Permesso di costruire in deroga: chi decide sul rigetto dell’istanza?

Permesso di costruire in deroga: chi decide sul rigetto dell’istanza?

Tar Sicilia: il permesso di costruire in deroga non può trasformare una zona agricola in commerciale. Una volta accertata la destinazione urbanistica dell’area, il diniego spetta al Consiglio o agli uffici tecnici?

La sentenza 728/2026 del Tar Sicilia affronta i limiti applicativi del permesso di costruire in deroga e il rapporto tra competenze tecniche e politiche all’interno del procedimento amministrativo. In particolare, la vicenda si inserisce in un contesto peculiare, segnato da una modifica dei confini comunali che aveva generato incertezza sulla disciplina urbanistica applicabile. Il giudice amministrativo è stato chiamato a valutare se, a seguito di precedenti decisioni, l’amministrazione avesse correttamente esercitato il proprio potere o se avesse eluso il giudicato.

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Il caso

I ricorrenti hanno presentato un’istanza al Comune competente per ottenere un permesso di costruire finalizzato al cambio di destinazione d’uso e alla ristrutturazione di un immobile di loro proprietà, originariamente destinato alla lavorazione e vendita di prodotti agricoli. L’immobile, inutilizzato, si trova in un’area che, a seguito di una modifica dei confini comunali, è passata sotto la competenza di un diverso Comune.

I ricorrenti hanno quindi chiesto un permesso in deroga per realizzare una struttura commerciale (supermercato). Dopo alcuni mesi, e ritenendo sussistenti i presupposti di legge, hanno sollecitato l’Amministrazione a concludere il procedimento.

L’Ufficio Tecnico ha però preannunciato il rigetto dell’istanza, evidenziando vari ostacoli, tra cui:

la destinazione agricola dell’area;
l’assenza iniziale di una chiara pianificazione urbanistica dopo il passaggio di competenze tra Comuni;
l’impossibilità di autorizzare attività commerciali in zona agricola;
il fatto che la richiesta comportasse una modifica urbanistica non consentita tramite semplice deroga.

Nonostante le osservazioni dei ricorrenti, il Comune ha respinto formalmente l’istanza.

I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento e il Tribunale Amministrativo ha accolto il ricorso, rilevando che, in presenza di incertezza sulla disciplina urbanistica dell’area dovuta al cambio di confini, la decisione avrebbe dovuto coinvolgere il Consiglio Comunale, organo competente a valutare l’interesse pubblico.

Successivamente il Comune ha impugnato la sentenza senza ottenere la sospensione e i ricorrenti hanno promosso un giudizio per ottenere l’esecuzione della decisione, che è stato accolto con nomina di un commissario in caso di inerzia.

Nel frattempo, il Consiglio comunale è intervenuto deliberando di confermare per le aree interessate la precedente destinazione urbanistica agricola. A seguito di tale decisione, l’Ufficio tecnico ha riattivato il procedimento amministrativo, comunicando nuovamente il preavviso di rigetto e adottando infine il diniego dell’istanza. Il Comune ha motivato il rigetto richiamando l’incompatibilità tra la destinazione commerciale richiesta e la zonizzazione agricola vigente, la conseguente necessità di una variante urbanistica, l’assenza di un interesse pubblico idoneo a giustificare il rilascio del titolo in deroga, nonché ulteriori criticità legate alla presenza di vincoli su parte dell’area.

I ricorrenti hanno nuovamente contestato l’operato dell’amministrazione, sostenendo da un lato la mancata corretta esecuzione delle precedenti sentenze e, dall’altro, l’illegittimità dell’azione dell’Ufficio tecnico, ritenuto responsabile di essersi sostituito al Consiglio comunale nelle valutazioni di competenza. Inoltre, hanno evidenziato come il nuovo diniego fosse fondato anche su elementi che avrebbero dovuto essere già valutati nel primo procedimento.

In parallelo, è stato proposto un ulteriore ricorso volto all’annullamento dei nuovi atti adottati dal Comune.

Permesso di costruire in deroga: serve il passaggio in Consiglio comunale?

Il Collegio ritiene infondati sia l’incidente di esecuzione, con cui i ricorrenti chiedevano di dichiarare inefficaci i provvedimenti adottati dal Comune, sia il successivo ricorso volto ad annullare il diniego del permesso di costruire in deroga, il relativo preavviso di rigetto e la delibera del Consiglio Comunale.

Le censure vengono esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse.

In via preliminare, il Collegio ricorda che la precedente sentenza favorevole ai ricorrenti si fondava sull’incertezza circa la destinazione urbanistica dell’area. In tale contesto, si era ritenuto necessario il coinvolgimento del Consiglio Comunale.

Tuttavia, questa incertezza è venuta meno con una successiva delibera, con cui il Consiglio Comunale ha attribuito all’area una destinazione agricola. Tale scelta rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione in materia urbanistica e non risulta né arbitraria né irragionevole.

Non è condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo cui tale delibera sarebbe stata adottata per eludere la precedente sentenza: dagli atti non emerge alcun elemento in tal senso. La decisione ha infatti riguardato tutte le aree interessate dalla modifica dei confini comunali, limitandosi a confermare la destinazione già prevista dal precedente piano regolatore.

Una volta chiarita la destinazione agricola dell’area, risulta evidente l’incompatibilità con l’insediamento di un’attività commerciale. Ciò esclude la possibilità di ottenere un permesso di costruire in deroga.

Infatti, la deroga prevista dalla legge ha carattere eccezionale e riguarda solo specifici parametri edilizi (come densità, altezza e distanze), ma non consente di modificare la destinazione urbanistica dell’area. In caso contrario, si configurerebbe una variante urbanistica, soggetta a una diversa e più complessa procedura.

Di conseguenza:

il permesso in deroga non può essere utilizzato per trasformare una zona agricola in commerciale;
l’istanza dei ricorrenti, essendo incompatibile con la pianificazione urbanistica, poteva essere respinta direttamente dagli uffici tecnici senza coinvolgere il Consiglio Comunale.

Quanto alla censura relativa alla violazione delle regole sul preavviso di rigetto, essa è infondata. Anche ammettendo che siano stati introdotti nuovi motivi (come il vincolo cimiteriale), il provvedimento non è annullabile, poiché il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso, vista l’incompatibilità urbanistica dell’intervento.

Inoltre, la norma invocata dai ricorrenti mira a evitare che l’Amministrazione aggiunga nuove motivazioni dopo un annullamento giurisdizionale. Tuttavia, nel caso concreto, la precedente sentenza non aveva escluso i limiti urbanistici, ma si era limitata a rilevare l’incertezza sulla destinazione dell’area. Una volta chiarita tale destinazione, il Comune ha legittimamente riesercitato il proprio potere.

Pertanto non vi è stata violazione del giudicato e delle norme sul procedimento amministrativo.

In conclusione l’incidente di esecuzione viene respinto, il ricorso per l’annullamento degli atti viene rigettato e il Commissario nominato per l’esecuzione deve considerarsi non più necessario.

Il Tribunale, quindi, respinge tutte le domande proposte dai ricorrenti.

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