visibilità della lavorazione;
presenza del datore nei luoghi di lavoro;
segnalazioni dei preposti;
risultati di audit e sopralluoghi;
contenuto delle riunioni periodiche;
disponibilità delle attrezzature o dei ricambi necessari.

La valutazione deve essere concreta. Non basta affermare che il datore avrebbe dovuto sapere soltanto perché l’infortunio è avvenuto all’interno dell’azienda.

Quando la prassi diventa un modello lavorativo di fatto

La Cassazione introduce una distinzione particolarmente utile sul piano organizzativo.

Se la lavorazione viene eseguita ordinariamente in difformità dalle procedure, non si è più davanti a un episodio isolato. La prassi diventa un vero modello lavorativo di fatto.

In questo caso, l’impresa non può invocare:

la regolarità formale del DVR;
l’esistenza di un divieto scritto;
la presenza di istruzioni corrette;
la nomina del preposto;
l’apparente completezza del sistema organizzativo.

Il documento di valutazione dei rischi deve descrivere e governare il lavoro reale, non soltanto il lavoro previsto sulla carta.

La tolleranza da parte del preposto non è sufficiente a liberare il datore di lavoro quando la condotta sia diffusa, stabile e riconducibile a scelte organizzative di fondo.

La presenza del preposto può semmai diventare un elemento rilevante per dimostrare che la deviazione operativa era conosciuta o conoscibile all’interno della struttura aziendale.

Perché la Cassazione ha escluso la responsabilità datoriale

Nel caso esaminato non era stata dimostrata l’esistenza di un modello operativo alternativo alla sostituzione del perno.

La Corte valorizza diversi elementi:

la lucidatura non rientrava nel mansionario;
il componente doveva essere sostituito;
i ricambi venivano regolarmente forniti;
la rettifica era effettuata solo saltuariamente;
la lavorazione non era stata segnalata dai preposti;
non era mai emersa nelle riunioni periodiche sulla sicurezza;
non risultavano indicatori di una carenza organizzativa sistematica;
non era provata la conoscenza del datore di lavoro.

Il fatto che altri lavoratori avessero occasionalmente eseguito la stessa operazione non bastava, da solo, a dimostrare l’esistenza di una prassi stabilmente inserita nel ciclo produttivo.

Secondo la Cassazione, il Tribunale aveva quindi correttamente escluso che il datore fosse a conoscenza della lavorazione o che l’avesse colpevolmente ignorata.

Il limite dell’obbligo di previsione

Il DVR deve prevedere i rischi propri delle lavorazioni affidate e quelli derivanti da modalità operative concretamente conoscibili, ma non deve anticipare ogni iniziativa autonoma, occasionale e non percepibile del lavoratore.
Il principio evita due errori. Da un lato, il datore non può limitarsi al lavoro formalmente descritto quando l’organizzazione reale mostra prassi differenti, diffuse e tollerate.

Dall’altro, non può essergli attribuita una responsabilità oggettiva per qualsiasi comportamento tenuto dal dipendente all’interno dell’azienda.

La differenza dipende dalla possibilità di riconoscere il rischio ex ante, cioè prima dell’infortunio.

Non è sufficiente individuare, dopo l’evento, una misura che avrebbe potuto evitarlo. È necessario dimostrare che la lavorazione pericolosa appartenesse all’area di rischio che il datore era concretamente tenuto a governare.

Approfondimenti

Per approfondire, leggi gli articoli dedicati:

Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza
DVR: cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi?

Una prassi occasionale può diventare un rischio prevedibile quando si diffonde, viene tollerata o entra stabilmente nell’organizzazione aziendale. Per questo il DVR deve seguire l’evoluzione concreta di mansioni, processi, macchine e modalità operative. Con il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro analizzi attività e luoghi di lavoro, individui rischi e non conformità, verifichi la sicurezza delle attrezzature e redigi documenti personalizzati e contestualizzati, aggiornando nel tempo procedure e misure di prevenzione.

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