Il nuovo reato in materia di IA in vigore dal 30 settembre 2026
Il D.Lgs. 160/2026 introduce nel Codice penale una nuova fattispecie dedicata ai sistemi di IA ad alto rischio
La disciplina italiana sull’intelligenza artificiale compie un ulteriore passo avanti.
Dopo l’AI Act europeo e la legge italiana 132/2025, il decreto legislativo 9 settembre 2026, n. 160 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2026 – interviene espressamente anche sul terreno della responsabilità penale adeguando la normativa nazionale al Regolamento UE 2024/1689.
Per effetto dell’ordinaria vacatio legis, le nuove disposizioni penali entrano in vigore il 30 settembre 2026.
La novità principale per imprese, sviluppatori, produttori e utilizzatori professionali è l’introduzione nel Codice penale del nuovo articolo 437-bis, rubricato “Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi”.
Il legislatore porta quindi nel diritto penale alcuni dei principi che attraversano tutta la regolamentazione europea dell’IA: sicurezza, gestione del rischio e controllo umano.
Ma è importante chiarirlo subito: non ogni violazione dell’AI Act diventa automaticamente un reato. L’art. 437-bis riguarda specificamente i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e richiede, nelle principali fattispecie, che dall’omissione o dall’alterazione derivi un effettivo pericolo per la vita, l’incolumità pubblica o individuale oppure per la sicurezza dello Stato.
Cosa prevede il nuovo art. 437-bis c.p.
L’articolo 12 del d.lgs. 160/2026 inserisce il nuovo articolo immediatamente dopo l’art. 437 del Codice penale. Il fulcro della norma è rappresentato dalla prevenzione dei rischi derivanti dal funzionamento di sistemi IA classificati ad alto rischio.
La disciplina può essere sintetizzata così:
Condotta
Condizione per la rilevanza penale
Pena
Omissione delle misure tecniche di sicurezza nella progettazione, addestramento, produzione o immissione sul mercato di sistemi IA ad alto rischio
Deve derivarne pericolo per la vita o l’incolumità pubblica o individuale
reclusione da 1 a 5 anni
Omissione delle misure di sorveglianza umana
Deve derivarne il medesimo pericolo
reclusione da 1 a 5 anni
Omissione da cui deriva pericolo per la sicurezza dello Stato
—
reclusione da 2 a 8 anni
Alterazione di un sistema IA ad alto rischio
Deve derivarne pericolo per vita o incolumità
reclusione da 2 a 6 anni
Alterazione da cui deriva pericolo per la sicurezza dello Stato
—
reclusione da 3 a 10 anni
Fatti omissivi del primo comma commessi con colpa grave
Devono comunque ricorrere gli elementi previsti dal primo comma
pena ridotta da un terzo a un sesto
Utilizzatore professionale che omette intenzionalmente la sorveglianza umana
Deve derivarne pericolo per vita/incolumità o sicurezza dello Stato
pene previste dal primo comma
Il testo stabilisce infatti che l’omessa adozione delle misure tecniche o di sorveglianza umana è punibile con la reclusione da uno a cinque anni quando da tale omissione deriva il pericolo previsto dalla norma; la pena sale da due a otto anni in caso di pericolo per la sicurezza dello Stato.
L’alterazione di un sistema ad alto rischio è invece punita, salvo che il fatto costituisca un reato più grave, con la reclusione da due a sei anni, elevata da tre a dieci anni quando il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato.
Non basta una semplice irregolarità: deve esserci un pericolo
Questo è uno degli aspetti più importanti per comprendere la reale portata della disposizione.
L’art. 437-bis non trasforma qualsiasi inosservanza tecnica o organizzativa in illecito penale.
La norma lega espressamente la punibilità al fatto che dall’omissione derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica o individuale, oppure un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Ciò significa che, ai fini dell’applicazione della fattispecie, dovranno essere verificati non soltanto l’esistenza di un obbligo di sicurezza e la sua omissione, ma anche la concreta capacità di tale omissione di generare il pericolo contemplato dalla disposizione.
