Falsa autocertificazione per l’attestazione SOA: quando scatta il reato?

Falsa autocertificazione per l’attestazione SOA: quando scatta il reato?

Falsa autocertificazione SOA: la Cassazione chiarisce quando scatta il reato e perché l’uso del documento falso è procedibile d’ufficio negli appalti pubblici

La dichiarazione falsa presentata per ottenere l’attestazione SOA non resta confinata al rapporto tra impresa e organismo di attestazione: è destinata al sistema degli appalti pubblici e il relativo reato è procedibile d’ufficio. Una dichiarazione sostitutiva non veritiera presentata a una SOA può avere conseguenze che vanno oltre la perdita dell’attestazione o le sanzioni amministrative. Può assumere anche rilevanza penale.

È il cuore della pronuncia della Quinta Sezione penale della Cassazione allegata, relativa al legale rappresentante di un’impresa che, nella richiesta di rilascio dell’attestazione SOA, aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. 445/2000.

Nel documento veniva attestata l’inesistenza, a carico della società, di violazioni gravi e definitivamente accertate relative agli obblighi di pagamento di tasse, imposte e contributi previdenziali. Gli accertamenti avevano invece rilevato la presenza di cartelle regolarmente notificate per violazioni accertate dall’Agenzia delle Entrate.

I motivi del ricorso

La difesa sosteneva innanzitutto che, dopo la riqualificazione del fatto come uso di atto falso, il reato non potesse essere perseguito in assenza di querela. Venivano inoltre contestati il difetto di motivazione sulla procedibilità, il mancato approfondimento del disconoscimento della firma apposta sull’autodichiarazione e un presunto errore materiale nella descrizione del capo d’imputazione.

La Cassazione respinge il ricorso.

Perché la falsa dichiarazione alla SOA ha rilevanza pubblicistica

Il punto decisivo riguarda la funzione della documentazione prodotta per ottenere l’attestazione.

Secondo la Cassazione, il caso riguarda l’uso di un atto destinato a confluire in ambito amministrativo, riconducibile al combinato disposto degli artt. 76 del d.P.R. 445/2000 e 489 c.p.. La fattispecie è quindi procedibile d’ufficio.

La circostanza che l’autocertificazione venga materialmente consegnata a una società privata non modifica questa conclusione.

Le SOA, infatti, pur avendo natura privata, sono autorizzate e vigilate dall’ANAC e svolgono una funzione di tipo accertativo-pubblicistico. La loro attività verifica i requisiti dell’impresa e precede l’accesso alle gare pubbliche. L’attestazione che rilasciano è destinata a comprovare la qualificazione dell’operatore economico nel settore dei lavori pubblici.

Di conseguenza, anche l’autocertificazione sulla quale si fonda l’attestazione entra in questa sequenza documentale.

La Corte lo chiarisce espressamente:

la falsa dichiarazione sostitutiva di certificazione propedeutica al rilascio dell’attestazione SOA […] è destinata, per sua natura e funzione, ad essere inglobata […] nell’attestazione SOA.

L’attestazione, a sua volta, è funzionale alla partecipazione agli appalti pubblici.

Autocertificazioni e nozione penale di atto pubblico

La Cassazione richiama anche un principio già espresso dalla giurisprudenza penale: ai fini della tutela contro le falsità documentali, la nozione di atto pubblico è più ampia di quella civilistica.

Possono assumere rilievo anche gli atti preparatori di una fattispecie documentale complessa e, in particolare, le autocertificazioni rese dal privato ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Da qui la conclusione della Corte:

non si può dubitare della procedibilità di ufficio nel caso in cui tale autocertificazione attesti […] circostanza risultata non veritiera.

Il disconoscimento della firma non basta

La Cassazione dichiara inammissibile anche il motivo relativo alla firma.

I giudici valorizzano il complesso delle circostanze accertate in sede di merito: il ricorrente era il legale rappresentante della società e il soggetto interessato alla produzione del documento; il disconoscimento era intervenuto solo in sede dibattimentale e all’autocertificazione risultavano allegate copie della carta d’identità e della tessera sanitaria.

La paternità materiale della sottoscrizione, quindi, non assumeva nel caso concreto il carattere decisivo prospettato dalla difesa.

 

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