Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità
Il preposto sovrintende l’attività lavorativa in azienda e in cantiere, garantisce l’attuazione delle misure di sicurezza e ne controlla la corretta esecuzione
Tra le principali figure coinvolte nella gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro viene spesso annoverato il preposto alla sicurezza in cantiere e sul lavoro, una figura con compiti e obblighi specifici. Il preposto alla sicurezza è colui che si trova a diretto contatto con il lavoratore ed è tenuto a vigilare sulla concreta esecuzione in sicurezza della mansione lavorativa affidata al lavoratore.
In caso di inosservanze da parte dei lavoratori, come ad esempio l’utilizzo scorretto dei dispositivi di protezione individuale e/o collettivi, il preposto deve immediatamente informare i superiori diretti. Risulta, quindi, indispensabile avere strumenti per:
coordinare la sicurezza in cantiere;
gestire la sicurezza nei luoghi di lavoro;
gestire adempimenti procedurali e documentali;
seguire, tracciare e risolvere le problematiche di cantiere.
Chi è il preposto alla sicurezza in cantiere e sul lavoro?
La definizione di preposto alla sicurezza sul lavoro è contenuta all’interno dell’articolo 2 comma 1 lettere e) del D.Lgs. 81/08, che lo descrive come persona che, in virtù delle competenze professionali e nei limiti dei suoi poteri gerarchico funzionali, svolge il ruolo di sovrintendente dell’attività lavorativa garantendo l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro.
Si tratta di una figura operativa di grande importanza all’interno della struttura aziendale. Egli, infatti, affianca il datore di lavoro in tutte le attività di controllo, soprattutto quando costui non riesce a garantire la sua presenza durante tutte le fasi di lavoro.
Il preposto alla sicurezza è la figura che sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive sulla sicurezza ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. In sostanza, vigila sul corretto utilizzo dei dispositivi di sicurezza e sul corretto funzionamento dei mezzi e delle attrezzature.
Il preposto sicurezza sul lavoro svolge una funzione organizzativa in diversi ambiti lavorativi: negli uffici, nelle officine, nelle squadre di manutenzione ecc. e spesso può coincidere il capocantiere nei cantieri edili.
Resta comunque fermo l’obbligo della sua individuazione in qualsiasi ambito lavorativo, così come sottolineato dall’art. 18 comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/08.
Nota Ispettorato Lavoro: il preposto alla sicurezza può essere un lavoratore in apprendistato?
In una nota congiunta del 14 luglio 2025 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome affrontano il tema della legittimità della scelta organizzativa del datore di lavoro di individuare la figura del preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio o tra lavoratori in apprendistato.
Nella nota si precisa che, per quanto attiene l’individuazione dei preposti, costituiscono norma generale le seguenti disposizioni del Testo Unico Sicurezza:
l’art. 2, comma 1 lettera e), che contiene la definizione di preposto;
l’art. 18, comma 1 lettera c), il quale stabilisce che: “il datore di lavoro e il dirigente devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, senza tuttavia specificare altri requisiti o incompatibilità per il preposto;
l’art. 19, per quanto attiene agli obblighi attribuiti al preposto;
l’art. 28 comma 1, con riferimento ai rischi “connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro…”.
l’art. 37, comma 7, in merito alla formazione di cui tale soggetto è creditore.
Con riferimento a tali norne, l’INL ritiene che non possa esistere una regola generale che permetta di affermare che lavoratori che hanno solo 12 mesi di anzianità di servizio non abbiano le capacità di svolgere il ruolo di preposto e neppure che l’inidoneità nel ricoprire tale ruolo possa basarsi esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024 n.6790).
Al contrario, l’idoneità del soggetto individuato a svolgere il ruolo di preposto si basa sulla sua capacità, di fatto e di diritto, ad esercitare i poteri impeditivi di eventi lesivi secondo la previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Anche in merito all’eventuale interferenza tra gli aspetti contrattuali del personale con rapporto di lavoro di apprendistato “già qualificato” e il ruolo di preposto, nella normativa di riferimento non si rilevano impedimenti allo svolgimento del ruolo di preposto per il lavoratore con contratto di apprendistato, emergendo piuttosto la questione della titolarità di fatto dei relativi poteri e il possesso della dovuta esperienza ai fini della corretta individuazione dell’apprendista come preposto.
La sentenza della Cassazione Penale n.6790 del 15 febbraio 2024 ha evidenziato in merito che “l’equiparazione inidoneità-apprendistato non è normativamente sancita” e che l’inidoneità allo svolgimento dei compiti di preposto alla sicurezza desunta dalla sola qualifica giuslavoristica rivestita dall’apprendista sarebbe illegittima e irragionevole, dovendo essere piuttosto concretamente accertata in relazione alle specifiche competenze ed agli efficaci poteri impeditivi di eventi lesivi in danno dei lavoratori, in connessione con la responsabilità del datore di lavoro.
È pertanto compiti degli Organi di Vigilanza accertare in sede di controllo che la formazione del preposto, con particolare riguardo alle situazioni in cui siano coinvolti lavoratori con contratto di apprendistato, già qualificati per la mansione, ma che non abbiano terminato il percorso professionalizzante triennale, non si sia limitata al mero adempimento burocratico e formale, ma lo stesso possegga, in concreto, le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie a svolgere il ruolo in relazione alla specifica attività lavorativa, ad esempio, acquisendo sommarie informazioni testimoniali dallo stesso soggetto formalmente incaricato come preposto, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.
