Escavatori idraulici per uso forestale: requisiti di sicurezza, norme e abilitazione
Cabina protetta, FOPS, TOPS/ROPS, ripari, dispositivi contro il sovraccarico e controllo dell’abbassamento del braccio: la nuova pubblicazione INAIL fa il punto sui requisiti per l’impiego degli escavatori idraulici nella movimentazione del legname
L’impiego degli escavatori idraulici nelle attività forestali è cresciuto negli ultimi anni, in particolare nelle operazioni di abbattimento, movimentazione e gestione del legname. A questa evoluzione operativa corrispondono però rischi specifici, che richiedono una corretta scelta della macchina, degli allestimenti e delle attrezzature, oltre a una puntuale valutazione delle condizioni di utilizzo.
Con la pubblicazione “Uso forestale degli escavatori idraulici”, edizione 2026, INAIL raccoglie in un unico documento i principali riferimenti legislativi e tecnici utili a fabbricanti, datori di lavoro, operatori e responsabili della sicurezza.
La pubblicazione INAIL offre così a tecnici e imprese una chiave di lettura utile per verificare se una determinata configurazione escavatore-attrezzatura possa essere effettivamente destinata alle attività forestali e quali apprestamenti debbano essere presenti in funzione dell’epoca e delle caratteristiche della macchina.
Quali rischi considera il documento INAIL
Il documento riguarda gli escavatori idraulici assemblati con attrezzature per la movimentazione di legname, come pinze forestali e dispositivi analoghi.
I pericoli significativi presi in esame sono soprattutto tre:
penetrazione di oggetti nella postazione di guida;
caduta di oggetti sulla postazione dell’operatore;
perdita di stabilità del complesso costituito da escavatore e attrezzatura.
Sono inoltre affrontati gli obblighi relativi all’abilitazione e all’addestramento degli operatori e, quando applicabili, quelli connessi alle verifiche periodiche. Il traino di rimorchi rimane invece fuori dal campo di applicazione della pubblicazione.
Escavatore forestale: perché la protezione della cabina è determinante
L’ambiente forestale espone l’operatore a condizioni diverse da quelle tipiche delle normali operazioni di scavo. Tronchi, rami e altri elementi possono colpire frontalmente o dall’alto la postazione di guida.
Per questo INAIL richiama una serie di dispositivi e strutture di protezione. Il riparo anteriore ha la funzione di contrastare la penetrazione di oggetti nella parte frontale della postazione di guida, mentre il riparo superiore protegge dalla caduta di oggetti dall’alto. Quest’ultimo può essere costituito da una struttura FOPS.
La FOPS – Falling Object Protective Structure è infatti una struttura progettata per fornire una ragionevole protezione dalla caduta di oggetti. A essa si affiancano la TOPS, destinata a ridurre il rischio di schiacciamento dell’operatore trattenuto dalla cintura in caso di rovesciamento laterale, e la ROPS, con analoga funzione in caso di ribaltamento.
EN 474-5 ed EN 474-1: le norme tecniche di riferimento
La norma armonizzata specifica per gli escavatori idraulici è la EN 474-5, che integra i requisiti generali della EN 474-1 per le macchine movimento terra.
INAIL ricorda un principio importante: l’applicazione di una norma armonizzata è volontaria, ma la norma rappresenta lo stato dell’arte e individua un livello di sicurezza di riferimento. Il fabbricante che adotta soluzioni diverse deve quindi poter dimostrare che esse garantiscono la conformità ai requisiti di sicurezza applicabili e un livello di sicurezza almeno equivalente.
Per valutare correttamente un escavatore destinato all’impiego forestale è quindi essenziale considerare la data di immissione sul mercato o di fabbricazione, perché nel tempo si sono succedute più edizioni della EN 474-5. La pubblicazione INAIL ricostruisce questa evoluzione normativa fino alla EN 474-5:2022, pubblicata in GUUE il 2 agosto 2023.
