Omissioni nel DGUE: l’esclusione dalla gara non è automatica

Omissioni nel DGUE: l’esclusione dalla gara non è automatica

Il Consiglio di Stato chiarisce quando l’esclusione non è automatica e come valutare il self-cleaning in gara

La mancata dichiarazione di una circostanza rilevante deve essere valutata insieme al fatto omesso, ma non determina automaticamente l’esclusione. La stazione appaltante deve verificare in concreto l’affidabilità dell’impresa e l’efficacia delle misure di self-cleaning.

Omissione dichiarativa e grave illecito professionale

La mancata comunicazione di una vicenda potenzialmente rilevante ai fini del grave illecito professionale comporta sempre l’esclusione dalla gara? Con la sentenza n. 5818/2026, il Consiglio di Stato chiarisce che l’omissione dichiarativa non produce un effetto espulsivo immediato. Deve però essere considerata dalla stazione appaltante all’interno della valutazione complessiva sull’integrità e sull’affidabilità dell’operatore economico.

Il caso

Dopo l’aggiudicazione, la seconda classificata contestava la posizione della società vincitrice. L’allora legale rappresentante dell’aggiudicataria, che aveva sottoscritto il DGUE, era stato destinatario di una misura cautelare consistente nel divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. La misura, successivamente revocata, era stata disposta nell’ambito di un’indagine riguardante diverse ipotesi di reato. La società non aveva inizialmente comunicato la vicenda alla stazione appaltante.

A seguito del ricorso, il Ministero aveva riesaminato la posizione dell’impresa, confermandone l’affidabilità professionale e mantenendo l’aggiudicazione. Il TAR Lazio aveva respinto il ricorso della seconda classificata, che si era quindi rivolta al Consiglio di Stato.

I motivi dell’appello

Secondo l’appellante, la stazione appaltante avrebbe valutato principalmente la vicenda penale e le successive misure correttive, senza considerare adeguatamente il comportamento reticente dell’aggiudicataria. La mancata comunicazione della misura interdittiva avrebbe dovuto assumere una propria rilevanza negativa, indipendentemente dalla gravità dei fatti contestati all’ex amministratore. L’omissione, secondo la ricorrente, avrebbe compromesso l’affidabilità dell’impresa e dovuto comportarne l’esclusione.

La decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato respinge l’appello.

Secondo i giudici, l’omessa dichiarazione di una circostanza rilevante concorre alla valutazione sull’affidabilità dell’operatore economico insieme al fatto non dichiarato, soprattutto quando l’informazione non sia autonomamente ricavabile dal fascicolo virtuale.

La sentenza afferma però con chiarezza che:

“L’omissione dichiarativa non costituisce una fattispecie a immediata efficacia espulsiva”.

Non esiste, quindi, un automatismo tra incompletezza dichiarativa ed esclusione. La stazione appaltante deve svolgere un’istruttoria e formulare un giudizio discrezionale sulla complessiva affidabilità del concorrente. Nel caso esaminato, il RUP aveva valutato anche le informazioni false o fuorvianti fornite con il DGUE. La motivazione della conferma dell’aggiudicazione non si era limitata alla vicenda penale, ma aveva considerato il comportamento dichiarativo dell’impresa e le misure correttive adottate.

Grave illecito professionale: cosa cambia con il nuovo Codice

Il Consiglio di Stato evidenzia la differenza tra il D.Lgs. 50/2016 e il D.Lgs. 36/2023. Nel precedente Codice, il grave illecito professionale costituiva una fattispecie aperta, idonea a comprendere ogni circostanza potenzialmente incidente sull’affidabilità dell’impresa.

L’art. 98 del nuovo Codice delimita invece in modo più preciso:

le fattispecie rilevanti;
i soggetti coinvolti;
i mezzi di prova utilizzabili;
i criteri di valutazione e motivazione.

La stazione appaltante non può quindi creare ulteriori cause di esclusione attraverso un’applicazione indiscriminata del proprio potere discrezionale.

La sentenza precisa inoltre che, di regola, i fatti riferibili alle persone fisiche non si trasferiscono automaticamente all’operatore economico. Il cosiddetto “contagio” opera soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 98, comma 3, lettere g) e h).

Il valore delle misure di self-cleaning

Nel caso concreto, l’aggiudicataria aveva:

rimosso immediatamente dal ruolo aziendale il soggetto coinvolto;
adottato un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e un codice etico;
verificato le proprie procedure interne nel settore interessato dalle contestazioni.

La stazione appaltante aveva ritenuto tali interventi idonei a dimostrare l’affidabilità dell’impresa.

Il giudice amministrativo può censurare questa valutazione solo in presenza di travisamento dei fatti, gravi carenze motivazionali o manifesta irragionevolezza. Nessuno di questi vizi è stato riscontrato.

 

Approfondimenti

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