Gli obblighi di prevenzione incendi del datore di lavoro
Obblighi del datore di lavoro per la prevenzione incendi: valutazione del rischio, addetti, piano di emergenza, controlli e manutenzione
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione incendi sono tanti e diversi.
Deve valutare il rischio incendio, adottare adeguate misure di prevenzione e protezione, designare e formare gli addetti antincendio, organizzare la gestione delle emergenze, predisporre il piano di emergenza quando previsto e assicurare controllo e manutenzione dei sistemi antincendio.
Ecco la guida completa e aggiornata sugli adempimenti da osservare per tutelare l’azienda dal rischio incendi e non incorrere in multe e sanzioni.
Per evitare di trovarti in spiacevoli situazioni, ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR che consente la compilazione automatica, guidata e personalizzata dei documenti richiesti dalla norma, tra cui anche il documento di valutazione dei rischi. Puoi analizzare la sicurezza del luogo di lavoro direttamente sulle piante dei luoghi in cui si svolgono le attività, individuando facilmente i punti critici.
Quali sono gli obblighi del datore di lavoro per la prevenzione incendi?
Il datore di lavoro deve governare l’intero ciclo del rischio incendio: valutarlo, prevenirlo, organizzare la risposta all’emergenza e mantenere efficienti nel tempo le misure di sicurezza.
L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 richiede espressamente di “adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi”.
In pratica, gli obblighi principali comprendono:
valutare il rischio di incendio e tenerne conto nella valutazione complessiva dei rischi;
individuare le misure tecniche, organizzative e gestionali necessarie;
designare gli addetti antincendio e garantire la formazione prevista;
informare i lavoratori sui rischi e sulle procedure da seguire;
predisporre il piano di emergenza quando ricorrono i presupposti normativi;
assicurare controlli e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza;
predisporre e aggiornare il registro dei controlli antincendio;
garantire la gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza.
Obblighi antincendio e riferimenti normativi
Obbligo del datore di lavoro
Cosa comporta operativamente
Riferimento normativo
Valutare il rischio incendio
Individuare pericoli, persone esposte, condizioni che possono favorire innesco e propagazione dell’incendio e misure necessarie per ridurre il rischio.
D.Lgs. 81/2008, art. 17, c. 1, lett. a) e art. 28; art. 46; D.M. 3 settembre 2021
Inserire il rischio incendio nel sistema di valutazione dei rischi
Riportare nel DVR gli esiti della valutazione e le misure di prevenzione e protezione adottate o programmate. La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili.
D.Lgs. 81/2008, artt. 17 e 28
Adottare le misure necessarie di prevenzione incendi ed evacuazione
Realizzare le misure tecniche, organizzative e gestionali adeguate al rischio e alle dimensioni dell’attività.
D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. t); art. 46
Gestire la sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza
Definire procedure, comportamenti, modalità di evacuazione, gestione delle anomalie e delle situazioni di emergenza.
D.M. 2 settembre 2021, art. 2 e Allegati I-II
Predisporre il piano di emergenza quando previsto
Redigere il piano se sono presenti almeno 10 lavoratori, più di 50 persone contemporaneamente in un luogo aperto al pubblico oppure se l’attività rientra nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
D.M. 2 settembre 2021, art. 2, commi 2-3
Adottare procedure di emergenza anche quando il piano non è obbligatorio
Nei luoghi che non ricadono nei casi precedenti devono comunque essere previste misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole nel DVR o nel documento delle procedure standardizzate.
D.M. 2 settembre 2021, art. 2, c. 4
Informare e formare i lavoratori sul rischio incendio
Fornire informazioni sui rischi presenti, sulle misure adottate e sui comportamenti da seguire in caso di emergenza.
D.Lgs. 81/2008, artt. 36 e 37; D.M. 2 settembre 2021, art. 3 e Allegato I
Designare gli addetti antincendio
Individuare preventivamente i lavoratori incaricati di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza, in numero adeguato rispetto all’organizzazione dell’attività.