In altri termini, una carenza documentale, un ritardo amministrativo o una violazione formale dell’AI Act non coincidono di per sé con il nuovo reato.
Il salto dalla non conformità regolamentare alla responsabilità penale si produce quando entrano in gioco i beni che il nuovo articolo intende proteggere: vita, incolumità e sicurezza dello Stato.
Quali sono le misure di sicurezza rilevanti
Il primo comma richiama espressamente le misure tecniche di sicurezza previste nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione e immissione sul mercato dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio.
Le misure devono inoltre essere idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento del sistema.
Questa formulazione rende inevitabile il coordinamento della norma penale con il quadro regolatorio dell’AI Act e con gli ulteriori obblighi applicabili al singolo sistema.
Per stabilire se vi sia stata un’omissione penalmente rilevante sarà quindi decisivo anzitutto capire che sistema IA è utilizzato, come è classificato, quale ruolo riveste il soggetto coinvolto e quali misure risultano concretamente dovute.
È proprio per questa ragione che la governance dell’intelligenza artificiale non può più limitarsi alla scelta dello strumento informatico. La classificazione dei sistemi e la ricostruzione delle responsabilità diventano elementi essenziali anche dal punto di vista della prevenzione del rischio penale.
La sorveglianza umana diventa anche un tema penalistico
L’altro concetto centrale del nuovo articolo è la sorveglianza umana.
Non si tratta di un tema nuovo per chi ha già affrontato gli adempimenti dell’AI Act. Il Regolamento europeo fonda infatti la disciplina dei sistemi ad alto rischio anche sul principio secondo cui l’IA deve restare sottoposta a un adeguato controllo umano.
La novità è che, nei casi individuati dall’art. 437-bis, la mancata adozione delle misure di sorveglianza può ora assumere anche rilevanza penale.
Particolarmente significativa è la disposizione dedicata all’utilizzatore professionale del sistema ad alto rischio: qualora ometta intenzionalmente le misure di sorveglianza umana e dall’omissione derivi il pericolo previsto dalla norma, può essere punito con le medesime pene contemplate dal primo comma.
Il presidio penale non riguarda quindi soltanto chi sviluppa o mette sul mercato la tecnologia. La responsabilità può arrivare anche nella fase di utilizzo professionale.
Per imprese e professionisti il punto è particolarmente delicato: acquistare da un fornitore un sistema formalmente conforme non elimina, da solo, gli obblighi che competono a chi lo utilizza.
Provider, deployer e utilizzatore professionale: perché il ruolo conta
L’AI Act ha già evidenziato la necessità di individuare preliminarmente il ruolo dell’organizzazione: provider, deployer, importatore, distributore, fabbricante di un prodotto che incorpora IA oppure utilizzatore professionale di un servizio esterno. I contenuti delle misure organizzative cambiano proprio in funzione del ruolo assunto.
Con il nuovo art. 437-bis questo aspetto diventa ancora più rilevante.
La disposizione penale utilizza espressamente l’espressione “utilizzatore professionale”, mentre l’AI Act costruisce molti obblighi attorno alla figura del deployer, cioè il soggetto che utilizza professionalmente un sistema sotto la propria autorità.
Le due nozioni vanno coordinate caso per caso e non è opportuno considerarle automaticamente coincidenti in ogni situazione. Dal punto di vista operativo, tuttavia, il messaggio è chiaro: occorre sapere chi sviluppa, chi configura, chi immette sul mercato, chi utilizza e chi esercita materialmente la supervisione del sistema.
Anche la colpa grave può essere punita
L’art. 437-bis non riguarda esclusivamente comportamenti volontari.
Il terzo comma prevede infatti che, se uno dei fatti contemplati dal primo comma è commesso per colpa grave, la pena sia ridotta da un terzo a un sesto.
È un passaggio di grande importanza per imprese e responsabili organizzativi.