Cosa fa il preposto alla sicurezza in cantiere e sul lavoro?
I compiti del preposto alla sicurezza sono specificati dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008:
sovrintendere e vigilare che il lavoratore rispetti gli obblighi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, utilizzando correttamente i DPI e i relativi dispositivi di protezione collettiva (DPC);
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave;
gestire le emergenze ed in casi estremi predisporre l’evacuazione della zona pericolosa o dell’intero luogo di lavoro a seconda della gravità;
informare i lavoratori in merito a eventuali rischi o pericoli imminenti e le disposizioni da adottare in materia di protezione;
astenersi (salvo eccezioni debitamente motivate) dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
segnalare in modo tempestivo al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo;
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
Con l’entrata in vigore della legge 215/2021, la figura del preposto ha subito alcune modifiche che hanno rafforzato e reso ancora più centrale il suo ruolo di vigilanza nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza.
Nello specifico, queste modifiche riguardano:
l’obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto (art. 18 comma b-bis);
la nomina obbligatoria del preposto per le attività in regime di appalto e subappalto (art. 26 comma 8-bis);
formazione del preposto (art. 37 comma 7-ter).
In ulteriore obbligo definito dall’art. 19 ,comma f-bis della legge 215/2021 prevede che, in presenza di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, il preposto sicurezza è tenuto a:
intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.
Cassazione penale 7096/2026: il preposto risponde per tutti, sicurezza estesa anche a lavoratori di ditte terze
La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 7096/2026, chiarisce che la posizione di garanzia del preposto nei cantieri con più imprese si estende a tutti i lavoratori esposti a rischi derivanti dalle attività della propria impresa. Nel caso di un cantiere navale, un lavoratore di un’altra ditta è rimasto ferito perché un varco nascosto dal telo di nylon non era stato segnalato. La Corte conferma che il preposto ha l’obbligo di intervento immediato e segnalazione preventiva, indipendentemente dal datore di lavoro della persona a rischio, rigettando le doglianze della difesa e sottolineando la valenza oggettiva dei doveri previsti dall’art. 19 D.Lgs. 81/08. Leggi l’approfondimento.
Cassazione penale 5357/2026: il preposto viola le norme sulla sicurezza per evitare fermi produttivi? Ne risponde anche l’azienda
Un operaio subisce gravi lesioni a causa della rimozione delle protezioni di un impianto difettoso, nota ai responsabili del reparto. I preposti hanno agito per evitare blocchi produttivi, creando un vantaggio economico indiretto per la società. La Corte, con la sentenza penale 5357/2026, ha confermato la responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, collegata al reato commesso dai preposti. I vertici aziendali non sono penalmente responsabili, ma emergono omissioni organizzative rilevanti nella prevenzione degli infortuni. Leggi l’approfondimento.
Corte di Cassazione 28427/2025: uso improprio e fatale del carrello elevatore, omessa vigilanza su prassi aziendali pericolose
La sentenza 28427/2025 della Corte di Cassazione offre uno spunto per riflettere sulla responsabilità penale del preposto in materia di sicurezza sul lavoro. La sentenza, confermando le condanne per omicidio colposo a carico del vicecapo officina e del responsabile del settore manutenzioni-approvvigionamento, evidenzia i confini e le specificità del ruolo di vigilanza, soprattutto in presenza di prassi aziendali consolidate, ma pericolose.
La Cassazione, nel dichiarare inammissibili i ricorsi degli imputati, ribadisce la solidità del giudizio di merito, incentrato sulla figura del preposto e sulle sue funzioni di controllo e segnalazione. Il caso, relativo all’infortunio mortale di un meccanico, si è verificato durante una manovra di spostamento di un autobus guasto, eseguita con un mezzo (un carrello elevatore) non idoneo e in violazione delle procedure previste dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nel quale si contemplava l’uso del solo carro attrezzi e in cui si escludeva espressamente l’uso del carrello utilizzato.
La dinamica dell’infortunio e le funzioni di controllo
L’evento fatale è stato causato dallo schiacciamento della vittima tra un bus ed un carrello elevatore, manovrato da un altro dipendente (privo di patente e abilitazione). La manovra, sebbene finalizzata a spostare il mezzo guasto, non rispettava la procedura stabilita nel DVR, che prevedeva l’uso esclusivo di un carro attrezzi. Non solo il carrello elevatore era un mezzo improprio, ma la sentenza sottolinea come l’incidente sia avvenuto a causa di una prassi consolidata, tollerata dai preposti, che facevano uso del carrello per trainare i bus, e che in questa specifica occasione è stata usata per spingere il veicolo.
La Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa che cercavano di distinguere tra la prassi abituale (traino) e la specifica modalità dell’incidente (spinta), ritenendo tale distinzione irrilevante. Il punto nodale è che i preposti erano a conoscenza di una prassi pericolosa che contravveniva alle disposizioni del DVR e non hanno adempiuto al loro obbligo di vigilanza e segnalazione.
Il ruolo del preposto: dovere di vigilanza e segnalazione
La sentenza ribadisce che la responsabilità dei preposti non si limita alla semplice verifica della conformità formale, ma si estende al controllo effettivo e costante del rispetto delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori. La mancata vigilanza e, soprattutto, la mancata comunicazione al datore di lavoro di prassi non conformi e pericolose, sono state le condotte che hanno determinato la “causalità della colpa” in relazione alle violazioni dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008.
