Offerta anomala e PEF: le stime devono essere dimostrate

Offerta anomala e PEF: le stime devono essere dimostrate

Offerta anomala e PEF: il TAR Lazio chiarisce quando le stime economiche devono essere supportate da dati verificabili per dimostrare la sostenibilità del PEF

Nella verifica dell’offerta anomala non basta affermare che determinate entrate sono realistiche sulla base dell’esperienza aziendale. Se la sostenibilità dell’offerta dipende in misura rilevante da ricavi futuri e incerti, le relative stime devono essere supportate da dati verificabili, criteri di calcolo oggettivi ed elementi statistici.

È questo il punto centrale della sentenza n. 14820/2026 del TAR Lazio, relativa ad una concessione quinquennale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.

Il caso

La procedura riguardava l’affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva di IMU, TARI, sanzioni per violazioni del Codice della strada ed entrate patrimoniali e non patrimoniali.

Il valore presunto della concessione era stato determinato assumendo una percentuale storica di riscossione del 35% e un aggio a base di gara dell’11%.

La società ricorrente si era inizialmente classificata prima, ma la stazione appaltante aveva successivamente avviato la verifica di anomalia nei confronti di tutti i concorrenti, pur senza il superamento delle soglie previste dal disciplinare.

Nel proprio piano economico-finanziario la società aveva stimato 609.937,50 euro di ricavi complessivi, di cui:

135.327,50 euro derivanti dall’aggio;
51.870 euro per spese postali e di notifica;
422.740 euro per rimborsi collegati alle procedure cautelari ed esecutive.

La previsione di quest’ultima voce presupponeva l’attivazione di circa 8.500 procedure nell’arco dei cinque anni.

La stazione appaltante ha considerato il PEF non sufficientemente affidabile e ha escluso l’operatore.

I motivi del ricorso

Secondo la ricorrente, la verifica non avrebbe dovuto essere avviata in assenza del superamento delle soglie previste dalla disciplina di gara e di specifici elementi sintomatici dell’anomalia.

La società contestava inoltre il giudizio di inattendibilità dei ricavi derivanti dalle procedure esecutive, sostenendo di aver utilizzato la propria esperienza professionale e dati aziendali maturati nella gestione di commesse analoghe.

Veniva infine contestata la presunta incompatibilità tra l’offerta tecnica, orientata anche al recupero collaborativo e stragiudiziale, e il PEF, che attribuiva un peso significativo alle procedure cautelari ed esecutive.

Verifica di anomalia anche senza il superamento delle soglie

Il TAR respinge le censure. L’art. 110 del D.Lgs. 36/2023 riconosce alla stazione appaltante un ampio margine di valutazione nell’attivazione della verifica facoltativa, in presenza di elementi specifici che facciano apparire l’offerta anormalmente bassa.

Nel caso esaminato, inoltre, il disciplinare consentiva espressamente di procedere alla verifica anche sulla base di elementi ulteriori rispetto alle soglie matematiche.

L’elemento concreto era rappresentato dalla misura degli aggi offerti. La Commissione aveva infatti ritenuto necessario chiedere spiegazioni a tutti i partecipanti proprio «a fronte dell’aggio proposto».

Per il TAR, quando il possibile fattore di criticità riguarda una componente comune alle diverse offerte, è coerente estendere l’istruttoria a tutti i concorrenti.

PEF: non basta dichiarare che una previsione è attendibile

Il passaggio più importante riguarda la sostenibilità economica dell’offerta.

La ricorrente aveva offerto un aggio dell’1,90%, riducendo fortemente la principale fonte ordinaria di remunerazione della concessione. Oltre due terzi dei ricavi previsti dipendevano invece dai rimborsi connessi alle procedure cautelari ed esecutive.

Il TAR non contesta la possibilità di conseguire tali ricavi. Ciò che manca è la dimostrazione del percorso seguito per stimare 8.500 procedure su 24.700 posizioni complessivamente previste.

Le giustificazioni facevano riferimento all’esperienza ultratrentennale dell’impresa e a indicatori aziendali, ma non indicavano dati storici concreti, percentuali di successo, rapporti tra posizioni affidate e procedure effettivamente attivate o altri parametri verificabili.

Il TAR evidenzia così che

«la credibilità della previsione economica […] non viene effettivamente dimostrata mediante dati verificabili, criteri di calcolo oggettivi o elementi statistici».

Nemmeno il tasso di riscossione del 35% previsto dagli atti di gara era sufficiente: quel valore riguardava tutte le modalità di recupero, comprese attività bonarie e stragiudiziali, e non consentiva di ricavare automaticamente il numero delle procedure esecutive.

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato all’offerta anomala nel D.Lgs. 36/2023. Nella predisposizione dell’offerta è fondamentale verificare con attenzione costi, lavorazioni e incidenza delle diverse voci economiche. Con il software contabilità lavori puoi elaborare computi metrici e stime dei costi, organizzando in modo strutturato i dati economici utili alla formulazione e alla verifica dell’offerta.

 

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