Offerta di gestione informativa: cos’è l’OGIBIM

Offerta di gestione informativa: cos’è l’OGIBIM

Cos’è l’offerta di gestione informativa (OGI) BIM secondo il nuovo codice dei contratti pubblici e a cosa serve

L’offerta di gestione informativa (OGI) è uno dei documenti principali nelle procedure di affidamento che prevedono l’adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, comunemente ricondotti alla metodologia BIM.

Dal 1° gennaio 2025 il Codice dei contratti pubblici prevede l’adozione obbligatoria di tali metodi e strumenti per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti quando la stima del costo presunto dei lavori supera 2 milioni di euro. Per gli interventi sugli edifici soggetti alla disciplina dei beni culturali richiamati dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, il Codice rinvia invece alla soglia prevista dall’art. 14, comma 1, lett. a). Sono esclusi, in linea generale, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo che riguardino opere già realizzate adottando tali metodi e strumenti.

Offerta di gestione informativa BIM: cos’è

L’offerta di gestione informativa è il documento con cui il concorrente spiega, già in sede di gara, come intende soddisfare i requisiti informativi stabiliti dalla stazione appaltante nel capitolato informativo. Il riferimento normativo è l’Allegato I.9, art. 1, comma 10, del D.Lgs. 36/2023.

La disciplina è stata resa molto più puntuale dal correttivo. Nei casi di affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i concorrenti presentano infatti anche l’OGI in risposta alle prescrizioni del capitolato informativo. Il Codice specifica oggi che l’offerta di gestione informativa è redatta dal candidato al momento dell’offerta e deve:

strutturare temporalmente e sistemicamente i flussi informativi della catena di fornitura dell’appaltatore o del concessionario;
illustrare le interazioni tra tali flussi e i processi informativi e decisionali dell’organizzazione;
descrivere il loro funzionamento all’interno dell’ambiente di condivisione dei dati (ACDat);
rappresentare la configurazione organizzativa e strumentale degli operatori;
precisare le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti.

L’OGI non è quindi una semplice dichiarazione sulla disponibilità di software BIM o sulla presenza di specialisti qualificati. È una vera proposta organizzativa per la gestione digitale dell’appalto, attraverso la quale il concorrente dimostra come intende governare dati, modelli, documenti, responsabilità e flussi informativi.

Offerta di gestione informativa e capitolato informativo

Il rapporto tra capitolato informativo (CI) e offerta di gestione informativa (OGI) può essere sintetizzato in modo semplice:

il capitolato informativo contiene la domanda informativa della stazione appaltante;
l’OGI contiene la risposta del concorrente.

Per gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, la stazione appaltante o l’ente concedente predispone un capitolato informativo da allegare alla documentazione di gara.

Il Capitolato Informativo deve definire almeno i requisiti informativi strategici, i livelli di fabbisogno informativo, le modalità di produzione, gestione, trasmissione e archiviazione dei contenuti e le caratteristiche dell’ambiente di condivisione dei dati, comprese le condizioni di accesso, sicurezza, riservatezza e interoperabilità.

In caso di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, anche il Documento di indirizzo alla progettazione contiene il capitolato informativo, redatto dal coordinatore dei flussi informativi previsto dall’Allegato I.9.

Il concorrente deve quindi costruire l’OGI seguendo la struttura e soprattutto i requisiti effettivamente richiesti nel CI, evitando risposte generiche o standardizzate.

A cosa serve l’OGI

L’offerta di gestione informativa permette alla stazione appaltante di verificare, prima dell’aggiudicazione, se il concorrente dispone di un’organizzazione adeguata alla gestione informativa digitale dell’intervento. In particolare, attraverso l’OGI è possibile valutare:

l’organizzazione del team;
la distribuzione delle responsabilità;
i processi di produzione, verifica, approvazione e condivisione delle informazioni;
l’utilizzo dell’ACDat;
l’interoperabilità tra applicazioni e formati;
i flussi informativi tra affidatario, filiera e stazione appaltante;
le modalità di controllo e coordinamento dei modelli;
la capacità di rispettare i livelli di fabbisogno informativo richiesti dal committente.

L’OGI assume quindi anche una funzione di valutazione della maturità organizzativa e digitale dell’operatore economico.

