Procedura di gara e collaudo: quando scatta davvero l’incompatibilità?
Chi ha partecipato ad una gara d’appalto non può avere incarichi di collaudo. Ma cosa si intende esattamente con “procedura di gara”?
Secondo l’articolo 116 comma 6 lett) e) del D.Lgs.36/2023, non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformità a coloro che hanno partecipato alla procedura di gara (formulazione già proposta nel vecchio Codice, art. 102, comma 7, lett d-bis)).
Quale perimetro per la “procedura di gara”?
Il dubbio lecito è: a quale procedura di gara si riferisce il Legislatore? La portata semantica dell’espressione “procedura di gara” necessita di una precisazione sistematica per evitare interpretazioni eccessivamente restrittive che limiterebbero ingiustificatamente la concorrenza. Nello specifico, si chiede al MIT se un operatore economico che avesse partecipato senza successo (quindi senza aggiudicazione né contratto) ad una gara per la Direzione Lavori o la Progettazione, potesse considerarsi incompatibile per il successivo affidamento del collaudo della medesima opera.
La posizione del MIT
Con il parere n. 4160 del 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiarito il perimetro applicativo della norma, ricorrendo al criterio della ratio legis.
La finalità della norma
Lo scopo dell’art. 116, comma 6, lett. e) non è sanzionare la partecipazione formale a gare correlate, bensì prevenire il conflitto di interessi. La terzietà deve essere garantita sia nei confronti della stazione appaltante che dell’appaltatore. Se non vi è stata aggiudicazione della gara precedente (es. D.L.), non si è creato alcun legame giuridico o interesse economico che possa viziare l’imparzialità del futuro collaudatore.
L’identificazione dell’oggetto del divieto
Il MIT ha precisato che la “procedura di gara” a cui allude il legislatore è esclusivamente quella per l’affidamento dei lavori, servizi o forniture oggetto del collaudo stesso. In altri termini:
incompatibilità: sussiste se il soggetto ha partecipato alla gara per l’esecuzione del contratto che ora deve collaudare;
compatibilità: sussiste se il soggetto ha partecipato (anche senza vincere) a gare per servizi complementari (progettazione, D.L.) o se ha semplicemente tentato di partecipare alla gara lavori senza esserne il realizzatore.
caso
Stato dell’Operatore economico
Esito per il Collaudo
Partecipazione a gara Lavori
Partecipante (anche non vincitore)
INCOMPATIBILE (ex lett. e)
Partecipazione a gara D.L./Progettazione
Solo partecipante (non aggiudicatario)
COMPATIBILE
Esecuzione del contratto
Aggiudicatario / Contrattista
INCOMPATIBILE (ex lett. c)
Dipendente Stazione Appaltante
Con ruoli di approvazione/controllo
INCOMPATIBILE (ex lett. a)
Tabella riassuntiva basata sull’Art. 116 D.Lgs. 36/2023 e Parere MIT 4160/2026
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