Escavatori non marcati CE
Per gli escavatori immessi sul mercato prima del 21 settembre 1996, e quindi non marcati CE, occorre verificare la rispondenza ai requisiti generali di sicurezza dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008.
INAIL indica come pertinenti, tra gli altri, i requisiti relativi a caduta e proiezione di oggetti, stabilità, segnalazioni e indicazioni, attrezzature mobili e attrezzature destinate al sollevamento e trasporto di carichi.
Per l’impiego forestale è opportuno che queste macchine dispongano almeno di cabina con riparo anteriore e superiore; TOPS e cintura di sicurezza nel caso degli escavatori compatti; indicazione della capacità nominale di sollevamento; e, al superamento delle soglie previste, indicatore di capacità di carico e dispositivo di controllo dell’abbassamento del braccio. Le soglie richiamate dal documento sono una capacità massima di utilizzazione superiore a 1.000 kg oppure un momento di rovesciamento superiore a 40.000 Nm.
Escavatori marcati CE: i requisiti cambiano in base alla data
Per le macchine marcate CE, INAIL ricostruisce gli apprestamenti richiesti dallo stato dell’arte nei diversi periodi normativi.
Periodo
Principali apprestamenti richiamati da INAIL
21/09/1996 – 28/12/2009
Cabina; TOPS e cintura per gli escavatori compatti; FOPS; riparo anteriore; prospetto delle capacità di movimentazione; dispositivo di avvertimento per sovraccarico/momento limite; dispositivo contro l’abbassamento incontrollato del braccio
29/12/2009 – 31/01/2014
Cabina; TOPS e cintura; riparo anteriore e superiore; prospetto delle capacità; avvertimento del superamento dei limiti; controllo dell’abbassamento dei cilindri di braccio e bilanciere
28/11/2013 – 02/02/2025
Cabina; TOPS o, nelle configurazioni previste, ROPS con cintura; ripari anteriore e superiore; prospetto delle capacità; dispositivo di avvertimento; controllo dell’abbassamento
dal 02/08/2023
Requisiti della EN 474-5:2022, con TOPS/ROPS differenziate anche in funzione della massa e della configurazione della cabina, oltre a ripari, prospetto delle capacità e dispositivi di sicurezza per la movimentazione
Per il primo periodo, ad esempio, la pubblicazione richiede FOPS di livello I per macchine con massa operativa fino a 6.000 kg e di livello II oltre tale massa, oltre al riparo frontale e ai dispositivi relativi alla capacità di movimentazione dei carichi.
Nelle versioni normative successive assume particolare rilievo la protezione mediante riparo anteriore e superiore. Per gli escavatori compatti con massa operativa non superiore a 1.500 kg, INAIL evidenzia che lo stato dell’arte di alcuni periodi non prevedeva tali ripari: queste macchine non possono quindi essere impiegate nell’uso forestale, salvo l’adozione di un diverso apprestamento capace di assicurare un livello di sicurezza analogo.
Cosa prevede la EN 474-5:2022
Per gli escavatori fabbricati secondo il più recente riferimento tecnico, il documento distingue le strutture contro rovesciamento e ribaltamento anche in base alla configurazione della macchina.
Per macchine con massa operativa superiore a 1.000 kg e fino a 6.000 kg è prevista la TOPS con cintura. Per gli escavatori oltre 6.000 kg e fino a 50.000 kg, la scelta tra ROPS e TOPS dipende anche dalla presenza e dall’entità dell’alzata della cabina o dalla presenza di un posto di guida mobile.
Anche i ripari sono differenziati: il documento indica il livello I per escavatori fino a 6.000 kg e il livello II oltre tale massa. Restano inoltre necessari il prospetto delle capacità nominali, il dispositivo acustico o visivo contro il superamento dei limiti e il dispositivo di controllo dell’abbassamento su ciascun cilindro interessato.
Pinze forestali e polipi: accessorio o attrezzatura intercambiabile?
Un passaggio particolarmente importante per imprese e tecnici riguarda le attrezzature utilizzate per afferrare e movimentare il legname.
