L’utilizzo autonomo di un’attrezzatura senza formazione esonera il datore di lavoro dalle responsabilità?
La Cassazione chiarisce che l’assenza di prescrizioni ASL non blocca il processo penale e ribadisce l’obbligo inderogabile di formazione per l’uso di attrezzature
La sentenza n. 13327/2026 affronta un caso apparentemente semplice ma estremamente ricorrente nella pratica: un lavoratore utilizza un carrello elevatore senza aver ricevuto formazione adeguata e il datore di lavoro viene condannato per violazione dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008.
La vicenda riguarda un datore di lavoro accusato di non aver garantito un’adeguata formazione e addestramento a un lavoratore incaricato dell’uso di un carrello elevatore, in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il lavoratore aveva utilizzato l’attrezzatura senza possedere le necessarie competenze, determinando la contestazione della violazione prevenzionistica.
A seguito della condanna nei precedenti gradi di giudizio, la difesa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo, da un lato, l’improcedibilità dell’azione penale per mancata attivazione della procedura amministrativa prevista dal D.Lgs. 758/1994 e, dall’altro, l’assenza di responsabilità del datore di lavoro per via della condotta autonoma del lavoratore, oltre a contestare la quantificazione della pena.
Il quadro normativo di riferimento
La vicenda si inserisce nel perimetro dell’art. 71 del D.Lgs. 81/2008, che disciplina l’uso delle attrezzature di lavoro. In particolare, il comma 7 impone al datore di lavoro di assicurare che i lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici.
A questa disciplina si affianca quella prevista dal D.Lgs. 758/1994, richiamata dall’art. 301 del Testo Unico Sicurezza, che introduce una procedura amministrativa finalizzata all’estinzione delle contravvenzioni. Tale procedura prevede che l’organo di vigilanza impartisca prescrizioni per eliminare la violazione, consentendo al contravventore di regolarizzare la propria posizione ed estinguere il reato mediante pagamento in sede amministrativa.
La procedura amministrativa non blocca il processo penale
La questione principale affrontata dalla Cassazione riguarda la presunta improcedibilità dell’azione penale in assenza di prescrizioni da parte dell’ASL. La difesa sosteneva che, non essendo stata attivata la procedura ex D.Lgs. 758/1994, il giudice avrebbe dovuto dichiarare il non luogo a procedere.
La Corte respinge questa impostazione con un ragionamento articolato, fondato su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Viene chiarito che la procedura amministrativa ha una funzione deflattiva e premiale, ma non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione penale. L’eventuale omissione da parte dell’organo di vigilanza non può quindi incidere sul potere-dovere del pubblico ministero di esercitare l’azione penale, in coerenza con il principio costituzionale di obbligatorietà sancito dall’art. 112 Cost.
La sentenza richiama numerosi precedenti, anche recenti e si pone in continuità con le pronunce della Corte costituzionale che, seppur in materia ambientale, hanno affermato principi analoghi. Il passaggio è rilevante perché elimina definitivamente uno dei principali argomenti difensivi utilizzati nei procedimenti per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
La formazione come obbligo sostanziale e non formale
Accanto al profilo procedurale, la Corte affronta il tema sostanziale della responsabilità del datore di lavoro per mancata formazione. Il caso concreto riguarda l’utilizzo di un carrello elevatore, attrezzatura che richiede una specifica abilitazione e un addestramento pratico.
La Cassazione ribadisce che l’obbligo di formazione non può essere interpretato in senso meramente formale o documentale. Non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un percorso formativo astratto, ma è necessario garantire che il lavoratore sia effettivamente in grado di utilizzare l’attrezzatura in sicurezza. L’addestramento deve quindi essere reale, concreto e adeguato ai rischi specifici.
In questo senso, la violazione dell’obbligo formativo si configura come una responsabilità diretta del datore di lavoro, indipendentemente dal verificarsi di un infortunio, essendo sufficiente l’esposizione al rischio.
Il comportamento del lavoratore e il nesso di responsabilità
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il tentativo difensivo di attribuire l’evento a una iniziativa autonoma del lavoratore. Secondo la difesa, il lavoratore avrebbe utilizzato il muletto senza autorizzazione, interrompendo così il nesso causale.
La Corte respinge questa tesi con un principio ormai consolidato nella giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro: il comportamento del lavoratore può escludere la responsabilità del datore solo se presenta caratteri di abnormità, imprevedibilità ed eccezionalità tali da porsi al di fuori del processo lavorativo. Nel caso di specie, l’utilizzo di un’attrezzatura presente in azienda non è considerato un comportamento abnorme, ma al contrario rientra tra i rischi tipici che il datore è chiamato a prevenire.
Anzi, la Corte evidenzia un passaggio logico particolarmente significativo: sostenere che il lavoratore ha agito autonomamente equivale, di fatto, ad ammettere che non era stato adeguatamente formato e controllato.
Questo rafforza ulteriormente l’impostazione secondo cui la sicurezza deve essere organizzata ex ante, attraverso formazione e vigilanza e non può essere rimessa al comportamento individuale del lavoratore.
Per approfondire, leggi anche:
Formazione sicurezza sul lavoro: obblighi e adempimenti
Art. 73 Informazione, formazione e addestramento
In questo contesto, strumenti come il software specializzato in sicurezza sul lavoro diventano essenziali per trasformare gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 in processi concreti e verificabili, evitando approcci solo formali alla prevenzione.
Fonte: Read More