La norma non richiama la semplice colpa, ma individua espressamente la soglia della colpa grave. Questo rafforza l’esigenza di poter dimostrare che la gestione del sistema è stata preceduta da un’effettiva valutazione dei rischi, dall’adozione delle misure necessarie e dall’individuazione di persone in grado di esercitare realmente la sorveglianza.
È proprio qui che procedure, registrazioni, formazione e verifiche acquistano un valore che va oltre la compliance documentale.
Art. 437-bis e calendario dell’AI Act: attenzione alle date
L’entrata in vigore della norma penale non deve essere confusa con il calendario di applicazione delle singole disposizioni dell’AI Act.
Il quadro aggiornato dopo il Digital Omnibus distingue tra obblighi già applicabili e disciplina dei sistemi ad alto rischio rinviata alle nuove scadenze. In particolare, vengono indicate le date del 2 dicembre 2027 per i sistemi ad alto rischio indipendenti e del 2 agosto 2028 per i sistemi ad alto rischio integrati in prodotti soggetti alla normativa europea di armonizzazione.
Questa sovrapposizione temporale è fondamentale per interpretare correttamente il nuovo reato.
L’art. 437-bis entra in vigore il 30 settembre 2026, ma ciò non significa che trasformi in immediatamente obbligatori tutti gli adempimenti dell’AI Act la cui applicazione è stata rinviata.
Per verificare un’omissione sarà necessario individuare, nel momento in cui il fatto è stato commesso, quali misure di sicurezza o di sorveglianza fossero effettivamente dovute in base alla normativa europea, a quella nazionale, alle eventuali discipline settoriali e agli obblighi concretamente applicabili a quel sistema.
È quindi possibile che la norma penale sia già pienamente vigente mentre alcuni degli obblighi regolatori che contribuiscono a definirne il contesto diventino applicabili successivamente.
La documentazione diventa decisiva
Dal punto di vista organizzativo, una delle conseguenze più importanti consiste nella necessità di rendere dimostrabile il percorso seguito dall’impresa per l’AI literacy:
Va documentata una vera governance del sistema, non come semplice attestato di partecipazione a un corso. Il punto di partenza è l’inventario degli strumenti utilizzati, seguito dall’individuazione delle persone, delle finalità, dei dati trattati, degli output, dei rischi e del soggetto incaricato della supervisione.
La stessa logica acquista ancora maggiore importanza alla luce dell’art. 437-bis.
In presenza di un incidente, sarà infatti rilevante poter ricostruire quali rischi fossero stati individuati, quali misure tecniche fossero previste, chi dovesse verificarle, quale sorveglianza umana fosse stata organizzata e quali anomalie fossero state precedentemente rilevate.
Non basta quindi poter affermare che “un controllo umano era previsto”. Occorre che tale controllo sia concreto, esercitabile e documentabile.
Il nuovo reato entra anche nel decreto 231
Le conseguenze non riguardano soltanto la persona fisica.
L’articolo 15 del d.lgs. 160/2026 introduce infatti nel d.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25-vicies, “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.
Per il delitto previsto dall’art. 437-bis viene stabilita a carico dell’ente una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote. Il nuovo articolo 25-vicies comprende anche il delitto di cui all’art. 612-quater c.p., per il quale la sanzione va da 200 a 700 quote. Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive richiamate dall’articolo 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e), del decreto 231.
La responsabilità 231 non è automatica per il solo fatto che un dipendente o un amministratore commetta il reato: continuano a essere necessari i presupposti previsti dal d.lgs. 231/2001, tra cui la commissione del fatto nell’interesse o a vantaggio dell’ente e le ulteriori condizioni previste dal sistema di responsabilità amministrativa.
Tuttavia, per le organizzazioni che sviluppano, producono, distribuiscono o impiegano sistemi IA potenzialmente ad alto rischio, diventa necessario valutare se il Modello 231 e il risk assessment aziendale richiedano un aggiornamento.
