Incentivi tecnici nei contratti pluriennali: il limite va verificato ogni anno

Incentivi tecnici nei contratti pluriennali: il limite va verificato ogni anno

La Corte dei conti Veneto chiarisce come applicare il tetto individuale degli incentivi nei contratti pluriennali e ne esclude il riconoscimento per le concessioni di trasporto pubblico locale sottratte al Codice dei contratti

Come si calcola il limite individuale degli incentivi tecnici quando il contratto si sviluppa su più esercizi? È possibile riconoscere gli incentivi al personale coinvolto nelle concessioni di trasporto pubblico locale?

A queste domande risponde la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, con il parere n. 135/2026, richiesto dalla Provincia di Verona.

La pronuncia affronta due aspetti distinti dell’art. 45 del d.lgs. 36/2023:

la verifica del limite annuale spettante a ciascun dipendente;
l’applicabilità degli incentivi alle concessioni escluse dal Codice ai sensi dell’art. 149, comma 4.

Il principio è chiaro: nei contratti pluriennali il tetto deve essere verificato anno per anno, mentre per le concessioni di trasporto pubblico disciplinate dal regolamento CE n. 1370/2007 gli incentivi non possono essere riconosciuti.

Il caso

Il Presidente della Provincia di Verona ha chiesto alla Corte dei conti di chiarire quale criterio utilizzare per il calcolo del limite individuale previsto dall’art. 45, comma 4, del Codice.

La norma stabilisce che l’incentivo complessivamente maturato da ciascun dipendente nel corso dell’anno di competenza non possa superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.

Il dubbio riguardava i contratti di durata pluriennale: il limite deve essere rapportato alle attività svolte in ciascuna annualità oppure deve essere considerato unitariamente per l’intera durata del contratto?

Il secondo quesito riguardava le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri. La Provincia riteneva possibile applicare l’art. 45, considerando gli incentivi una misura relativa all’organizzazione interna dell’ente, distinta dalle norme sull’affidamento e sul rapporto concessorio.

I quesiti della Provincia

Secondo la soluzione prospettata dall’amministrazione, nei contratti pluriennali il tetto avrebbe dovuto essere verificato rispetto alle attività effettivamente svolte e maturate in ogni esercizio.

Per le concessioni di trasporto pubblico locale, invece, l’esclusione prevista dall’art. 149, comma 4, avrebbe dovuto riguardare soltanto le disposizioni relative alla scelta del contraente e alla gestione della concessione, lasciando applicabile l’art. 45.

La Corte condivide la prima impostazione, ma respinge la seconda.

Contratti pluriennali: conta l’anno di competenza

Il dato decisivo è il riferimento testuale all’“anno di competenza”. Secondo la Corte:

«Il limite deve essere verificato anno per anno, avuto riguardo alle attività effettivamente svolte e ai compensi spettanti nelle singole annualità».

Non è quindi corretto applicare un unico tetto all’intera durata del contratto.

Per ogni esercizio l’amministrazione deve verificare:

le attività tecniche effettivamente svolte;
la quota di incentivo maturata;
il trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente;
gli eventuali altri incentivi maturati nello stesso anno.

Il criterio è coerente anche con il principio della competenza finanziaria potenziata, secondo il quale le obbligazioni devono essere imputate all’esercizio nel quale vengono a scadenza.

Il confronto deve quindi avvenire tra grandezze omogenee: incentivo maturato nell’anno e trattamento economico percepito nella medesima annualità.

La Corte ricorda inoltre che il rispetto del tetto individuale non è sufficiente. Devono ricorrere congiuntamente tutti gli altri presupposti previsti dall’art. 45: procedura di affidamento, stanziamento nel quadro economico, attività comprese nell’allegato I.10, effettivo svolgimento delle prestazioni, criteri di riparto e personale legittimato.

Trasporto pubblico locale: incentivi esclusi

La conclusione cambia per le concessioni di trasporto pubblico di passeggeri disciplinate dal regolamento CE n. 1370/2007.

L’art. 149, comma 4, stabilisce che tali concessioni sono escluse dall’applicazione delle disposizioni del Codice. Per la Corte, l’esclusione ha carattere generale e non può essere limitata alle sole norme sull’affidamento.

Il parere precisa:

«La norma non distingue tra le diverse parti della disciplina codicistica né limita l’esclusione alle sole disposizioni relative alle procedure di affidamento o al rapporto concessorio».

Gli incentivi non costituiscono infatti un istituto completamente autonomo rispetto al contratto. Essi presuppongono:

una procedura disciplinata dal Codice;
attività tecniche collegate a quella procedura;
uno stanziamento nel quadro economico;
una copertura finanziaria riferita all’affidamento.

Se il contratto è escluso dal Codice, viene meno anche il fondamento per applicare l’art. 45.

La Corte conclude quindi che:

«Deve escludersi l’applicabilità della disciplina prevista dall’art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 alle fattispecie contemplate dall’art. 149, comma 4».

Approfondimenti

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