La Cassazione ha escluso che l’omessa formazione e informazione potesse essere addebitata agli imputati, focalizzandosi invece sul loro ruolo specifico di sovraintendere e vigilare. La consapevolezza della prassi pericolosa, tollerata e non segnalata, è stata l’elemento chiave per l’affermazione della responsabilità penale.
L’Esclusione dell’abnormità della condotta del lavoratore
Un altro aspetto fondamentale affrontato dalla sentenza è il rigetto della tesi difensiva sull’abnormità della condotta della vittima. Secondo la difesa, il lavoratore si era posizionato in un luogo pericoloso (tra il carrello e il bus), rendendo il suo comportamento imprevedibile, tale da interrompere il nesso causale.
La Cassazione, in linea con la giurisprudenza più recente, ha respinto questa argomentazione, ribadendo che la condotta del lavoratore non può essere considerata “abnorme” se rientra nell’ambito del rischio governato dal soggetto responsabile. L’evento è stato la diretta concretizzazione del rischio che i preposti avrebbero dovuto e potuto prevenire. Poiché la manovra, sebbene pericolosa, era una prassi tollerata e rientrava nelle mansioni ordinarie del lavoratore, non poteva configurarsi come un evento imprevedibile o fuori dalla sfera di controllo dei preposti.
La gestione della sicurezza non può limitarsi ad un documento statico: non basta un semplice DVR per essere al sicuro! È fondamentale che ogni prassi lavorativa sia mappata, valutata e costantemente monitorata. Per evitare che un’abitudine errata diventi un’accusa penale, è necessario disporre di uno strumento che consenta di documentare ogni rischio in modo completo e dinamico, come il software DVR.
Chi nomina il preposto alla sicurezza in cantiere e sul lavoro?
Con l’introduzione della lettera b-bis al comma 1 dell’art. 18 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro deve individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’art. 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.
Il testo normativo non specifica e non indica le modalità con cui debba essere effettuata l’individuazione, ma generalmente questa deve essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del preposto dell’incarico attribuitogli. L’attribuzione dell’incarico avviene tramite un atto di nomina ufficiale che contiene:
i dati anagrafici dell’incaricato;
l’indicazione dei compiti attribuiti;
l’attribuzione dei poteri gerarchici per svolgere la funzione di preposto;
la data della nomina;
la firma per accettazione.
La designazione del preposto riveste particolare importanza, specialmente quando si tratta di attività svolte in appalto o subappalto. Una modifica apportata all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di comunicare al committente i nominativi dei soggetti incaricati della funzione di preposto. Di conseguenza, per qualsiasi impresa operante in un cantiere, diventa essenziale la presenza di un dipendente adeguatamente formato, designato come preposto. Per la designazione del preposto puoi usare il modello contenuto all’interno del software per la sicurezza sul lavoro.
Di fatto la normativa non fornisce un numero univoco di preposti da nominare, ma sottolinea solo le funzioni che esso deve ricoprire. Dunque, ogni qual volta le dimensioni dei luoghi di lavoro non permettano ad un unico soggetto di sovraintendere le lavorazioni o le dislocazioni dei processi prevedano più siti di lavoro, il D.L. è tenuto a nominare più preposti, in numero sufficiente a garantire che ogni processo lavorativo sia correttamente sorvegliato e coordinato.
Anche la scelta del soggetto da nominare è di fondamentale importanza per garantire che lo stesso svolga correttamente i propri compiti. Il preposto deve essere, infatti, una persona esperta che conosce perfettamente i processi lavorativi e come questi devono essere condotti.
Inoltre, il preposto sicurezza deve essere un soggetto dal carattere deciso e disponibile. Non tutti hanno le caratteristiche professionali e caratteriali idonee a svolgere il ruolo del preposto, pertanto la sua individuazione da parte del D.L. deve avvenire in maniera accurata e ragionata e non con l’unico scopo di ottemperare una richiesta normativa.
MIT 4/2024: la nomina del preposto alla sicurezza è sempre obbligatoria?
Con l’Interpello n. 4/2024 del 30 settembre, il Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sul ruolo del preposto alla sicurezza, figura a cui il Testo Unico del Sicurezza assegna un importante ruolo di vigilanza e controllo sulla corretta osservanza delle norme sulla sicurezza.
La Camera di Commercio di Modena ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere in merito ai seguenti quesiti:
se in un’attività in appalto sia obbligatorio che ci sia sempre un preposto. A titolo esemplificativo, se sia obbligatoria la figura del preposto anche quando l’attività è svolta da due lavoratori, che non esercitano una funzione di vigilanza e coordinamento l’uno nei confronti dell’altro, in quanto ognuno si occupa autonomamente della propria parte di competenza;
se in un’attività in appalto, il preposto debba essere individuato tra i lavoratori fisicamente presenti presso il committente, o possa essere il responsabile della commessa (ad es. il project manager), che non si reca presso il cliente;
se in un’attività in appalto svolta da un unico lavoratore, debba essere individuato un preposto.
