Equo compenso: un forte ribasso sulla quota del 35% può causare l’esclusione automatica?

Equo compenso: un forte ribasso sulla quota del 35% può causare l’esclusione automatica?

Per il TAR Campania il ribasso elevato sulla quota variabile non dimostra automaticamente l’erosione dell’equo compenso. Vanno verificati concretamente costi, organizzazione dell’impresa e modalità di impiego dei soci

Il ribasso elevato applicato alla componente variabile del corrispettivo non è sufficiente per dichiarare insostenibile un’offerta. Prima di escludere il concorrente, la stazione appaltante deve esaminare puntualmente le giustificazioni e accertare se i costi siano effettivamente trasferiti sulla quota fissa destinata all’equo compenso.

È il principio affermato dal TAR Campania con la sentenza n. 3960/2026, relativa ad una procedura per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura riguardanti immobili pubblici interessati dal bradisismo nell’area dei Campi Flegrei.

Il caso: ribasso dell’85% sulla quota del 35%

L’Agenzia del Demanio aveva indetto una procedura aperta per accordi quadro triennali comprendenti:

rilievi e indagini strutturali e geognostiche;
progettazione esecutiva;
direzione dei lavori;
coordinamento della sicurezza;
interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico.

Un concorrente aveva offerto un ribasso dell’85% sulla quota del 35% assoggettabile a ribasso ai sensi dell’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023.

La stazione appaltante aveva escluso l’operatore ritenendo che i costi delle indagini non potessero essere coperti dall’importo residuo. Secondo l’Amministrazione, tali costi sarebbero inevitabilmente ricaduti sul 65% fisso e non ribassabile, determinando un’erosione indiretta dell’equo compenso.

Le giustificazioni dell’operatore

La società aveva spiegato che parte delle indagini sarebbe stata eseguita direttamente dai propri soci, dotati di specifiche competenze tecniche e di attrezzature già disponibili.

Per le prove non eseguibili internamente era invece previsto il ricorso a un laboratorio esterno, con costi, manodopera e oneri di sicurezza appositamente quantificati.

Secondo il concorrente, quindi, la propria struttura organizzativa consentiva di ridurre i costi senza utilizzare la quota fissa del 65%.

La decisione del TAR

Il TAR riconosce come legittima la preoccupazione della stazione appaltante di evitare che costi e spese formalmente collocati nella parte ribassabile siano in realtà coperti con il compenso non ribassabile.

La tutela dell’equo compenso impedisce infatti che la quota fissa del 65% venga utilizzata per sostenere spese generali, costi delle indagini o utile d’impresa.

Questa possibilità, però, deve essere dimostrata in concreto.

La percentuale di ribasso, anche quando particolarmente elevata, non consente di presumere automaticamente che l’offerta sia insostenibile. Occorre una verifica specifica delle singole componenti economiche e dell’organizzazione effettiva dell’operatore.

Nel caso esaminato, l’Agenzia del Demanio non aveva approfondito adeguatamente alcuni elementi decisivi.

Il lavoro svolto dai soci non equivale automaticamente a un costo salariale

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda l’attività svolta direttamente dai soci della società di ingegneria. Il TAR precisa che la stazione appaltante avrebbe dovuto verificare:

se i soci possedessero realmente le competenze richieste;
quali prove potessero eseguire direttamente;
se fosse necessario personale aggiuntivo;
quali costi di manodopera derivassero concretamente dall’organizzazione proposta.

Non poteva essere escluso, senza uno specifico accertamento, che i soci fossero remunerati attraverso l’utile d’impresa e i dividendi, anziché mediante un costo salariale direttamente imputabile alla commessa.

Ciò non significa che il lavoro dei soci sia sempre privo di costo. Significa, invece, che tale costo non può essere presunto astrattamente.

Anche ammortamento e manutenzione devono essere dimostrati

Lo stesso principio vale per le attrezzature possedute dall’operatore.

La stazione appaltante aveva richiamato genericamente costi di ammortamento, manutenzione e messa in esercizio. Avrebbe però dovuto verificare:

se gli strumenti fossero già ammortizzati;
quale fosse la loro effettiva incidenza sulla commessa;
quali manutenzioni fossero necessarie;
se vi fossero ulteriori costi di utilizzo.

Il possesso delle attrezzature non comporta necessariamente l’assenza di spese, ma i relativi costi devono essere determinati e motivati.

Il TAR ha quindi annullato l’esclusione, imponendo alla stazione appaltante di ripetere la verifica di sostenibilità. Non ha però riconosciuto al concorrente un diritto automatico all’aggiudicazione.

 

Approfondimenti

Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato all’equo compenso nei servizi di progettazione. Nelle gare per servizi di ingegneria e architettura, un ribasso elevato deve essere supportato da un’analisi puntuale dei costi e dei margini della commessa. Con il software calcolo parcelle puoi calcolare i corrispettivi professionali secondo il Codice Appalti e il D.M. 17 giugno 2016, stimare le spese necessarie per ogni prestazione, analizzare il margine di guadagno e predisporre un’offerta economica completa e documentabile.

 

 

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