Condono in area vincolata: ammesso se il vincolo è sopravvenuto?
Consiglio di Stato: la condonabilità degli abusi edilizi varia a seconda che il vincolo paesaggistico sia stato imposto prima o dopo la realizzazione dell’opera!
La sentenza 1815/2026 del Consiglio di Stato esamina l’applicabilità del condono edilizio in presenza di vincoli paesaggistici. In particolare, il caso esamina il rapporto tra il momento di realizzazione dell’abuso e l’imposizione del vincolo, nonché il ruolo del parere paesaggistico e i limiti del silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori complessi.
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Il caso
La parte appellante è proprietaria di un immobile a destinazione residenziale realizzato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, per il quale è stata presentata istanza di condono edilizio secondo la normativa vigente in materia.
Nel corso del procedimento amministrativo, l’ente comunale trasmetteva la domanda all’amministrazione regionale competente al fine di acquisire il parere paesaggistico richiesto dalla disciplina di settore. Successivamente, la Regione inoltrava alla Soprintendenza territorialmente competente una proposta di parere favorevole, supportata da una relazione tecnica che evidenziava la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici tutelati.
La Soprintendenza, tuttavia, non si pronunciava espressamente entro il termine previsto dalla legge. A seguito di tale inerzia, la Regione comunicava alla parte interessata un preavviso di diniego nell’ambito del procedimento amministrativo, fondato sulla qualificazione dell’abuso edilizio come intervento riconducibile a una tipologia non sanabile e sulla collocazione dell’opera in area già sottoposta a vincolo paesaggistico.
Contestualmente, l’amministrazione regionale avviava anche il procedimento diretto al ritiro della precedente proposta favorevole di parere paesaggistico, ritenendo che il silenzio serbato dalla Soprintendenza potesse avere effetti rilevanti sul piano procedimentale. Il procedimento si concludeva con l’adozione di un provvedimento di ritiro della proposta precedentemente trasmessa.
Tali determinazioni venivano impugnate dalla parte interessata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente, il quale respingeva il ricorso. In particolare, il giudice di primo grado riteneva che il provvedimento di ritiro dovesse essere interpretato come una nuova valutazione negativa sull’istanza di condono e che non si fosse formato alcun silenzio-assenso sulla proposta inizialmente favorevole. Ne conseguiva la legittimità del mutamento di orientamento dell’amministrazione, anche in considerazione dei limiti giurisprudenziali previsti per la sanatoria degli abusi edilizi più gravi in aree vincolate.
La parte soccombente proponeva quindi appello avverso tale decisione, mentre le amministrazioni resistenti si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto del gravame. La causa veniva infine trattenuta in decisione all’esito dell’udienza.
I motivi di appello, esaminati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione logico-giuridica, attengono principalmente a tre profili: l’erronea interpretazione degli atti amministrativi regionali, la violazione della disciplina sul silenzio-assenso nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e il difetto di motivazione della sentenza di primo grado.
In primo luogo, l’appellante censura la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui avrebbe attribuito un significato non corretto al provvedimento regionale adottato in fase procedimentale, ritenendo che lo stesso costituisse una nuova e autonoma valutazione negativa sull’istanza di condono, anziché un atto viziato nei suoi presupposti.
In secondo luogo, viene dedotta la violazione della disciplina sul silenzio-assenso tra amministrazioni, sostenendo che l’inerzia della Soprintendenza avrebbe dovuto determinare la formazione di un assenso implicito sulla proposta favorevole precedentemente formulata dall’amministrazione regionale. Ne conseguirebbe, secondo la prospettazione difensiva, l’illegittimità della successiva ritrattazione della proposta e del correlato diniego.
Infine, viene lamentata la violazione delle norme sul corretto esercizio della funzione giurisdizionale per difetto o contraddittorietà della motivazione, in relazione al rigetto di uno dei motivi originari di ricorso.
Quando il vincolo paesaggistico impedisce il condono?
Il giudice d’appello ritiene fondato il gravame.
Viene richiamato l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa secondo cui il condono edilizio non è, in linea generale, ammissibile quando riguarda abusi edilizi qualificabili come “maggiori” e realizzati in aree già sottoposte a vincolo paesaggistico prima della realizzazione dell’opera.
In tali ipotesi, la presenza del vincolo anteriormente all’abuso determina una preclusione sostanziale alla sanatoria, indipendentemente dalla natura del vincolo stesso, sia esso di inedificabilità assoluta o relativa. Ne consegue che, in simili situazioni, la richiesta di parere paesaggistico risulta priva di effettiva utilità, trattandosi di un’ipotesi in cui il legislatore ha già escluso in radice la condonabilità dell’intervento.
Nel caso di specie, pur non essendo contestata la natura dell’abuso edilizio, emerge dagli atti che l’opera risale a un’epoca anteriore rispetto all’istituzione del vincolo paesaggistico.
Ne deriva che l’istanza di condono avrebbe dovuto essere considerata astrattamente ammissibile, restando ferma la necessità del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La normativa regionale, infatti, non introduce limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla disciplina statale, consentendo la sanabilità degli abusi anche in area vincolata, purché il vincolo sia successivo alla realizzazione dell’opera e siano soddisfatte le ulteriori condizioni di legge.
Pertanto, il diniego amministrativo risulta fondato su un presupposto erroneo, consistente nell’errata considerazione dell’assoluta inammissibilità della domanda per la sola presenza del vincolo paesaggistico.
Alla luce di tali considerazioni, gli atti impugnati risultano viziati da violazione di legge e da errore nei presupposti di fatto e di diritto. L’amministrazione ha infatti escluso in radice la possibilità di esaminare l’istanza, impedendo lo svolgimento dell’istruttoria finalizzata all’acquisizione del parere paesaggistico.
Ne consegue l’illegittimità dei provvedimenti e la loro conseguente necessità di annullamento.
Quando si forma il silenzio assenso?
Il Collegio affronta inoltre la questione relativa alla formazione del silenzio-assenso tra amministrazioni pubbliche.
Viene esclusa la possibilità che, in materia di autorizzazione paesaggistica, l’inerzia della Soprintendenza possa determinare la formazione di un assenso tacito sulla proposta dell’amministrazione procedente.
La disciplina speciale del codice dei beni culturali prevede infatti che, in caso di mancata espressione del parere, l’amministrazione competente debba comunque provvedere, senza che ciò comporti un vincolo derivante da un assenso implicito. Ne deriva che non è applicabile, in tale ambito, il meccanismo generale del silenzio-assenso tra pubbliche amministrazioni.
In conclusione, l’appello viene accolto e gli atti amministrativi impugnati sono annullati. L’amministrazione viene conseguentemente chiamata a riattivare il procedimento amministrativo, riprendendolo dallo stato in cui si trovava prima dell’adozione dei provvedimenti illegittimi, al fine di procedere a una nuova valutazione dell’istanza.
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