Il combinato disposto della citata normativa, secondo il Ministero, non lascia spazio a dubbi:
è da considerarsi sempre obbligatorio che i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori indichino al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
l’individuazione del preposto deve essere effettuata tenendo in considerazione che tale ruolo debba essere rivestito solo dal personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi ad esso attribuiti, condizione che non sembra potersi rinvenire se il responsabile della commessa (ad es. il project manager), non si reca presso il luogo delle attività;
la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio – a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa – laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico – funzionali;
non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.
La Commissione evidenzia, infine, che proprio in considerazione del ruolo, il legislatore, in alcuni casi, ha previsto che talune attività vengano eseguite solo sotto la diretta sorveglianza del preposto come, ad esempio, in materia di ponteggi.
Nomina preposto di cantiere per attività in appalto e subappalto
Come detto, la nomina del preposto è obbligatoria anche per attività in appalto o subappalto. In particolare, il nuovo comma 8-bis all’art. 26 stabilisce l’obbligo per i datori di lavoro delle aziende appaltatrici e subappaltatrici di indicare al committente i nominativi dei soggetti che svolgono la funzione di preposto.
Quali obblighi di formazione sono previsti per il preposto alla sicurezza?
La formazione sulla sicurezza dei preposti è prevista dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08 la cui corretta applicazione trova come riferimento, in termini di contenuti e durata, nell’Accordo Stato Regioni del 17/4/2025.
In seguito alle modifiche nei compiti e negli obblighi, si verifica una significativa evoluzione anche nel contesto della formazione destinata al preposto. Tale evoluzione è sancita dall’aggiunta del comma 7-ter, il quale specifica che le attività formative devono essere integralmente condotte in modalità in presenza, con un periodo di ripetizione almeno biennale e, in ogni caso, ogniqualvolta ciò risulti necessario a causa dell’evoluzione dei rischi o all’emergere di nuovi fattori di rischio.
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Interpello 7/2024: scadenza dell’aggiornamento formativo
Con l’Interpello n. 7/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è tornato a pronunciarsi sull’aggiornamento formativo del preposto alla sicurezza, facendo seguito al precedente Interpello n. 6/2024.
Nello specifico, la Commissione risponde ad un quesito sollevato dalla Camera di Commercio di Modena:
La scadenza prevista per l’aggiornamento del corso per preposti deve essere biennale come stabilisce la L. 215/2021, oppure quinquennale come indicato nell’accordo Stato-regioni del 2011?
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro precisa che, nonostante il comma 7 ter introduca l’obbligo di aggiornamento con cadenza biennale per i preposti e interamente in presenza, tale disposizione non può essere applicata in modo definitivo senza l’approvazione di un nuovo accordo Stato-regioni.
Fino all’adozione di tale accordo, quindi , rimangono valide le indicazioni dell’accordo Stato regioni del 2011, adottato dalla Conferenza permanente, che prescrive aggiornamenti quinquennali della durata minima di 6 ore.
La risposta si rifà alla Circolare INL 1/2022 e all’Interpello n. 6/2024, confermando che le modifiche introdotte dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 saranno vincolate all’adozione del nuovo Accordo in sede di Conferenza permanente e che ogni aggiornamento formativo per i preposti sarà subordinato a tale approvazione.
Con l’Interpello n. 6/2024 del 24 ottobre, il Ministero del Lavoro aveva risposto al quesito posto dal Consiglio nazionale degli ingegneri in merito alla periodicità della formazione di aggiornamento del preposto alla sicurezza.
Il CNI chiede se, nonostante la perdurante mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni, la periodicità della formazione debba essere già considerata anticipata a 2 anni, come prescrive il comma 7-ter dell’art.37 del D.Lgs. 81/2008, oppure se resti in vigore e valida l’indicazione contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 2011, che prevede – all’interno dell’Allegato A – un aggiornamento quinquennale in capo al preposto.
In base ad una attenta disamina del quadro normativo, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che il comma 7-ter, pur introducendo l’obbligo di aggiornamento biennale, non può prevalere su quanto stabilito nell’accordo del 2011 senza una formalizzazione di un nuovo accordo concordato tra Stato e Regioni. In assenza del nuovo accordo Stato-regioni dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente.
Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. 758/1994.
A distanza di pochi giorni – nella seduta del 7 novembre – la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al nuovo Accordo nazionale sulla formazione in materia di sicurezza. Appena entrerà in vigore, per i preposti alla sicurezza scatterà l’obbligo di formazione biennale.
Qual è il percorso formativo per il preposto?
Il preposto deve completare un modulo di 12 ore suddiviso in 4 aree tematiche:
giuridico normativo;
gestione e organizzazione della sicurezza;
valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività;
comunicazione e informazione.
Modulo
Obiettivi formativi
Contenuti del modulo
Giuridico normativo
Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale.
Individuazione del preposto;
preposto di fatto ed effettività del ruolo;
compiti e obblighi del preposto;
relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Gestione e organizzazione della sicurezza
Far acquisire le competenze per: sovraintendere, vigilare, interrompere le attività, informare, segnalare.
Illustrare come cooperare efficacemente con il datore di lavoro e i dirigenti per attuare le modalità operative
Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.
Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività
Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione
Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d’opera e somministrazione ed i relativi subappalti
Illustrare le modalità operative e di intervento del preposto
Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;
gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
l’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
Comunicazione e informazione
Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori.
Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
Per poter accedere al corso specifico da 12 ore, i preposti devono prima aver completato la formazione generale da 4 ore e la formazione specifica per lavoratori, la cui durata varia in base al livello di rischio dell’attività svolta: 4 ore per rischio basso, 8 per rischio medio e 12 per rischio alto.
Il corso di formazione ha i seguenti obiettivi:
far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale;
far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione;
far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori;
illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione;
illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative.
Quale aggiornamento deve svolgere il preposto?
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita le funzioni previste all’articolo 19 del testo unico sicurezza in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.
Quale formazione pregressa per il preposto viene riconosciuta?
Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei preposti non annulla quanto è stato fatto in passato. Infatti, tutti i percorsi formativi svolti secondo le disposizioni dell’Accordo del 21 dicembre 2011 restano pienamente validi: a chi ha completato quella formazione viene riconosciuto un credito formativo totale.
Tuttavia, il preposto che ha completato il corso di formazione o aggiornamento da oltre 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni 2025, è tenuto a svolgere l’aggiornamento entro i 12 mesi successivi a tale data.
La formazione del preposto può essere erogata in e-learning?
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 2025, non è ammessa la formazione attraverso la modalità e-learning. Le uniche forme di erogazione ammesse per tale corso sono la partecipazione in aula con presenza fisica oppure tramite videoconferenza sincrona.
Le stesse disposizioni sono valide per i corsi di aggiornamento.
Preposto di fatto
Il preposto viene comunemente designato dal datore di lavoro, configurandosi quindi come preposto di diritto o formale. Nel caso in cui non vi sia alcuna nomina ufficiale da parte del datore di lavoro, ci si riferisce al preposto di fatto. Il preposto di fatto è un individuo che, pur non essendo formalmente incaricato dal datore di lavoro, assume comunque tutti i poteri tipici del preposto e ne accetta le responsabilità.
La distinzione tra preposto di diritto e preposto di fatto risiede nel fatto che quest’ultimo non ha ricevuto una formazione adeguata, e di conseguenza, non è in grado di informare e formare i lavoratori. Ciò comporta non solo un rischio per i lavoratori stessi ma anche per il preposto di fatto, dato che quest’ultimo assume responsabilità significative nei confronti dei lavoratori per tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
La legge 215 del 2021 ha introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di designare ufficialmente il preposto, al fine di evitare di affidare la vigilanza a preposti di fatto non formati. L’obiettivo è prevenire e ridurre il numero di incidenti e infortuni sul luogo di lavoro. Il preposto di fatto è una figura prevista dall’art. 299 del D.Lgs. 81/08.
Responsabilità e sanzioni per il preposto alla sicurezza in cantiere
Il preposto ha responsabilità sia civili che penali nel caso in cui i suoi obblighi non vengano rispettati. L’articolo 56 del D.Lgs. 81/2008 elenca le numerose sanzioni previste per il preposto:
arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro per:
mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi e delle disposizioni in materia di sicurezza (lett. a);
non aver richiesto l’osservanza delle misure di controllo per le situazioni di rischio in caso di emergenza e non aver dato istruzioni ai lavoratori per abbandonare la zona pericolosa (lett. c);
aver chiesto ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione in cui persiste pericolo grave ed immediato (lett. e);
non aver segnalato tempestivamente al datore di lavoro o dirigente situazioni di pericolo di cui era a conoscenza sulla base della formazione ricevuta (lett. f);
non aver interrotto temporaneamente l’attività e segnalato tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate in caso di condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza (lett. f-bis);
arresto fino a 1 mese o con l’ammenda da 284,77 a 1.139,08 euro per:
aver permesso a lavoratori che non hanno ricevuto adeguate istruzioni di accedere a zone che li espongono a rischio grave e specifico (lett. b);
non informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato sulle disposizioni prese o da prendere per la protezione del rischio stesso (lett. d);
non aver frequentato gli appositi corsi di formazione e aggiornamento (lett. g).
In caso di inosservanze da parte dei lavoratori, come ad esempio l’utilizzo scorretto dei dispositivi di protezione individuale, il preposto deve immediatamente informare i superiori diretti.
Per la mancata formazione o il mancato aggiornamento dei preposti comporta gravi conseguenze anche per il datore di lavoro e per i dirigenti. L’articolo 55, comma 5 (lettera c) del testo unico sicurezza prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 1.708,61 euro a di 7.403,96 euro.
Preposto: prassi e giurisprudenza di riferimento
Di seguito, si riportano una serie di sentenze che chiariscono e precisano aspetti fondamentali sulla figura del preposto.
La nomina formale del preposto non basta se l’organizzazione aziendale gli impedisce di esercitare una vigilanza effettiva
Cassazione n. 27485/2026
La sentenza della Cassazione n. 27485/2026 stabilisce che la nomina formale del preposto non è sufficiente a garantire la sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro deve organizzare l’attività in modo che il preposto possa svolgere concretamente la propria funzione di vigilanza.
Nel caso esaminato, un lavoratore è rimasto gravemente ferito durante la movimentazione di un blocco di marmo. La responsabilità del datore è stata confermata perché la vigilanza era organizzata in modo inadeguato, mancavano procedure operative dettagliate e non erano state adottate misure sufficienti per mantenere i lavoratori lontani dalla zona di pericolo.
La Corte ha inoltre chiarito che l’eventuale imprudenza del lavoratore non esclude automaticamente la responsabilità del datore, soprattutto quando il rischio era già conosciuto e previsto dall’azienda.
