Il ruolo del preposto esclude la responsabilità datoriale quando la gestione del rischio è carente?

Il ruolo del preposto esclude la responsabilità datoriale quando la gestione del rischio è carente?

In che misura la qualificazione del lavoratore come preposto e la sua condotta imprudente nello smontaggio di un ponteggio possono incidere sull’accertamento del nesso causale e sulla responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza?

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12878/2026 conferma con chiarezza la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare nei casi di infortuni durante le operazioni di smontaggio di ponteggi.

Il caso riguarda un lavoratore-preposto che, durante lo smontaggio di un ponteggio, è caduto da un impalcato posto a circa 2,40 metri di altezza privo di protezioni laterali. Sebbene indossasse un dispositivo anticaduta, questo non era agganciato alla struttura e risultava comunque inidoneo a prevenire la caduta in relazione all’altezza operativa.

Dalle indagini e dal sopralluogo degli organi di vigilanza, insieme all’analisi del Pi.M.U.S., è emersa una gestione non adeguata del rischio da parte del datore di lavoro, con criticità nella valutazione delle condizioni di sicurezza e nella predisposizione delle misure preventive.

Contesto normativo

Il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro l’obbligo di valutare e gestire i rischi connessi alle attività lavorative, in particolare per i lavori in quota, disciplinati dall’art. 136 del Testo Unico Sicurezza. Il Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.) è lo strumento tecnico-giuridico fondamentale per la procedimentalizzazione della sicurezza nei ponteggi, con l’obbligo di dettagliare le modalità operative e le misure di protezione specifiche per ogni fase e quota di lavoro.

Motivi di accusa

L’addebito mosso all’imputato si fonda sulla violazione delle norme prevenzionistiche previste dal D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento agli obblighi di corretta valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni in quota e alla predisposizione di adeguate misure di protezione durante le operazioni di montaggio e smontaggio dei ponteggi.

Secondo la ricostruzione accusatoria accolta nei gradi di merito, il Pi.M.U.S. risultava generico e inadeguato a disciplinare in modo puntuale le modalità operative relative allo smontaggio dei diversi impalcati, soprattutto con riguardo alle differenti quote di lavoro e ai connessi rischi di caduta. In particolare, non venivano adeguatamente individuate le misure specifiche di ancoraggio e utilizzo dei dispositivi anticaduta nelle varie fasi operative.

È stato, inoltre, rilevato che i dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti al lavoratore non erano idonei a prevenire il rischio di caduta dall’altezza effettiva di circa 2,40 metri, essendo tarati per scenari di rischio diversi o comunque per altezze superiori. Tale inadeguatezza organizzativa e tecnica ha determinato, secondo i giudici di merito, la concretizzazione del rischio tipico che la normativa antinfortunistica mira a prevenire.

Motivi a difesa

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolato in due principali motivi:

con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e travisamento della prova, lamentando che i giudici di merito avrebbero erroneamente fondato la ricostruzione dei fatti in via prevalente sulla testimonianza della funzionaria del Dipartimento di prevenzione della ASL intervenuta sul luogo dell’incidente, trascurando il contenuto del Pi.M.U.S. e la deposizione del coordinatore per la sicurezza. Secondo la prospettazione difensiva, tale documentazione avrebbe dimostrato la corretta valutazione del rischio e l’adeguatezza delle misure di sicurezza predisposte, comprese le dotazioni anticaduta fornite al lavoratore, distinte per differenti soglie di rischio in base all’altezza;
con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all’esclusione dell’interruzione del nesso causale per comportamento abnorme del lavoratore. La difesa ha sostenuto che il lavoratore avrebbe operato in modo imprudente e difforme dalle procedure previste dal Pi.M.U.S., in quanto avrebbe eseguito le operazioni di smontaggio senza rispettare la corretta sequenza operativa e senza agganciare il dispositivo di sicurezza. Inoltre, essendo il lavoratore anche preposto, egli avrebbe dovuto vigilare su sé stesso e sugli altri operai, con la conseguenza che la sua condotta autonoma e imprudente avrebbe dovuto interrompere il nesso eziologico tra eventuali omissioni datoriali e l’evento lesivo.

Le motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze difensive meramente ripetitive e prive di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, nonché inidonee a sollecitare una rivalutazione del fatto in sede di legittimità.

È stato confermato che la decisione dei giudici di merito si fondava su un quadro probatorio coerente, comprensivo delle risultanze degli organi di vigilanza e del Pi.M.U.S., dal quale emergeva una gestione solo formale e inadeguata del rischio di caduta dall’alto, a causa di un documento di sicurezza generico e privo di istruzioni operative concrete.

La Corte ha, inoltre, escluso che la condotta del lavoratore potesse interrompere il nesso causale, non essendo qualificabile come abnorme rispetto al rischio lavorativo e ha ribadito che la presenza di un preposto non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di prevenzione e organizzazione della sicurezza.

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Preposto alla sicurezza sul lavoro e in cantiere: ruolo e responsabilità
Le responsabilità del datore di lavoro: norme e giurisprudenza

In tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro risponde delle lesioni occorse al lavoratore addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi qualora l’evento si collochi nell’ambito del rischio non adeguatamente valutato e gestito nel Pi.M.U.S., caratterizzato da previsioni generiche e da dispositivi di protezione inidonei rispetto alle effettive condizioni operative. Con il software professionale per la sicurezza del ponteggi puoi redigere Pi.M.U.S. conformi al D.Lgs. 81/2008, completi di procedure operative, analisi dei rischi per ogni fase di lavoro e indicazioni puntuali sui sistemi di protezione.

 

 

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