Il CSE deve aggiornare il PSC anche in assenza di lavorazioni?
Il CSE deve aggiornare il PSC anche quando il cantiere è sospeso: la Cassazione chiarisce quali rischi devono essere valutati durante l’inattività
Un cantiere fermo non è necessariamente un cantiere sicuro. Anche quando le lavorazioni sono sospese, nell’area possono rimanere scavi, opere provvisionali, recinzioni, materiali e attrezzature esposti al degrado, agli agenti atmosferici e all’accesso di persone estranee.
Con la sentenza n. 28466/2026, la Cassazione affronta direttamente gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione durante la sospensione delle attività. L’’interruzione dei lavori costituisce essa stessa un’evoluzione del cantiere e può rendere necessario l’aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento.
Il CSE non può quindi considerare il PSC congelato fino alla ripresa delle lavorazioni. Deve verificare che il documento rappresenti lo stato reale dei luoghi e disciplini anche i rischi propri del periodo di inattività.
Il caso
Il Tribunale di Napoli aveva condannato un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per la violazione dell’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.
Il professionista era subentrato a un precedente coordinatore quando il cantiere risultava già sospeso. Secondo la difesa, l’area era stata anche sottoposta a sequestro e non era accessibile; di conseguenza, non vi sarebbe stata alcuna evoluzione delle lavorazioni da recepire nel PSC.
La contestazione riguardava, invece, il mancato adeguamento del piano allo stato effettivo del cantiere.
Durante il sopralluogo ispettivo era stato possibile rilevare, anche senza accedere materialmente all’area, che nel PSC risultavano ancora indicate come “in corso” diverse lavorazioni che, invece, erano già state completate.
Il coordinatore sosteneva che, in assenza di attività operative e di interferenze tra imprese, non vi fosse alcun obbligo di aggiornare il piano. La Cassazione ha respinto questa impostazione e confermato la decisione del Tribunale.
Cosa prevede l’art. 92 del D.Lgs. 81/2008
L’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 disciplina gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Tra i suoi compiti rientrano:
la verifica dell’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
la verifica dell’idoneità dei POS e della loro coerenza con il PSC;
l’adeguamento del PSC in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
la verifica dell’adeguamento dei POS da parte delle imprese, quando necessario.
Il punto centrale della sentenza riguarda proprio il significato dell’espressione evoluzione dei lavori.
Secondo la Corte, tale evoluzione non coincide esclusivamente con l’avanzamento materiale dell’opera, con l’avvio di una nuova lavorazione o con l’ingresso di ulteriori imprese. Può comprendere anche il passaggio da una fase operativa a una fase di sospensione.
La sospensione modifica, infatti, le condizioni organizzative, ambientali e temporali del cantiere. Diventa quindi necessario verificare se le misure previste per la fase produttiva siano ancora adeguate e se debbano essere introdotti controlli specifici per il periodo di fermo.
Gli obblighi del CSE non riguardano solo le interferenze
La difesa aveva collegato la funzione del coordinatore soprattutto alla gestione dei rischi derivanti dalla contemporanea presenza di più imprese.
In assenza di lavorazioni, secondo questa impostazione, non vi sarebbero state interferenze da governare e, quindi, sarebbe venuta meno la necessità di aggiornare il PSC.
La Cassazione chiarisce, però, che il ruolo del CSE non si esaurisce nel coordinamento delle attività interferenti.
Il coordinatore deve occuparsi anche dei rischi collegati:
all’area di cantiere;
alla sua organizzazione generale;
alla conformazione dei luoghi;
alle opere provvisionali;
alle attrezzature lasciate installate;
alla possibile presenza o intrusione di terzi.
Si tratta della cosiddetta dimensione statica e organizzativa del cantiere, che continua a esistere anche quando le attività produttive sono temporaneamente ferme.
La Corte richiama il principio secondo cui sul coordinatore per la progettazione e sul coordinatore per l’esecuzione gravano anche i rischi connessi all’area e all’organizzazione del cantiere. Al primo compete la loro individuazione e valutazione nel PSC; al secondo spetta verificarne la concreta gestione durante la realizzazione dell’opera.
Il venir meno delle interferenze non determina, quindi, la cessazione automatica della posizione di garanzia del CSE.
Un cantiere sospeso resta un’entità fisica e giuridica
Il passaggio più significativo della sentenza è quello in cui la Cassazione afferma che, anche con le lavorazioni ferme, il cantiere continua a esistere come entità fisica e giuridica. La sospensione non elimina automaticamente i pericoli. In alcuni casi può persino aumentarli, perché le strutture e le protezioni restano esposte per un periodo prolungato senza la presenza continuativa delle imprese e degli addetti.
Il PSC deve pertanto prendere in carico anche i rischi propri della fase di inattività.
La Corte indica espressamente alcune situazioni da considerare:
degrado delle opere provvisionali;
instabilità dei puntellamenti;
scavi non protetti;
recinzioni danneggiate;
accesso di persone estranee o animali;
allagamenti;
crolli o dispersione di materiali;
effetti del vento e della pioggia;
necessità di controlli e manutenzioni;
permanenza di attrezzature potenzialmente pericolose, come una gru.