Il ruolo del preposto esclude la responsabilità datoriale quando la gestione del rischio è carente?
Cassazione n. 12878/2026
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12878/2026 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro per un infortunio occorso durante lo smontaggio di un ponteggio, ribadendo che la presenza di un lavoratore con qualifica di preposto non esclude gli obblighi datoriali di valutazione e gestione del rischio.
Nel caso esaminato, il lavoratore è caduto da un impalcato privo di adeguate protezioni, mentre utilizzava un dispositivo anticaduta non agganciato e comunque inidoneo rispetto all’altezza operativa. Le indagini hanno evidenziato criticità nel Pi.M.U.S. e una gestione solo formale del rischio da parte del datore di lavoro.
La difesa ha contestato la ricostruzione dei fatti e sostenuto l’interruzione del nesso causale per comportamento imprudente del lavoratore-preposto, ma la Cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili e ha escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme.
È stato infine ribadito che la responsabilità datoriale permane quando l’infortunio si inserisce nella concretizzazione del rischio non adeguatamente governato, anche in presenza di condotte imprudenti del lavoratore. Leggi l’approfondimento.
La responsabilità del preposto è esclusa dalla presenza di altri soggetti con compiti direttivi?
La sentenza n. 15696/2025 della Corte di Cassazione ha confermato la condanna del preposto per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, in relazione alla morte di un lavoratore, caduto da 8 metri durante lavori di bonifica. Il lavoratore stava operando in quota senza l’ausilio dei dispositivi di protezione individuale, la cui assenza è stata individuata come causa diretta dell’incidente mortale.
Il preposto, pur non essendo formalmente investito del ruolo di preposto, è stato ritenuto tale di fatto, in ragione delle direttive impartite e del coordinamento esercitato nei confronti degli operai nei giorni precedenti all’incidente. Le dichiarazioni testimoniali hanno, infatti, evidenziato come egli fosse il punto di riferimento operativo per le maestranze dell’impresa.
La difesa del preposto ha sostenuto che egli non rivestiva alcun ruolo di responsabilità nella gestione del cantiere, che era assente al momento dell’infortunio e che le disposizioni operative erano state impartite da altri soggetti. È stata, inoltre, eccepita la rottura del nesso causale tra le presunte omissioni del preposto e l’evento lesivo, nonché il travisamento delle prove testimoniali e l’erronea applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Secondo la Corte, la sentenza impugnata si fonda su una motivazione coerente, logica e giuridicamente corretta. I giudici del merito avevano ampiamente ricostruito il quadro probatorio, evidenziando come il preposto rivestisse di fatto il ruolo di preposto, anche se non formalmente investito di tale qualifica. Egli aveva effettuato un sopralluogo la sera precedente all’incidente e fornito istruzioni operative alle maestranze, configurando così una posizione di garanzia effettiva e concreta. Di conseguenza, il fatto che non fosse fisicamente presente al momento dell’incidente non era determinante ai fini dell’esclusione della responsabilità.
La Corte ha inoltre confermato che, in ambito antinfortunistico, la compresenza di più soggetti titolari di obblighi di prevenzione non esonera ciascuno di essi dalle proprie responsabilità individuali. In base alla giurisprudenza consolidata, ogni titolare di posizione di garanzia è tenuto a vigilare sull’effettiva adozione delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori e la violazione di tale obbligo è autonomamente sanzionabile.
Si può assolvere all’obbligo di vigilanza assegnando al preposto mansioni operative?
Con la sentenza n. 8289/2025, la Corte di Cassazione ha affermato che al preposto, in quanto lavoratore subordinato, non è legittimamente attribuibile la contemporanea assegnazione di compiti di vigilanza e mansioni operative, qualora manchi una chiara direttiva aziendale che stabilisca la prevalenza delle funzioni di controllo nei casi in cui queste coincidano temporalmente con le attività esecutive.
La vicenda riguarda un incidente mortale durante le operazioni di carico di cellulosa. L’autista si trovava con il proprio autoarticolato vicino alla banchina del deposito doganale gestito dalla società. Durante le fasi di carico, eseguite con un carrello elevatore dal carrellista, dipendente della ditta, l’autista si è mosso a piedi nell’area e, non visibile al conducente del carrello per via del carico ingombrante, è stato investito e ucciso.
L’indagine ha evidenziato diverse concause dell’incidente. Da un lato, la condotta imprudente dell’autista, che aveva ignorato le regole comportamentali previste dal terminal, le quali imponevano agli autisti di rimanere nel mezzo o nei suoi pressi. Dall’altro, l’azione non corretta del carrellista, che, non avendo visibilità a causa del carico voluminoso, aveva manovrato il carrello in avanti anziché in retromarcia, come previsto in condizioni di visibilità ridotta.
Un ulteriore elemento determinante è stato l’assenza di controllo sulle operazioni da parte del preposto, incaricato dal datore di lavoro (amministratore delegato della ditta). Il preposto non poteva esercitare una supervisione adeguata poiché, nel momento del fatto, era impegnato a sua volta come carrellista per altre operazioni su un altro mezzo.