D.Lgs. 81/2008, art. 18, c. 1, lett. b) e art. 43; D.M. 2 settembre 2021, art. 4
Assicurare formazione e aggiornamento degli addetti
Garantire i corsi previsti per il livello 1, 2 o 3 e l’aggiornamento almeno quinquennale.
D.Lgs. 81/2008, art. 37, c. 9; D.M. 2 settembre 2021, art. 5 e Allegato III
Garantire l’idoneità tecnica nei casi previsti
Per le attività elencate nell’Allegato IV, gli addetti devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica previsto dalla normativa.
D.M. 2 settembre 2021, art. 5, c. 2 e Allegato IV
Effettuare controllo e manutenzione dei sistemi antincendio
Assicurare che impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio siano mantenuti efficienti mediante controlli e manutenzione eseguiti secondo le disposizioni applicabili.
D.M. 1 settembre 2021 e s.m.i., art. 3 e Allegato I
Predisporre e aggiornare il registro dei controlli antincendio
Annotare controlli periodici e interventi di manutenzione e mantenere il registro aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
D.M. 1 settembre 2021 e s.m.i., art. 3
Verificare quale criterio progettuale antincendio si applica
Applicare la specifica regola tecnica, il Minicodice per i luoghi a basso rischio oppure il Codice di prevenzione incendi, a seconda della tipologia dell’attività.
D.M. 3 settembre 2021, art. 3 e Allegato I; D.M. 3 agosto 2015
Considerare le persone con esigenze speciali
Tenerne conto nella progettazione delle misure, nelle procedure di evacuazione e nel piano di emergenza.
D.M. 2 settembre 2021, Allegato II
Attivare gli adempimenti VVF se l’attività è soggetta
Per le categorie B e C: valutazione del progetto quando prevista. Per A, B e C: presentazione della SCIA prima dell’esercizio e successivi adempimenti di rinnovo.
D.P.R. 151/2011, artt. 3, 4 e 5; D.M. 7 agosto 2012
Quali norme stabiliscono gli obblighi antincendio del datore di lavoro?
La disciplina si fonda sul D.Lgs. 81/2008 e sui tre decreti antincendio di settembre 2021, che hanno sostituito e aggiornato gran parte della precedente disciplina del D.M. 10 marzo 1998.
Norma
Cosa disciplina
D.Lgs. 81/2008, art. 18
obblighi generali del datore di lavoro e del dirigente
D.Lgs. 81/2008, art. 43
gestione delle emergenze
D.Lgs. 81/2008, art. 46
prevenzione incendi nei luoghi di lavoro
D.M. 1 settembre 2021
controllo e manutenzione dei sistemi antincendio
D.M. 2 settembre 2021
gestione in esercizio/emergenza, addetti e formazione
D.M. 3 settembre 2021
criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio
Il D.M. 3 settembre 2021 stabilisce i criteri per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio e rinvia, negli altri casi previsti, alle regole tecniche applicabili o al Codice di prevenzione incendi.
Come si individuano gli obblighi antincendio in base al tipo di attività?
Gli obblighi del datore di lavoro non dipendono da una sola classificazione: occorre prima verificare se l’attività è soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, se esiste una regola tecnica applicabile, quale criterio di progettazione utilizzare, se è obbligatorio il piano di emergenza e quale livello di formazione devono avere gli addetti antincendio.
Schema 1 — Dal tipo di attività agli obblighi di prevenzione incendi
Passaggio
Cosa verificare
Esito e obblighi conseguenti
Riferimento principale
1. Verificare se l’attività è soggetta ai controlli VVF
L’attività rientra nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011?
Sì: è un’attività soggetta e va individuata la categoria A, B o C. Si applicano anche gli adempimenti procedurali di prevenzione incendi. No: si procede comunque con la valutazione del rischio incendio prevista per i luoghi di lavoro.
