Lombardia: le scadenze antincendio per le scuole si applicano anche agli enti di formazione
Recepito il D.M. 31/03/026 sulle prescrizioni antincendio per edifici scolastici e locali adibiti a scuola. Effetti sul mantenimento dell’accreditamento per gli enti che non rispettano le scadenze
Con la D.G.R. 18 maggio 2026, n. XII/6181, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 21 del 21 maggio 2026, la Giunta regionale ha recepito il D.M. 31/03/2026, recante le “Prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuola”.
Il provvedimento assume particolare rilievo perché estende espressamente tali disposizioni anche agli enti accreditati in Regione Lombardia per l’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro.
Cosa ha previsto il D.M. 31/03/2026
Il D.M. 31/03/2026 ha definito un quadro nazionale per l’adeguamento progressivo degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola alla normativa antincendio. Il decreto prevede tempi differenziati, misure gestionali transitorie e obblighi documentali da rispettare fino al completamento degli interventi.
La Regione Lombardia, con la D.G.R. n. XII/6181/2026, recepisce integralmente tali disposizioni e le coordina con la disciplina regionale dell’accreditamento. In particolare, il provvedimento aggiorna quanto già previsto dalla D.G.R. 4573/2025, che aveva introdotto misure transitorie in attesa dell’adozione del decreto ministeriale.
La Regione chiarisce che gli spazi utilizzati per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro rientrano nella definizione di luogo di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Da qui discende l’applicazione degli obblighi di sicurezza e prevenzione incendi anche a tali sedi, nei casi in cui rientrino nel campo di applicazione della normativa vigente.
A chi si applicano le nuove disposizioni
Le nuove regole riguardano gli enti accreditati ai sensi della D.G.R. 6696/2022 per l’erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale e di servizi al lavoro. Sono quindi interessate le sedi formative, le aule, i laboratori, gli spazi utilizzati per attività di orientamento, accompagnamento al lavoro e servizi connessi.
La disciplina si applica in particolare alle sedi non ancora pienamente adeguate alla normativa antincendio. Per tali strutture vengono fissati obblighi progressivi, una prima scadenza per l’attuazione delle misure essenziali e un termine finale per il completo adeguamento.
Il provvedimento conferma inoltre che restano ferme le altre disposizioni già previste dalla D.G.R. 4573/2025, con particolare riferimento al termine ultimo per l’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi e all’obbligo di individuare una sede temporanea qualora l’attività non possa proseguire nei locali non adeguati.
Le principali scadenze antincendio
La prima data da evidenziare è l’8 gennaio 2027. Entro tale termine deve essere presentata al competente Comando dei Vigili del Fuoco la segnalazione certificata di inizio attività antincendio, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011.
La SCIA deve attestare l’attuazione almeno delle misure minime previste dal D.M. 26/08/1992 per l’edilizia scolastica. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative alle generalità, all’illuminazione di sicurezza, agli impianti di diffusione sonora o di allarme, ai sistemi di allarme, agli estintori, alla segnaletica di sicurezza e alle norme di esercizio.
La seconda scadenza è il 31 dicembre 2027. Entro questa data devono essere attuate tutte le restanti disposizioni previste dal D.M. 26 agosto 1992 e deve essere presentata la SCIA attestante il completo adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
Il documento regionale collega inoltre tale scadenza all’ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di accreditamento per l’annualità 2028.
La D.G.R. consente di effettuare l’adeguamento anche mediante l’applicazione delle norme tecniche del D.M. 3/08/2015, cioè il Codice di prevenzione incendi, come integrato dal D.M. 7 agosto 2017.
In alternativa, gli interventi possono essere realizzati secondo il progetto eventualmente approvato a seguito di deroga, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 151/2011.
Anche per le attività che ricorrono al Codice di prevenzione incendi resta fermo l’obbligo di presentare entro l’8 gennaio 2027 la SCIA al Comando dei Vigili del Fuoco. In questo caso la segnalazione deve attestare almeno l’attuazione delle misure relative alle soluzioni progettuali, agli impianti elettrici, alla segnaletica di esodo e orientamento, al controllo dell’incendio, alla gestione della sicurezza antincendio e, ove previsto, alla rilevazione e allarme.
Misure gestionali fino al completamento dei lavori
Durante la fase transitoria le sedi non ancora conformi alla normativa antincendio possono trovarsi in una situazione di rischio aggiuntivo, derivante dalla non completa osservanza delle disposizioni tecniche.
Per questo motivo, fino al completamento dei lavori di adeguamento, gli operatori responsabili devono individuare e adottare idonee misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio.
Tali misure devono essere coerenti con la specifica valutazione del rischio incendio e possono essere definite anche facendo riferimento al capitolo S.5 del Codice di prevenzione incendi, dedicato alla gestione della sicurezza antincendio.
Tra le misure indicate nell’Allegato A rientrano la limitazione del carico di incendio, l’eliminazione dei materiali non conformi per reazione al fuoco, il controllo dell’affollamento in rapporto al sistema di esodo esistente e la sorveglianza periodica delle condizioni operative.