Non è quindi sufficiente disporre formalmente la sospensione delle attività. Occorre definire come il cantiere sarà mantenuto in sicurezza durante il fermo e quali soggetti dovranno eseguire le verifiche previste.
La sospensione è una fase da valutare nel PSC
Nella pronuncia precedente vi era stato un infortunio mortale e il rischio di caduta esisteva già prima della sospensione. Nel nuovo caso, invece, la contestazione riguarda direttamente la contravvenzione per mancato aggiornamento del PSC, indipendentemente dal verificarsi di un evento lesivo.
L’obbligo documentale e organizzativo assume quindi una propria autonomia: il piano deve essere aggiornato perché costituisce lo strumento attraverso cui vengono rappresentate e governate le condizioni di sicurezza del cantiere.
Un PSC predisposto per il cantiere operativo non può essere automaticamente considerato adeguato anche durante la sospensione delle lavorazioni.
Il PSC deve rappresentare lo stato reale del cantiere
Un altro elemento valorizzato dalla Corte riguarda la necessaria corrispondenza tra il contenuto del PSC e lo stato effettivo dei luoghi.
Nel caso esaminato, alcune lavorazioni risultavano ancora riportate come “in corso”, nonostante fossero già state completate.
Questa difformità dimostrava che il documento non rappresentava correttamente l’evoluzione del cantiere.
L’aggiornamento del PSC non può essere interpretato come un adempimento meramente formale. Il piano deve permettere di comprendere:
quali lavorazioni siano state concluse;
quali attività siano sospese;
quali opere siano rimaste incomplete;
quali opere provvisionali restino installate;
quali attrezzature siano ancora presenti nell’area;
quali pericoli residui debbano essere controllati;
quali verifiche siano necessarie prima della futura ripresa.
Un documento non coerente con la situazione reale non consente alle imprese, al committente, al responsabile dei lavori e agli altri soggetti della sicurezza di programmare correttamente controlli, accessi, manutenzioni e riavvio delle attività.
Cantiere inaccessibile: cosa deve fare il coordinatore
Il ricorrente aveva sostenuto di non aver potuto aggiornare il PSC perché il cantiere sarebbe stato chiuso, sequestrato e inaccessibile.
La Cassazione non accoglie la censura.
La questione del sequestro era stata considerata una mera allegazione difensiva, già esaminata e respinta dal giudice di merito. Inoltre, lo stato delle lavorazioni era stato verificato dall’ispettore anche senza entrare materialmente nell’area.
La Corte aggiunge un passaggio particolarmente importante: l’accettazione dell’incarico implica normalmente anche la valutazione della possibilità di svolgerlo secondo le regole professionali.
Questo non significa che il CSE debba violare un provvedimento di sequestro o accedere al cantiere senza autorizzazione.
Significa, invece, che il professionista deve attivarsi per:
ottenere le informazioni necessarie;
richiedere eventuali autorizzazioni all’accesso;
acquisire documentazione fotografica o tecnica;
interpellare il committente, il responsabile dei lavori e le imprese;
formalizzare le difficoltà che impediscono lo svolgimento dell’incarico;
rappresentare l’eventuale impossibilità di verificare le condizioni di sicurezza.
La semplice inattività non può tradursi nel mantenimento di un PSC non aggiornato.
Alta vigilanza e controllo puntuale: qual è il limite del CSE?
La sentenza richiama anche la distinzione tra alta vigilanza del coordinatore e controllo puntuale delle singole lavorazioni.
L’alta vigilanza riguarda:
l’organizzazione complessiva del cantiere;
la coerenza tra PSC e POS;
i rischi generali e interferenziali;
la verifica dell’attuazione delle prescrizioni essenziali;
la segnalazione delle inosservanze;
l’eventuale proposta di sospensione dei lavori.
Il controllo puntuale delle singole modalità esecutive compete invece, in via ordinaria, ai datori di lavoro delle imprese, ai dirigenti e ai preposti.
Il CSE non deve essere presente in modo continuativo né sostituirsi al preposto nella verifica di ogni singola operazione.
Durante la sospensione, tuttavia, la questione non riguarda il controllo quotidiano delle lavorazioni. Riguarda la permanenza di rischi collegati alla configurazione generale dell’area: scavi, gru, recinzioni, ponteggi, puntellamenti, materiali, impianti e accessi.
Proprio questi rischi rientrano nella funzione di coordinamento e nell’obbligo di mantenere attuale il PSC.
Le motivazioni della Cassazione
La Corte ha rigettato il ricorso.
Il primo motivo, relativo alla presunta cessazione degli obblighi del coordinatore durante la sospensione, è stato ritenuto infondato.
Il secondo motivo, diretto a ottenere una diversa ricostruzione delle condizioni del cantiere e della possibilità di aggiornare il PSC, è stato dichiarato inammissibile perché volto a rivalutare elementi di fatto già esaminati dal Tribunale.
È stata quindi confermata la condanna del coordinatore, con pagamento delle spese processuali.
Approfondimenti
Per approfondire, leggi anche:
Coordinatore sicurezza in fase esecutiva (CSE): compiti e responsabilità
Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità
Piano sicurezza e coordinamento (PSC): quando serve e chi deve redigerlo
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