Secondo la Corte d’Appello, l’amministratore delegato è responsabile penalmente dell’incidente mortale in quanto, nella sua veste di datore di lavoro, ha operato scelte organizzative errate. In particolare:
ha attribuito al preposto funzioni operative e di controllo simultaneamente, impedendogli di svolgere adeguatamente l’attività di vigilanza;
non ha previsto un’organizzazione aziendale capace di assicurare un’effettiva prevenzione degli infortuni;
non ha predisposto misure strutturali minime di sicurezza nel piazzale (segnaletica, specchi per la visibilità, corridoi pedonali), pur sapendo che l’area era frequentata da più soggetti in movimento;
non ha garantito, in concreto, il rispetto delle misure antinfortunistiche contenute nel DVR, pur avendo formato i lavoratori in tal senso.
Nel ricorso presentato in Cassazione, la difesa dell’amministratore delegato ha contestato due principali punti:
attribuzione di compiti multipli al preposto: secondo il ricorrente, la legge non vieta che il preposto svolga anche compiti operativi. Il D.Lgs. 81/2008 non prevede l’incompatibilità tra le due funzioni, purché il preposto sia formato e consapevole dei propri doveri. Inoltre, la vigilanza non richiederebbe una presenza continua e costante;
condotta della vittima: è stata contestata la valutazione del comportamento del lavoratore deceduto, ritenuto gravemente colposo, ma non abnorme dalla Corte d’Appello. La difesa sostiene che la condotta dell’autista, che conosceva le regole del terminal ma le aveva ignorate, doveva ritenersi imprevedibile e, perciò, idonea a interrompere il nesso di causalità tra l’organizzazione aziendale e l’evento.
La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello.
In merito al primo motivo, la Corte ha chiarito che il datore di lavoro ha l’obbligo primario di strutturare un’organizzazione idonea a garantire la sicurezza. Affidare contemporaneamente al preposto anche compiti operativi, senza direttive chiare sulla priorità della funzione di vigilanza, equivale a disattendere questo obbligo. Non è la doppia mansione in sé a essere vietata, ma la mancanza di un’organizzazione che privilegi il controllo nelle situazioni critiche.
Sul secondo punto, la Corte ha ribadito che il comportamento imprudente della vittima non era tale da interrompere il nesso causale. Le norme antinfortunistiche sono pensate per prevenire anche condotte negligenti dei lavoratori. La condotta di B.B. non ha introdotto un rischio nuovo o imprevedibile, ma rientrava nella normale area di rischio che il datore di lavoro è tenuto a governare.
La Cassazione ha anche sottolineato che, anche se il DVR individuava il rischio, non sono state adottate misure effettive e concrete per prevenirlo nell’area del sinistro. La presenza di altri operatori e la prassi, nota in azienda, di abbandonare temporaneamente i mezzi, imponevano un controllo più stringente e misure strutturali di sicurezza.
Sicurezza in cantiere: la nomina di un preposto solleva il datore di lavoro dalle responsabilità?
La Corte di Cassazione Pen. – con sentenza n. 2021/2025 – si è pronunciata su un ricorso presentato dal datore di lavoro di un’impresa esecutrice condannato nei primi due gradi di giudizio per l’infortunio accaduto ad un lavoratore in un cantiere edile.
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 17 aprile 2024, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, che in composizione monocratica, aveva riconosciuto il datore di lavoro colpevole del reato previsto dall’articolo 590, comma 3, del codice penale. La pena stabilita era di due mesi di reclusione, con concessione della sospensione condizionale.
L’incidente che ha dato origine alla condanna risale al 17 febbraio 2017, quando un lavoratore stava svolgendo operazioni di battitura di un cuneo. Durante l’attività, una scheggia si è staccata colpendo l’operaio all’occhio sinistro e provocando lesioni significative.
Il datore di lavoro, titolare dell’impresa incaricata dei lavori, è stato ritenuto responsabile per non aver indicato nel piano operativo di sicurezza (POS) i rischi specifici derivanti dalla proiezione di schegge. Inoltre, non aveva provveduto a fornire adeguata formazione e informazione ai lavoratori su tale rischio e non aveva predisposto misure protettive idonee a prevenire tali eventi.
Il datore di lavoro ha presentato ricorso per Cassazione, sostenendo che l’organizzazione complessa dell’azienda, che gestiva contemporaneamente 8 cantieri di grandi dimensioni su tutto il territorio nazionale, lo aveva portato a nominare un preposto per ogni cantiere, delegando a questi la vigilanza e il rispetto delle misure di sicurezza, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08.
Il ricorrente ha affermato che spettava al preposto rilevare i rischi specifici nelle fasi lavorative e proporre eventuali modifiche al POS. Ha, inoltre, sostenuto che il pericolo derivante dalla proiezione di schegge non era prevedibile, considerando anche l’assenza di incidenti simili precedenti e la mancanza di prescrizioni specifiche nel piano di sicurezza dell’impresa appaltante.
Inoltre, il datore di lavoro ha lamentato la mancata applicazione dell’art. 131-bis del Codice Penale, sostenendo che l’offesa non fosse di particolare tenuità e che fosse stato adeguatamente risarcito il danno. Infine, ha contestato la mancata conversione della pena detentiva in una pena pecuniaria, nonostante la sospensione condizionale fosse stata concessa.
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la nomina di un preposto alla sicurezza non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità derivante dall’inadeguatezza delle misure di prevenzione previste nel POS.