D.P.R. 151/2011, artt. 2-5 e Allegato I
2. Individuare la categoria, se l’attività è soggetta
L’attività ricade in categoria A, B o C?
Per le categorie B e C è prevista la valutazione preventiva del progetto nei casi stabiliti dall’art. 3. Per tutte le categorie soggette, prima dell’esercizio è prevista la SCIA antincendio.
D.P.R. 151/2011, artt. 3 e 4
3. Verificare se esiste una regola tecnica di prevenzione incendi applicabile
Per la specifica attività esiste una regola tecnica verticale (RTV) o altra regola tecnica applicabile?
Sì: progettazione, realizzazione ed esercizio devono seguire la regola tecnica applicabile.
D.M. 3 settembre 2021, art. 3
4. Se non esiste una RTV, verificare se il luogo è a basso rischio
Attività non soggetta al D.P.R. 151/2011, senza RTV, con requisiti del D.M. 3 settembre 2021: fino a 100 occupanti, superficie fino a 1.000 m², piani tra -5 m e 24 m e assenza di quantità significative di combustibili, sostanze pericolose o lavorazioni pericolose ai fini incendio.
Sì: si applicano i criteri semplificati dell’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021, il cosiddetto “Minicodice”.
D.M. 3 settembre 2021, art. 3 e Allegato I
5. Se il luogo non è a basso rischio e non ha una specifica RTV
L’attività non rientra nel precedente caso semplificato?
Si applicano i criteri del Codice di prevenzione incendi.
D.M. 3 settembre 2021, art. 3; D.M. 3 agosto 2015
6. Verificare se è obbligatorio il piano di emergenza
Ci sono almeno 10 lavoratori? Oppure il luogo è aperto al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente presenti? Oppure l’attività è soggetta al D.P.R. 151/2011?
Sì: il datore di lavoro deve predisporre il piano di emergenza. No: il piano formale non è obbligatorio, ma devono comunque essere definite misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio e riportate nel DVR o nel documento previsto dalle procedure standardizzate.
D.M. 2 settembre 2021, art. 2, commi 2 e 4
7. Determinare il livello degli addetti antincendio
In quale livello formativo ricade l’attività in base alle caratteristiche e al rischio?
Livello 1: corso di 4 ore. Livello 2: corso di 8 ore. Livello 3: corso di 16 ore. Per alcune attività è richiesta anche l’idoneità tecnica.
D.M. 2 settembre 2021, artt. 4-5 e Allegati III-IV
8. Organizzare controlli e manutenzione
Quali impianti, attrezzature e sistemi antincendio sono presenti nell’attività?
Devono essere effettuati controllo periodico, manutenzione e sorveglianza secondo le disposizioni applicabili; il datore di lavoro deve predisporre e aggiornare il registro dei controlli.
D.M. 1 settembre 2021 e s.m.i., art. 3 e Allegato I
Il D.M. 3 settembre 2021 distingue infatti tre percorsi: regole tecniche applicabili alle specifiche attività, criteri dell’Allegato I per i luoghi a basso rischio e, negli altri casi, applicazione del Codice di prevenzione incendi.
Per le attività soggette, il D.P.R. 151/2011 distingue invece le categorie A, B e C in funzione della complessità; la valutazione preventiva del progetto riguarda le categorie B e C, mentre la SCIA antincendio interessa tutte le attività soggette prima dell’esercizio.
Il percorso decisionale in sintesi
Tipo di attività → assoggettabilità al D.P.R. 151/2011 → eventuale RTV → valutazione del rischio incendio → criterio progettuale applicabile → piano/procedure di emergenza → livello degli addetti → controlli e manutenzione.
È utile sottolineare che queste verifiche non sono alternative tra loro. Un’attività soggetta al D.P.R. 151/2011, ad esempio, deve rispettare sia gli adempimenti procedurali verso i Vigili del Fuoco sia gli obblighi del datore di lavoro derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e dai decreti del settembre 2021.
