Migliorie nelle gare OEPV: le firma il geometra o l’ingegnere?
Offerta tecnica firmata dal geometra: quando le migliorie non richiedono la firma dell’ingegnere e quando serve invece il progettista
Se le proposte migliorative non costituiscono un nuovo progetto e non comportano calcoli strutturali o specialistici, la firma del geometra può essere sufficiente. Il TAR distingue tra miglioria e vera attività progettuale.
Chi deve firmare gli elaborati dell’offerta tecnica quando una gara riguarda opere idrauliche o impiantistiche? È sempre necessaria la sottoscrizione di un ingegnere oppure alcune proposte migliorative possono essere elaborate anche da un geometra? Il TAR Campania affronta la questione nella sentenza n. 5280/2026, relativa a una gara aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Al centro del contenzioso vi sono alcune migliorie riguardanti una rete fognaria, sottoscritte da un geometra anziché da un ingegnere.
Per il TAR, il punto decisivo non è soltanto la categoria dell’opera interessata, ma soprattutto la natura effettiva degli elaborati presentati in gara: descrivere una miglioria non equivale necessariamente a redigere un nuovo progetto esecutivo.
Il caso
La seconda classificata impugnava l’aggiudicazione sostenendo, tra le altre cose, che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria dovesse essere dichiarata nulla o comunque esclusa perché sottoscritta da un geometra. Il disciplinare stabiliva infatti che gli elaborati progettuali e dattiloscritti dell’offerta tecnica dovessero essere sottoscritti, a pena di esclusione, da tecnici abilitati e iscritti all’Albo, nel rispetto delle rispettive competenze professionali.
Secondo la ricorrente, le soluzioni presentate riguardavano interventi su opere fognarie ed elettriche che avrebbero richiesto le competenze professionali proprie dell’ingegnere. Le proposte, inoltre, non sarebbero state semplici migliorie, ma vere e proprie varianti in ampliamento alle infrastrutture previste dal progetto posto a base di gara.
Tra gli interventi contestati figuravano l’estensione della rete fognaria mediante nuovi tratti, la sostituzione di un collettore e la realizzazione di una nuova linea elettrica.
Geometra o ingegnere: conta il contenuto effettivo dell’offerta
Il TAR parte dalle norme sulle competenze professionali. Il R.D. 2537/1925 individua le attività riservate alla professione di ingegnere, mentre il R.D. 274/1929 disciplina il campo di attività del geometra. Il Collegio, tuttavia, esclude che da queste disposizioni possa derivare automaticamente l’invalidità di qualsiasi proposta riguardante un’opera idraulica firmata da un geometra.
Il criterio decisivo è diverso: occorre verificare se l’elaborato costituisca effettivamente attività di progettazione riservata oppure si limiti a rappresentare una soluzione migliorativa dell’opera già progettata. Secondo il TAR, la competenza del geometra può sussistere quando il professionista non elabora un nuovo progetto e non effettua calcoli statici, strutturali o specialistici, ma prospetta miglioramenti prestazionali rispetto al progetto posto a base di gara.
Nel caso esaminato, le soluzioni offerte non contenevano nuovi calcoli. Erano integrazioni finalizzate a incrementare funzionalità, durabilità e manutenibilità dell’opera, senza modificare l’impostazione tecnica originaria.
Il geometra aveva sottoscritto la “descrizione del progetto”, gli elaborati grafici e l’elenco prezzi, senza elaborare calcoli propriamente ingegneristici.
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Le migliorie non sono un nuovo progetto esecutivo
Il passaggio più significativo della sentenza riguarda la distinzione tra la proposta formulata in gara e la successiva progettazione necessaria per realizzarla.
Il TAR richiama l’orientamento secondo cui le migliorie inserite nell’offerta tecnica non costituiscono, di per sé, un autonomo elaborato progettuale. La loro descrizione serve alla commissione per valutare l’offerta. Se, dopo l’aggiudicazione, per recepire le migliorie diventa necessario modificare o integrare il progetto esecutivo, sarà in quella fase che dovrà intervenire il professionista dotato della specifica competenza prevista dall’ordinamento.
Di conseguenza, non è automaticamente necessario che la descrizione delle migliorie contenuta nell’offerta sia sottoscritta da un ingegnere quando non incorpora già una vera progettazione specialistica.
Migliorie o varianti?
Il TAR respinge anche la tesi secondo cui gli interventi proposti avrebbero costituito varianti strutturali non consentite. La lex specialis ammetteva espressamente “interventi migliorativi progettuali”, compresa la sostituzione o integrazione di tratti collegati al collettore e soluzioni migliorative delle caratteristiche impiantistiche.
Gli interventi dell’aggiudicataria rientravano quindi nelle possibilità già previste dalla documentazione di gara e non configuravano un nuovo progetto alternativo rispetto a quello posto a base della procedura.
Anche il punteggio sulla manutenzione resta discrezionale
La ricorrente contestava infine il punteggio relativo ai servizi successivi di assistenza e manutenzione, sostenendo che avrebbe dovuto essere attribuito in maniera matematica e proporzionale alla durata della garanzia offerta. Il TAR respinge anche questa censura. Il disciplinare non prevedeva un criterio puramente quantitativo: la commissione poteva quindi considerare anche qualità del programma manutentivo, modalità del servizio, fattibilità e credibilità dell’impegno assunto.
Trasformare il criterio in una formula direttamente proporzionale alla durata avrebbe modificato la stessa disciplina di gara e azzerato la discrezionalità tecnica della commissione.
La decisione del TAR
Il TAR respinge integralmente il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale, compensando le spese.
Il principio che emerge è particolarmente rilevante nelle gare OEPV: non basta che una miglioria riguardi un’opera normalmente appartenente alla competenza dell’ingegnere per rendere obbligatoria la sua firma sull’offerta tecnica. Occorre verificare se l’elaborato comporti realmente attività progettuale, calcoli o modifiche tecniche riservate.
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