OGI, capitolato informativo e piano di gestione informativa: le differenze

I tre documenti intervengono in momenti diversi del processo.

Documento
Chi lo redige
Quando
Funzione

Capitolato informativo (CI)
Stazione appaltante/ente concedente
Prima della gara
Definisce requisiti, obiettivi e regole della gestione informativa

Offerta di gestione informativa (OGI)
Concorrente
In sede di offerta
Spiega come il concorrente intende soddisfare il CI

Piano di gestione informativa (pGI)
Aggiudicatario
Dopo l’aggiudicazione
Traduce e approfondisce operativamente l’OGI durante l’esecuzione

L’Allegato I.9 chiarisce inoltre che il piano di gestione informativa è redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’OGI e viene sottoposto alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione. In caso di consegna dei lavori o avvio dell’esecuzione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, commi 8 e 9, la stazione appaltante può richiederne la consegna anche prima della stipula del contratto.

L’OGI non termina quindi la propria funzione con l’aggiudicazione: costituisce la base sulla quale viene sviluppato il successivo piano di gestione informativa.

Come strutturare un’offerta di gestione informativa

Il Codice non impone uno schema rigido e universalmente valido dell’OGI. La struttura deve essere costruita soprattutto in funzione del capitolato informativo della singola procedura.

Operativamente può essere utile articolare il documento in quattro macro-sezioni:

premesse e riferimenti alla procedura;
riferimenti normativi e documentali;
sezione tecnica;
sezione gestionale e organizzativa.

Questa articolazione non costituisce uno schema obbligatorio previsto dal Codice, ma può aiutare a rendere immediatamente verificabile la corrispondenza tra ogni requisito del CI e la soluzione proposta dal concorrente.

Offerta di gestione informativa: la sezione tecnica

La sezione tecnica può descrivere, in relazione a quanto richiesto dal capitolato informativo:

infrastrutture hardware e software impiegate;
applicazioni utilizzate per la produzione, il coordinamento e la verifica dei modelli;
formati di scambio;
procedure di interoperabilità;
modalità di accesso e utilizzo dell’ACDat;
regole di denominazione, classificazione e organizzazione dei contenuti;
sistemi di sicurezza e protezione dei dati;
modalità di archiviazione e conservazione;
procedure di controllo della qualità e coerenza delle informazioni.

Un aspetto particolarmente importante è l’interoperabilità. L’Allegato I.9 stabilisce che i dati devono essere fruibili mediante formati aperti non proprietari e standardizzati, evitando che l’utilizzo delle informazioni sia subordinato in modo esclusivo ad una specifica applicazione tecnologica. La documentazione di gara e il capitolato informativo devono inoltre fare riferimento alle norme tecniche europee, internazionali e nazionali secondo l’ordine indicato dall’Allegato I.9.

Offerta di gestione informativa: la sezione gestionale

La parte gestionale rappresenta uno degli elementi più importanti dell’OGI perché deve illustrare concretamente chi produce cosa, quando, con quali responsabilità e attraverso quali flussi di approvazione e condivisione.

È opportuno specificare:

obiettivi e usi dei modelli informativi;
organizzazione della commessa;
ruoli e responsabilità;
rapporti tra affidatario e catena di fornitura;
modalità di coordinamento interdisciplinare;
flussi di approvazione dei contenuti;
procedure di verifica delle interferenze e delle incoerenze informative;
modalità di produzione e aggiornamento dei modelli;
gestione dei tempi e dei costi quando richiesta;
modalità di consegna dei contenuti informativi;
procedure di comunicazione e condivisione attraverso l’ACDat.

La centralità dei flussi e delle responsabilità è oggi espressamente indicata nel nuovo comma 10 dell’Allegato I.9 e dovrebbe quindi emergere con chiarezza nell’OGI.

L’ambiente di condivisione dei dati nell’OGI

L’ACDat non è semplicemente uno spazio cloud per caricare file. Il Codice lo definisce come un ecosistema digitale di piattaforme interoperabili nel quale i dati relativi all’intervento vengono raccolti, organizzati e condivisi mediante specifici flussi di lavoro.