Particolare attenzione è riservata anche al personale incaricato della prevenzione incendi e della gestione dell’emergenza. Il numero degli addetti deve essere potenziato in coerenza con la valutazione del rischio e con il mancato adeguamento dell’attività. Gli addetti devono inoltre svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative adottate nel periodo transitorio.
Il provvedimento prevede anche specifici obblighi formativi: i lavoratori incaricati delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza devono frequentare il corso antincendio tipo 3-FOR, secondo quanto previsto dal D.M. 2/09/2021, e conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del D.L. 512/1996.
A ciò si aggiungono l’integrazione dell’informazione ai lavoratori sui rischi derivanti dal mancato adeguamento antincendio, l’esecuzione di almeno due esercitazioni antincendio all’anno oltre alle prove di evacuazione già previste dalla normativa vigente e l’aggiornamento del piano di emergenza in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.
Le attività di sorveglianza e le esercitazioni devono essere annotate nel registro dei controlli. La valutazione del rischio incendio deve invece essere conservata agli atti dell’attività e resa disponibile in occasione dei controlli da parte delle autorità competenti.
Sedi temporanee in caso di mancato adeguamento
La delibera disciplina anche l’ipotesi in cui l’ente preveda di non riuscire a rispettare le scadenze fissate dal D.M. 31/03/2026.
In questi casi, per garantire la continuità delle attività formative e dei servizi al lavoro, l’ente deve presentare richiesta di autorizzazione di sede temporanea per inagibilità dei locali attraverso il sistema informativo regionale SIUO.
Le date sono inderogabili. La richiesta deve essere presentata entro il 1° settembre 2026 per le sedi che non potranno rispettare gli adempimenti in scadenza l’8 gennaio 2027. Per le sedi che non potranno rispettare gli adempimenti in scadenza il 31 dicembre 2027, la richiesta deve invece essere presentata entro il 1° settembre 2027.
Questa previsione risponde all’esigenza di garantire il coordinamento delle attività, consentire agli operatori di comunicare per tempo agli utenti l’eventuale nuova sede di erogazione dei servizi e assicurare agli utenti stessi la conoscenza della sede effettiva in cui si svolgeranno le attività.
Effetti sul mantenimento dell’accreditamento
Per l’annualità 2027, non sarà possibile presentare la dichiarazione di mantenimento dei requisiti se, entro l’8 gennaio 2027, non sarà stata presentata la SCIA attestante l’attuazione delle misure minime e, contestualmente, non sarà stato adottato un piano di mitigazione del rischio incendio coerente con le misure gestionali previste dall’Allegato A.
L’alternativa è la presentazione, entro il 1° settembre 2026, della richiesta di autorizzazione di sede temporanea per ciascuna sede che non potrà rispettare gli adempimenti dell’8 gennaio 2027.
Per l’annualità 2028, invece, non sarà possibile presentare la dichiarazione di mantenimento dei requisiti se non sarà stato ottenuto il Certificato Prevenzione Incendi entro il 31 dicembre 2027. Anche in questo caso è prevista un’alternativa: la richiesta di sede temporanea deve essere presentata entro il 1° settembre 2027 per le sedi che non potranno rispettare il termine finale di adeguamento.
La mancata presentazione della dichiarazione di mantenimento comporta l’applicazione delle disposizioni previste dalla D.G.R. 5964 del 7 aprile 2026, relative a decadenza, diffida, sospensione e revoca degli enti accreditati.
Checklist sintetica degli adempimenti
Verifica/adempimento
Termine
Verifica della conformità antincendio della sede
Immediata
Adozione misure gestionali di mitigazione
Fino al completamento dei lavori
Presentazione richiesta sede temporanea per mancato rispetto della scadenza dell’8 gennaio 2027
1 settembre 2026
Presentazione SCIA con misure minime
8 gennaio 2027
Presentazione richiesta sede temporanea per mancato rispetto della scadenza del 31 dicembre 2027
1 settembre 2027
Completamento dell’adeguamento antincendio
31 dicembre 2027
Ottenimento CPI ai fini del mantenimento dei requisiti 2028
31 dicembre 2027
Approfondimenti
Per ulteriori approfondimenti, leggi il focus “La normativa antincendio per le scuole: regole e controlli“.
Le scadenze fissate impongono a enti e professionisti una gestione puntuale della documentazione tecnica, delle verifiche e degli adempimenti verso i Vigili del Fuoco: dalla SCIA al piano di emergenza, fino al registro dei controlli e alla valutazione del rischio incendio. Si tratta di attività che richiedono un approccio coordinato, soprattutto quando l’adeguamento deve essere programmato per fasi e accompagnato da misure gestionali transitorie.
In questo contesto può essere utile ricorrere a strumenti specifici per la prevenzione incendi per affrontare in modo integrato la progettazione antincendio, la gestione della documentazione, la modulistica, il progetto, il calcolo del carico d’incendio, la verifica REI, i tempi di esodo e le pratiche inerenti le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
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