Obbligo FER negli edifici, la Lombardia alza l’asticella: nuove soglie dal 2027
Requisiti più severi rispetto alla disciplina nazionale, sia per la copertura dei fabbisogni termici sia, in alcuni casi, per la potenza elettrica rinnovabile da installare
Con la DGR n. XII/6153 dell’11 maggio 2026, la Regione Lombardia interviene sugli obblighi FER nella progettazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti e interventi sugli impianti termici.
Attuando l’articolo 7 della legge regionale 11/2025 ed esercitando la facoltà riconosciuta alle Regioni dall’articolo 26, comma 7, del d.lgs. 199/2021 di incrementare i valori minimi previsti dall’Allegato III, il provvedimento stabilisce dal 1° gennaio 2027 importanti maggiorazioni delle quote obbligatorie di installazione di impianti a fonti rinnovabili.
La cornice nazionale: cosa prevede il d.lgs. 199/2021
Il punto di partenza resta l’articolo 26 del d.lgs. 199/2021. La norma nazionale stabilisce che i progetti relativi a edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti e interventi di ristrutturazione di impianti termici debbano prevedere, quando tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile, l’utilizzo di fonti rinnovabili per coprire i consumi di calore, elettricità e raffrescamento, secondo i principi minimi dell’Allegato III.
Le soglie nazionali sono:
Intervento
Obbligo FER nazionale
Nuova costruzione
60% dei consumi per acqua calda sanitaria e 60% della somma dei consumi per ACS, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva
Ristrutturazione importante di primo livello
40% dei consumi per ACS e 40% della somma ACS + climatizzazione invernale + climatizzazione estiva
Ristrutturazione importante di secondo livello
15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva
Ristrutturazione dell’impianto termico
15% della somma dei consumi per climatizzazione invernale ed estiva
Edifici pubblici
maggiorazione di 5 punti percentuali sugli obblighi percentuali
Potenza elettrica da FER
formula P = K x S, con K = 0,025 per edifici esistenti e K = 0,05 per edifici di nuova costruzione
Per la potenza elettrica, la formula nazionale è P = K x S, dove P è la potenza in kW degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, K è il coefficiente applicabile e S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, cioè la proiezione al suolo della sagoma dell’edificio. Le pertinenze non si conteggiano nella superficie S, ma possono ospitare gli impianti. L’obbligo non si applica se l’edificio è collegato a una rete efficiente di teleriscaldamento o teleraffrescamento che copra l’intero fabbisogno termico interessato.
Le nuove soglie regionali dal 1° gennaio 2027
Dal 1° gennaio 2027, gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico degli edifici con fonti rinnovabili si applicheranno in Lombardia secondo l’Allegato A della DGR. Le modifiche principali riguardano le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello.
Per gli edifici di nuova costruzione, comprese le ristrutturazioni che prevedono la totale demolizione e ricostruzione, la quota sale dal 60% nazionale al 65%. La copertura del 65% riguarda sia i consumi per la produzione di acqua calda sanitaria sia la somma dei consumi per ACS, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva.
Per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti di primo livello, la Lombardia porta la quota al 50%: sia per i consumi destinati alla produzione di acqua calda sanitaria sia per la somma dei consumi relativi ad ACS, climatizzazione invernale e climatizzazione estiva. La DGR precisa che tale valore era già previsto dalla precedente disciplina regionale.
Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello e per gli interventi di ristrutturazione dell’impianto termico, resta l’obbligo del 15% della somma dei consumi previsti per climatizzazione invernale ed estiva, ove tecnicamente possibile.
Le maggiorazioni per gli edifici pubblici
Per gli edifici pubblici la DGR conferma un meccanismo di maggiorazione ulteriore. Gli obblighi percentuali di copertura del fabbisogno energetico indicati nell’Allegato A sono aumentati di 5 punti percentuali. In pratica, le nuove soglie regionali diventano:
Tipologia di intervento
Edifici privati
Edifici pubblici
Nuova costruzione / demolizione e ricostruzione
65%
70%
Ristrutturazione importante di primo livello
50%
55%
Ristrutturazione importante di secondo livello
15%
20%
Ristrutturazione dell’impianto termico
15%
20%
Per gli obblighi di potenza elettrica da fonti rinnovabili, gli edifici pubblici sono invece soggetti a un incremento del 10% rispetto alla potenza risultante dall’applicazione della formula prevista dall’Allegato III.
Potenza elettrica FER: i nuovi coefficienti lombardi per vendita, logistica e data center
La parte più mirata del provvedimento riguarda la potenza elettrica rinnovabile da installare sopra o all’interno dell’edificio, oppure nelle relative pertinenze. La regola generale nazionale, come visto, resta la formula P = K x S. La Lombardia, però, introduce coefficienti K più elevati per alcune categorie di edifici, in particolare grandi strutture di vendita, piattaforme logistiche e centri dati.
Il valore di K deve essere pari a 0,06 nei casi di nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di:
grandi strutture di vendita di cui all’articolo 9 del d.lgs. 114/1998;
piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili con superficie operativa inferiore o uguale a 3 ettari.
Il valore di K deve essere pari o maggiore a 0,08 nei casi di nuova costruzione o ampliamento, di qualsiasi entità, di:
piattaforme logistiche non intermodali, depositi di merci o veicoli, centri di magazzinaggio generale e simili con superficie operativa superiore a 3 ettari;
centri dati di cui agli articoli 1 e 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato UE 2024/1364.
Nel caso di ampliamento, il coefficiente K maggiorato si applica alla sola proiezione al suolo della porzione ampliata.
L’effetto pratico è significativo. Su un edificio di nuova costruzione con superficie in pianta di 10.000 m², la regola nazionale ordinaria con K = 0,05 comporterebbe 500 kW di potenza FER. Con K = 0,06 l’obbligo salirebbe a 600 kW; con K = 0,08 arriverebbe a 800 kW. Se l’edificio è pubblico, alla potenza risultante si applica poi l’incremento del 10%.
Biomassa legnosa: ammessa, ma con requisiti ambientali
La legge regionale sul clima prevede che gli obblighi di copertura del fabbisogno energetico possano essere assolti anche mediante biomassa legnosa, ma nel rispetto dei requisiti ambientali ed emissivi stabiliti dalla Giunta regionale. La DGR richiama in particolare la disciplina regionale che consente l’utilizzo di impianti alimentati a biomassa a condizione che rispettino i requisiti emissivi e impiantistici approvati con precedenti deliberazioni regionali.
La scelta è collegata alla valorizzazione delle filiere bosco-legno della Lombardia, ma resta inserita nel quadro delle politiche regionali sulla qualità dell’aria. Il d.lgs. 199/2021 consente infatti alle Regioni non solo di innalzare i valori minimi, ma anche di orientare il rispetto degli obblighi verso impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse quando ciò sia necessario per il raggiungimento e il mantenimento dei valori di qualità dell’aria.
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Per i tecnici chiamati ad applicare le nuove soglie regionali, la verifica degli obblighi FER diventa quindi un passaggio ancora più delicato della progettazione energetica. In questo contesto può essere utile un software per prestazioni energetiche, Legge 10, APE e diagnosi energetica, che integra anche le verifiche delle quote di copertura obbligatoria da fonti rinnovabili aggiornate al d.lgs. 5/2026.
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