Cosa dovrebbero fare ora imprese e studi professionali
L’introduzione del nuovo reato non richiede una corsa alla produzione di nuovi documenti standardizzati. Richiede, piuttosto, una verifica sostanziale dei processi già esistenti. In pratica è opportuno:
censire i sistemi di IA realmente utilizzati, compresi quelli acquistati come servizi o inseriti autonomamente dai dipendenti;
verificare la classificazione e in particolare l’eventuale qualificazione come sistema ad alto rischio;
individuare il ruolo dell’organizzazione e le responsabilità di provider, deployer, utilizzatori, fornitori e personale interno;
mappare le misure tecniche di sicurezza applicabili e verificare che siano realmente operative;
individuare formalmente chi esercita la sorveglianza umana, fornendogli competenze, autorità e strumenti per intervenire;
documentare controlli, anomalie, incidenti e azioni correttive;
infine, riesaminare il Modello 231, le procedure aziendali e i flussi verso l’Organismo di vigilanza alla luce del nuovo art. 25-vicies.
Il punto di partenza non è il “corso sull’IA” o il documento formale, ma la conoscenza dei sistemi effettivamente impiegati, delle persone che li usano e dei rischi concreti che ne derivano. L’approfondimento BiBLus sottolinea inoltre l’utilità di documentare ruoli, rischi, destinatari della formazione, policy, aggiornamenti e incidenti.
Cosa cambia davvero con il nuovo art. 437-bis
Con il d.lgs. 160/2026 la sicurezza dell’intelligenza artificiale non resta confinata alla compliance europea o alle sanzioni amministrative.
Dal 30 settembre 2026 l’omissione di misure di sicurezza e di sorveglianza umana sui sistemi IA ad alto rischio può entrare nel campo del diritto penale quando determina i pericoli espressamente previsti dalla nuova norma.
È un cambio di prospettiva importante.
Per un’impresa non sarà sufficiente dimostrare di avere acquistato un software conforme o di avere inserito una clausola sull’utilizzo dell’IA in una policy aziendale. Sarà sempre più importante poter ricostruire come il sistema è stato classificato, quali rischi sono stati valutati, quali misure sono state adottate, chi esercita la supervisione e con quali competenze.
Allo stesso tempo, non va commesso l’errore opposto: l’art. 437-bis non criminalizza ogni errore dell’intelligenza artificiale né ogni violazione dell’AI Act. Il legislatore ha costruito una fattispecie centrata sui sistemi ad alto rischio e sulla presenza di un pericolo per beni di particolare rilievo.
Il nuovo quadro richiede quindi di tenere insieme tre livelli: gli obblighi europei dell’AI Act, la disciplina nazionale introdotta dalla legge 132/2025 e dai relativi decreti attuativi e, da ultimo, la responsabilità penale e 231 introdotta dal d.lgs. 160/2026.
È proprio questa integrazione, più che la singola scadenza, a rappresentare la nuova frontiera della gestione dell’intelligenza artificiale nelle imprese e negli studi professionali.
Approfondimenti
Quali sono i sistemi AI ad alto rischio?
Nel contesto del nuovo art. 437-bis c.p., per “sistemi di IA ad alto rischio” non si intendono tutti i software che usano intelligenza artificiale. La qualifica deriva soprattutto dall’art. 6 e dagli allegati I e III dell’AI Act (Regolamento UE 2024/1689).
In sostanza ci sono due grandi famiglie.
IA collegata alla sicurezza di prodotti
È ad alto rischio un sistema di IA quando è un componente di sicurezza di un prodotto, oppure è esso stesso un prodotto, soggetto alla normativa europea indicata nell’Allegato I e per il quale è richiesta una valutazione di conformità da parte di un organismo terzo.
