Piattaforme per lavori in frutteto: quando la verifica è triennale?
La Circolare n. 11/2026 delimita la nuova voce dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008: la periodicità triennale non riguarda le normali PLE né le macchine agricole raccogli frutta
Quali piattaforme utilizzate nei frutteti devono essere sottoposte a verifica periodica ogni tre anni?
A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 11 del 26 ottobre 2026, dedicata alla modifica dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 introdotta dalla legge 11 marzo 2026, n. 34.
La legge ha infatti aggiunto tra le attrezzature soggette a verifica periodica le “piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto”, stabilendo per esse una periodicità triennale.
La formulazione poteva però creare dubbi rispetto alle PLE già disciplinate dall’Allegato VII e alle macchine agricole utilizzate per la raccolta della frutta.
La Circolare interviene proprio su questo punto: la nuova voce individua una categoria specifica e distinta di attrezzature e non modifica le periodicità già previste per le altre tipologie.
Verifica triennale delle piattaforme in frutteto: cosa cambia nell’Allegato VII
L’articolo 12 della legge n. 34/2026 ha modificato l’Allegato VII del Testo Unico Sicurezza, che individua le attrezzature di lavoro soggette alle verifiche periodiche previste dall’articolo 71, comma 11.
Tra le attrezzature è stata inserita una nuova voce relativa alle:
piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.
Per queste attrezzature la frequenza della verifica periodica è fissata in tre anni.
Secondo il Ministero, l’intervento legislativo deve essere letto come l’introduzione di una nuova tipologia di attrezzatura precedentemente non indicata in modo esplicito nell’Allegato VII.
Non si tratta quindi di un’estensione della periodicità triennale alle PLE in generale.
Le normali PLE restano escluse dalla verifica triennale
Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda proprio le piattaforme di lavoro elevabili già utilizzate nei diversi settori lavorativi.
La Circolare precisa che la nuova categoria non deve essere confusa con le PLE finora ricondotte ai ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato.
Se il legislatore avesse voluto modificare la frequenza delle verifiche di tutte le PLE, osserva il Ministero, avrebbe richiamato direttamente le “Piattaforme di Lavoro Elevabili”, senza limitarne l’impiego alle operazioni in frutteto.
Resta quindi ferma la disciplina già applicabile alle PLE ordinarie.
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Anche i carri raccogli frutta mantengono la verifica biennale
La nuova disposizione non deve essere confusa neppure con quella applicabile alle macchine agricole raccogli frutta, comunemente indicate anche come carri agricoli raccogli frutta.
Il Ministero ricorda che queste attrezzature rientrano nella definizione di “impianti speciali” prevista dal punto 9 dell’Allegato A al D.M. 4 marzo 1982.
Nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 sono già ricondotte ai ponti sospesi e relativi argani e sono soggette a verifica biennale.
La Circolare esclude pertanto che la nuova periodicità triennale possa essere applicata anche a queste macchine.
Il Ministero richiama inoltre il principio di non regressione dei livelli di tutela in materia di salute e sicurezza: trasformare in triennale una verifica oggi prevista annualmente per determinate PLE o biennalmente per le macchine raccogli frutta determinerebbe una riduzione della frequenza dei controlli.
Cosa si intende per “operazioni in frutteto”
La Circolare n. 11 chiarisce anche il significato operativo della locuzione utilizzata dal legislatore.
Rientrano principalmente tra le operazioni in frutteto le attività svolte dalla piattaforma per:
potatura dei rami in altezza;
diradamento e manutenzione delle piante;
raccolta della frutta;
altre lavorazioni direttamente connesse al frutteto.
Il documento prende inoltre come riferimento un’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri, richiamando come origine del parametro la norma UNI EN 16952.
La Circolare mostra anche alcuni esempi delle attrezzature che possono essere impiegate in questo contesto: piattaforme semoventi a sviluppo verticale, piattaforme applicate a trattori e piattaforme articolate o “a ragno”.
La sola forma costruttiva, tuttavia, non è sufficiente a stabilire l’applicazione della verifica triennale: occorre verificare contemporaneamente destinazione d’uso e caratteristiche dell’attrezzatura.
Quali piattaforme hanno quindi la verifica ogni 3 anni
Nelle conclusioni il Ministero individua con maggiore precisione il perimetro della nuova voce dell’Allegato VII.
La verifica triennale riguarda le piattaforme:
destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro per attività relative al frutteto;
utilizzate, ad esempio, per raccolta, diradamento e potatura;
con altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri;
progettate per lavorare sia su terreni non coltivati e sconnessi sia su superfici livellate e solide;
che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli frutta prevista dal punto 9 dell’Allegato A al D.M. 4 marzo 1982.
È quindi la combinazione di caratteristiche tecniche e destinazione operativa a individuare l’attrezzatura soggetta alla nuova periodicità.
Verifiche periodiche: perché è importante distinguere correttamente l’attrezzatura
La classificazione incide direttamente sulla frequenza delle verifiche obbligatorie previste dall’articolo 71 del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro deve infatti sottoporre le attrezzature comprese nell’Allegato VII alle verifiche con la periodicità prevista per la rispettiva categoria, allo scopo di accertarne lo stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza.
Dopo la modifica del 2026 occorre quindi evitare di applicare automaticamente la periodicità triennale a qualsiasi piattaforma impiegata in ambito agricolo.
La Circolare n. 11 delimita la nuova fattispecie: tre anni esclusivamente per le specifiche piattaforme destinate alle operazioni in frutteto individuate dal Ministero; restano invece ferme le periodicità già previste per PLE ordinarie e macchine agricole raccogli frutta.
Approfondimenti
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