Secondo la Corte, il rischio di proiezione di schegge durante l’uso del martello non può essere considerato una contingenza imprevedibile legata alla fase lavorativa, bensì una mancanza originaria nella valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro. La Corte ha ribadito, inoltre, che l’obbligo di formazione e informazione sui rischi specifici ricade esclusivamente sul datore di lavoro, anche quando la gestione operativa è delegata a un preposto.
In merito alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Corte ha ritenuto che la gravità delle lesioni e la reiterazione delle violazioni normative in materia di sicurezza escludessero l’applicazione dell’articolo 131-bis c.p.
Per quanto concerne la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, la Corte ha motivato la decisione richiamando i precedenti penali dell’imputato e la scarsa efficacia rieducativa della pena pecuniaria.
La condanna definitiva ha comportato l’obbligo per il datore di lavoro di sostenere le spese processuali e il pagamento di una sanzione pecuniaria.
Infortunio del preposto di cantiere: è responsabile il datore di lavoro?
La sentenza di Cassazione Penale, Sez. 4, del 20 dicembre 2024, n. 47028 riguarda la caduta del preposto da un’altezza di 3,70 metri durante il montaggio di lastre di cemento armato, causata dalla rottura di una di esse su cui stava operando. Il datore di lavoro è stato ritenuto responsabile per violazione delle norme sulla sicurezza.
L’accusa ha contestato la mancata valutazione del rischio di caduta dall’alto da parte del datore di lavoro, che non ha adeguatamente considerato il pericolo per i lavoratori. È stata, inoltre, evidenziata l’inadeguatezza del Piano Operativo di Sicurezza (POS), che non prevedeva sistemi di protezione adeguati per chi operava in quota.
Un ulteriore elemento di accusa è stato l’assenza in cantiere del manuale di montaggio, che avrebbe impedito ai lavoratori di applicare correttamente le disposizioni di sicurezza. È stato poi sottolineato che la linea vita, prevista dal POS, non era presente al primo piano e non poteva essere installata per la mancanza dei fori necessari, senza che fosse stata prevista un’alternativa efficace. Infine, l’accusa ha rilevato che i dispositivi di protezione presenti in cantiere erano inadeguati, in quanto l’unico sistema anticaduta trovato era un arrotolatore privo di certificazione CE e posizionato in modo errato.
La difesa ha sostenuto che il POS fosse conforme e che l’incidente fosse da attribuire ad un comportamento anomalo del preposto, il quale avrebbe operato senza adottare le precauzioni richieste.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato e confermando la responsabilità del datore di lavoro per l’inadeguatezza delle misure di sicurezza e il nesso causale tra le sue omissioni e l’infortunio. È stato escluso che la condotta della vittima fosse abnorme e tale da interrompere il nesso causale, poiché la sua condotta rientrava nei rischi tipici del lavoro in quota.
Preposto: le FAQ
In quali contesti lavorativi è necessaria la presenza di un preposto?
La nomina del preposto è obbligatoria in ogni contesto lavorativo dove sia richiesta una vigilanza costante sulla sicurezza, in particolare nei cantieri edili e nei lavori in appalto o subappalto. Anche in ambienti di piccole dimensioni o in presenza di pochi addetti, l’obbligo permane qualora le attività presentino rischi specifici o richiedano supervisione organizzativa.
Cosa distingue un preposto formale da uno “di fatto”?
Il preposto formale è designato ufficialmente dal datore di lavoro e ha ricevuto una formazione specifica. Il preposto di fatto, invece, esercita funzioni di controllo senza essere formalmente nominato, assumendosi comunque le relative responsabilità civili e penali. La legge scoraggia questa prassi, promuovendo la nomina ufficiale per garantire una gestione sicura e tracciabile delle attività.
Chi può essere nominato preposto e quali requisiti deve avere?
Il preposto deve essere un lavoratore esperto, autorevole, con conoscenza approfondita dei processi lavorativi e capacità di gestione. Non tutti i dipendenti sono idonei: è fondamentale che la scelta ricada su soggetti in grado di esercitare un’efficace vigilanza, fornire indicazioni operative e intervenire tempestivamente in situazioni critiche.
La presenza fisica del preposto è sempre necessaria nei luoghi di lavoro?
Sì. Il preposto deve essere presente sul posto per poter esercitare le sue funzioni. Non è sufficiente, ad esempio, che il ruolo sia affidato a un responsabile della commessa che opera da remoto. Il principio cardine è l’effettiva capacità di vigilare direttamente sulle attività svolte.
Come viene formalizzata la nomina del preposto alla sicurezza?
La nomina avviene tramite atto scritto che include: dati anagrafici, compiti assegnati, poteri gerarchici, data e firma di accettazione. È buona prassi allegare anche il curriculum formativo e ogni attestazione utile a comprovare l’idoneità della persona designata.
In cosa consiste la formazione obbligatoria per i preposti?
Il preposto deve completare un percorso di 12 ore di formazione aggiuntiva, successivo a quello generale e specifico da lavoratore. Gli argomenti spaziano dalla normativa di riferimento alle tecniche di controllo operativo. L’aggiornamento è biennale e sempre in presenza (aula o videoconferenza sincrona).
Quali rischi corre un preposto che non adempie ai suoi doveri?
Il mancato adempimento comporta sanzioni penali (fino a 2 mesi di arresto) o sanzioni pecuniarie, come previsto dall’articolo 56 del D.Lgs. 81/08.
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