Tra i prodotti interessati possono rientrare, ad esempio:
macchine e macchinari;
ascensori e componenti di sicurezza per ascensori;
apparecchiature e sistemi ATEX;
attrezzature a pressione;
apparecchiature radio;
impianti a fune;
apparecchi che utilizzano combustibili gassosi;
dispositivi medici;
veicoli e determinati sistemi del settore trasporti.
Questa categoria è particolarmente importante per il settore edilizia, impiantistica e industria. Non basta però che una macchina contenga una funzione di IA: deve trattarsi di una funzione legata alla sicurezza e ricorrere le condizioni dell’art. 6. Un’IA usata soltanto per assistenza, ottimizzazione delle prestazioni, efficienza, automazione, comodità o controllo qualità non è, per questo solo fatto, un componente di sicurezza; lo diventa invece quando il suo guasto o malfunzionamento può mettere a rischio salute e sicurezza.
I sistemi dell’Allegato III
L’Allegato III individua invece determinati casi d’uso considerati particolarmente delicati. Le categorie sono otto.
Ambito
Esempi di sistemi di IA ad alto rischio
Biometria
identificazione biometrica remota; determinate forme di categorizzazione biometrica; riconoscimento delle emozioni, quando l’uso è consentito
Infrastrutture critiche
IA usata come componente di sicurezza nella gestione del traffico stradale, infrastrutture digitali critiche, acqua, gas, riscaldamento ed elettricità
Istruzione e formazione professionale
ammissione a scuole/corsi, valutazione dei risultati, determinazione del livello formativo, controllo di comportamenti vietati durante gli esami
Lavoro e gestione dei lavoratori
selezione CV, recruiting, valutazione dei candidati, promozioni, licenziamenti, assegnazione delle mansioni, monitoraggio e valutazione delle prestazioni
Servizi essenziali pubblici e privati
accesso a prestazioni pubbliche, credit scoring, valutazione del rischio per assicurazioni vita/salute, classificazione delle chiamate d’emergenza e triage
Attività di contrasto
valutazione dell’affidabilità di prove, determinati sistemi di valutazione del rischio, poligrafi o strumenti analoghi, profilazione nelle indagini nei casi consentiti
Migrazione, asilo e frontiere
valutazione dei rischi, supporto nell’esame di visti, permessi e richieste d’asilo, determinati sistemi di identificazione
Giustizia e processi democratici
IA che assiste autorità giudiziarie nell’interpretazione e applicazione del diritto; determinati sistemi destinati a influenzare elezioni o referendum
Esempi per edilizia, studi tecnici e imprese
Per imprese edili, società di ingegneria e studi tecnici, alcuni casi possono essere particolarmente significativi.
Possibile utilizzo dell’IA
Quando può diventare ad alto rischio
Macchine e attrezzature dotate di IA
Quando l’IA svolge una funzione di sicurezza e il suo malfunzionamento può mettere in pericolo salute o sicurezza
Sistemi automatici di controllo di impianti
Quando costituiscono componenti di sicurezza di prodotti soggetti alla normativa europea richiamata dall’Allegato I
Gestione di infrastrutture critiche
Quando l’IA è utilizzata come componente di sicurezza nella gestione di infrastrutture digitali critiche, traffico stradale o fornitura di acqua, gas, riscaldamento o elettricità
Selezione del personale
Quando l’IA analizza o filtra candidature, CV o valuta i candidati
Gestione dei lavoratori
Quando determina o supporta decisioni su assegnazione delle mansioni, promozioni, cessazione del rapporto o valutazione delle prestazioni
Monitoraggio dei dipendenti
Quando valuta prestazioni o comportamento delle persone nel rapporto di lavoro
Formazione professionale
Quando determina l’accesso a corsi, valuta risultati formativi o stabilisce il livello di formazione accessibile a una persona
Sistemi biometrici
In determinati casi di identificazione biometrica remota, categorizzazione biometrica o riconoscimento delle emozioni consentiti dalla legge
Accesso a servizi essenziali
Ad esempio in determinati sistemi utilizzati per credit scoring, prestazioni pubbliche o assicurazioni vita e salute
Questi ambiti derivano dall’Allegato III dell’AI Act, che comprende, tra gli altri, biometria, infrastrutture critiche, istruzione, occupazione e gestione dei lavoratori, servizi essenziali, attività di contrasto, migrazione e amministrazione della giustizia.