L’ambiente deve assicurare, tra l’altro, sicurezza degli accessi, tracciabilità delle modifiche, successione storica delle variazioni, conservazione e accessibilità del patrimonio informativo, attribuzione delle responsabilità e tutela della proprietà intellettuale.

L’OGI deve quindi spiegare come l’organizzazione dell’offerente intende inserirsi concretamente nell’ACDat predisposto o disciplinato dalla stazione appaltante.

Offerta di gestione informativa secondo il Codice appalti

Per gli affidamenti dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria la stazione appaltante predispone il capitolato informativo; per le procedure di affidamento di lavori con progetto esecutivo o mediante appalto integrato, il capitolato informativo deve essere coerente con il livello di progettazione posto a base di gara.

Per tali affidamenti l’Allegato I.9 prevede, in particolare, che:

la documentazione di gara sia resa disponibile attraverso l’ambiente di condivisione dei dati, con formati digitali coerenti con il capitolato informativo;
nelle procedure aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa i concorrenti presentino l’OGI;
l’OGI illustri flussi informativi, organizzazione, strumenti, interazioni e responsabilità;
l’aggiudicatario sviluppi successivamente il piano di gestione informativa sulla base dell’offerta presentata;
la consegna dei contenuti informativi avvenga mediante l’ACDat;
l’affidatario assicuri il coordinamento della gestione informativa digitale nel rispetto del CI e del piano di gestione informativa.

Perché l’OGI è diventata ancora più importante

Con le modifiche introdotte al Codice, l’OGI non può più essere trattata come un allegato BIM prevalentemente descrittivo.

Il legislatore richiede ora espressamente che il concorrente rappresenti l’organizzazione concreta dei processi informativi, la catena di fornitura, le interazioni decisionali, gli strumenti utilizzati e le responsabilità.

Per tecnici e imprese significa che una buona OGI deve partire da un’analisi puntuale del capitolato informativo e trasformare ogni requisito della stazione appaltante in una soluzione verificabile, coerente e attuabile.

In altre parole, non basta dichiarare di “lavorare in BIM”: occorre spiegare come sarà gestita l’informazione lungo tutto il processo.

Appalti BIM: l’Offerta di Gestione Informativa è obbligatoria?
Consiglio di Stato 6834/2026

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6834/2026, chiarisce che l’OGI non può essere richiesta se non prevista dalla disciplina applicabile e dalla lex specialis. L’obbligo BIM presuppone inoltre che la stazione appaltante abbia adottato preventivamente le necessarie misure organizzative. Nel caso esaminato, il disciplinare non qualificava l’OGI come requisito di gara né come elemento essenziale dell’offerta tecnica. La sentenza non esclude l’obbligatorietà dell’OGI nei casi previsti dall’Allegato I.9, ma ne ribadisce la necessaria previsione negli atti di gara. Leggi l’approfondimento dedicato alla sentenza.

Offerta di gestione informativa – le FAQ

Chi redige l’offerta di gestione informativa?

L’OGI è redatta dal concorrente in sede di offerta, in risposta ai requisiti informativi definiti dalla stazione appaltante nel capitolato informativo, secondo l’Allegato I.9, art. 1, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

L’OGI e il BIM Execution Plan sono la stessa cosa?

Nel sistema del Codice italiano è opportuno utilizzare la terminologia normativa CI-OGI-pGI. L’OGI è presentata in gara; il pGI viene successivamente redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’OGI.

L’OGI deve indicare i software BIM utilizzati?

Può farlo quando richiesto dal CI, ma il semplice elenco dei software non è sufficiente: l’OGI deve soprattutto descrivere flussi, organizzazione, interoperabilità, responsabilità e processi informativi.

Il pGI può modificare l’OGI?

Il pGI sviluppa operativamente l’OGI e può essere aggiornato durante l’esecuzione. Deve tuttavia rimanere coerente con gli obblighi contrattuali e con i requisiti del capitolato informativo.

Qual è la soglia BIM nel 2026?

Per le opere ordinarie l’art. 43 indica una stima del costo presunto dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Per gli edifici culturali richiamati dalla norma vale la soglia dell’art. 14, comma 1, lett. a), pari a 5.404.000 euro nel 2026-2027.

 

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