Pinze, polipi e attrezzature analoghe possono essere commercializzati come accessori, quando sono previsti dal fabbricante dell’escavatore e contemplati nelle relative istruzioni, oppure, più frequentemente, come attrezzature intercambiabili.
Nel secondo caso il fabbricante dell’attrezzatura deve specificare con quali escavatori essa possa essere assemblata e utilizzata in sicurezza, indicando le caratteristiche tecniche o i modelli compatibili e fornendo le necessarie istruzioni di montaggio e utilizzo. La combinazione deve soddisfare i requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili.
L’attrezzatura intercambiabile, configurandosi come macchina, deve inoltre essere accompagnata da dichiarazione CE di conformità, marcatura CE e istruzioni per l’uso.
La pubblicazione richiama anche una situazione da non sottovalutare: chi combina sullo stesso equipaggiamento più attrezzature intercambiabili senza che tale configurazione sia prevista dai rispettivi fabbricanti e introduce modifiche strutturali o funzionali, ad esempio alle connessioni meccaniche o idrauliche, può assumere il ruolo di fabbricante.
Non basta che la macchina venga chiamata “escavatore”
Un altro chiarimento riguarda le macchine utilizzate principalmente per la movimentazione dei materiali.
La EN 474-5 considera infatti la movimentazione come una funzione svolta da una macchina progettata principalmente per scavare con una benna. Su questa caratteristica si basa anche la soluzione normativa adottata contro il rischio di sovraccarico e di perdita di stabilità.
Per poter applicare la combinazione EN 474-1 ed EN 474-5 ai fini della presunzione di conformità deve quindi risultare, dalle istruzioni e dalle caratteristiche costruttive, che la macchina è realmente destinata anche allo scavo. INAIL cita, tra gli elementi utili all’identificazione, il cilindro idraulico per la movimentazione della benna e il relativo cinematismo a quadrilatero, rappresentati anche nella Figura 6 a pagina 29 della pubblicazione. In assenza di queste evidenze, il fabbricante deve svolgere una specifica valutazione del rischio e documentare nel fascicolo tecnico le soluzioni adottate.
Per un caricatore destinato alla sola movimentazione di materiali, dunque, non è possibile fare automaticamente riferimento alla EN 474-1 e alla EN 474-5 per ottenere la presunzione di conformità, a meno che la macchina non sia effettivamente destinata anche allo scavo con benna con l’equipaggiamento previsto all’immissione sul mercato.
Quando scatta l’obbligo delle verifiche periodiche
L’allestimento forestale può incidere anche sul regime delle verifiche.
Secondo INAIL, quando l’escavatore viene equipaggiato con un’attrezzatura che gli conferisce una funzione di sollevamento con libera oscillazione del carico nello spazio, il complesso si configura come apparecchio di sollevamento di tipo mobile.
In questa configurazione è soggetto alle verifiche periodiche previste dall’art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008 e, ai fini della gestione amministrativa prevista dal D.M. 11 aprile 2011, viene assimilato a un’autogrù per la comunicazione di messa in servizio e la richiesta di verifica periodica.
Abilitazione degli operatori: cosa cambia con l’Accordo del 17 aprile 2025
La pubblicazione richiama infine il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 19 maggio 2025.
Gli addetti alla conduzione degli escavatori idraulici devono possedere, oltre alla formazione prevista dall’art. 73, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, una specifica abilitazione. Una delle principali novità è che l’obbligo riguarda gli escavatori idraulici senza distinzione in funzione della massa operativa; il precedente Accordo del 2012 lo limitava invece a quelli con massa superiore a 6.000 kg.
Il nuovo percorso comprende inoltre, per gli escavatori, una specifica trattazione dell’impiego della macchina come apparecchio di sollevamento nel modulo teorico-tecnico e, nel modulo pratico, una prova di aggancio delle attrezzature per la movimentazione dei materiali mediante ganci, polipi o pinze.
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