IA nelle macchine di cantiere: quando può essere ad alto rischio
Per il settore delle costruzioni è particolarmente rilevante la prima categoria dell’articolo 6.
Si pensi, ad esempio, a una macchina da cantiere dotata di un sistema IA che riconosce la presenza di persone nell’area pericolosa e interviene automaticamente sul movimento della macchina.
La presenza dell’intelligenza artificiale, da sola, non è sufficiente a rendere il prodotto ad alto rischio. Diventa invece determinante verificare se l’IA sia una componente di sicurezza e se il prodotto rientri nella normativa europea contemplata dall’Allegato I e sia soggetto alla prevista valutazione di conformità da parte di terzi.
In termini pratici, potrebbero quindi richiedere particolare attenzione sistemi IA destinati, ad esempio, a:
prevenire collisioni tra mezzi e lavoratori;
arrestare automaticamente una macchina in presenza di condizioni pericolose;
controllare parametri che incidono direttamente sulla sicurezza di un’attrezzatura;
individuare situazioni potenzialmente pericolose e attivare automaticamente dispositivi di sicurezza.
Sono esempi applicativi, non categorie che l’AI Act dichiara automaticamente ad alto rischio: la qualificazione va effettuata sul singolo sistema e sulla funzione concretamente svolta.
I sistemi utilizzati soltanto per funzioni non legate alla sicurezza — come ottimizzazione delle prestazioni, efficienza, automazione, comodità o controllo della qualità — non diventano componenti di sicurezza per questo solo motivo. Viceversa, se il loro guasto o malfunzionamento può mettere in pericolo salute e sicurezza, la situazione cambia.
IA per infrastrutture e impianti
Un secondo caso vicino al mondo della progettazione riguarda le infrastrutture critiche.
L’Allegato III considera ad alto rischio i sistemi IA destinati a essere utilizzati come componenti di sicurezza nella gestione e nel funzionamento di infrastrutture digitali critiche, traffico stradale, approvvigionamento di acqua, gas, riscaldamento ed energia elettrica.
Per un tecnico questo significa che non è sufficiente chiedersi se il progetto utilizzi l’IA. Bisogna verificare quale funzione l’algoritmo svolga all’interno dell’infrastruttura.
Un software che prevede semplicemente i consumi energetici di un edificio, ad esempio, non diventa automaticamente un sistema ad alto rischio. Diversa potrebbe essere la valutazione di un sistema che controlla una funzione dalla quale dipende direttamente la sicurezza di una infrastruttura critica.
IA per assunzioni e gestione del personale
Un’impresa può entrare nel campo dei sistemi ad alto rischio anche senza utilizzare robot o macchine intelligenti.
L’Allegato III comprende infatti i sistemi IA destinati al reclutamento e alla selezione delle persone, compresi quelli utilizzati per analizzare e filtrare candidature e valutare candidati. Sono inoltre contemplati quelli impiegati per assumere decisioni sulle condizioni del rapporto di lavoro, attribuire compiti sulla base del comportamento o di caratteristiche personali e monitorare o valutare prestazioni e comportamento dei lavoratori.
Per un’impresa edile o una società di ingegneria possono quindi essere rilevanti, ad esempio:
software che attribuiscono automaticamente un punteggio ai CV;
sistemi che classificano i candidati a una posizione lavorativa;
applicazioni che suggeriscono promozioni o cessazioni del rapporto;
sistemi di monitoraggio che valutano automaticamente produttività o comportamento dei dipendenti.
Un normale chatbot aziendale utilizzato per scrivere e-mail o riassumere documenti, invece, non diventa ad alto rischio semplicemente perché viene utilizzato sul posto di lavoro.
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