Il datore di lavoro deve valutare il rischio incendio nel DVR?
Sì. Il rischio incendio deve essere considerato nella valutazione dei rischi e devono essere individuate le misure necessarie per eliminarlo o ridurlo.
La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del DVR rientrano inoltre tra le attività che il datore di lavoro non può delegare.
La valutazione del rischio incendio deve considerare, in relazione alla specifica attività:
caratteristiche dei luoghi e dei processi lavorativi;
materiali combustibili e sostanze infiammabili;
possibili sorgenti di innesco;
persone presenti e relative condizioni;
vie di esodo;
misure di prevenzione e protezione disponibili;
impianti e attrezzature di sicurezza;
modalità di gestione dell’emergenza.
Il D.M. 3 settembre 2021 ha aggiornato i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro e contiene, nell’Allegato I, i criteri applicabili ai luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.
Il decreto prevede una procedura di valutazione dei rischi molto più semplificata. Si applica ai luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 comma 1 del D.Lgs. 81/2008, ovvero
i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 81/2008.
Le importanti novità del D.M. 3 settembre 2021 in merito alla valutazione del rischio incendio sono 2:
viene superato il campo di azione del D.M. 12/04/2019, in quanto il codice può essere applicato a tutti i luoghi di lavoro;
nelle attività dove non esiste una regola a basso rischio incendio, il codice è lo strumento per l’individuazione delle misure antincendio.
La valutazione del rischio incendio va effettuata in relazione alla complessità del luogo di lavoro e deve essere riesaminata quando intervengono cambiamenti organizzativi o produttivi significativi per la salute e sicurezza, coerentemente con il sistema di aggiornamento delle misure previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Maggiori approfondimenti sulla valutazione del rischio incendi
Quali misure di prevenzione incendi deve adottare il datore di lavoro?
Le misure devono ridurre sia la probabilità che un incendio inizi sia le conseguenze in caso di sviluppo dell’incendio. Devono quindi riguardare materiali, sorgenti di innesco, impianti, vie di esodo e comportamento delle persone.
Tra le misure operative già evidenziate nell’articolo originale rientrano:
corretto deposito e utilizzo dei materiali combustibili e delle sostanze pericolose;
adeguata ventilazione degli ambienti in presenza di sostanze infiammabili;
mantenimento delle vie di esodo libere, sicure e fruibili;
riduzione e controllo delle sorgenti di innesco;
rispetto del divieto di fumo dove previsto;
corretto impiego e manutenzione delle attrezzature di lavoro;
controllo di impianti e sistemi di sicurezza;
gestione delle lavorazioni che possono introdurre temporaneamente un rischio d’incendio maggiore.
Il datore di lavoro deve quindi integrare prevenzione, protezione e gestione: installare un presidio antincendio non è sufficiente se il presidio non viene controllato, mantenuto, reso accessibile e inserito in procedure organizzative efficaci.
Il registro dei controlli antincendio è obbligatorio?
Il D.M. 1 settembre 2021 prevede che il datore di lavoro predisponga un registro nel quale annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Il registro deve essere mantenuto aggiornato e disponibile agli organi di controllo.
Il registro permette di documentare almeno:
attrezzature, impianti e sistemi sottoposti a controllo;
controlli e verifiche eseguiti;
manutenzioni effettuate;
eventuali anomalie riscontrate;
interventi correttivi;
periodicità e prossime scadenze.
Per approfondire leggi anche:
Decreto controlli antincendio: le norme per i controlli e la manutenzione
Registro dei controlli antincendio: cos’è e quando è un obbligo
Quando è obbligatorio il piano di emergenza antincendio?
Il D.M. 2 settembre 2021 richiede il piano di emergenza in tre casi principali:
almeno 10 lavoratori;
luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente presenti
attività comprese nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Caso
Piano di emergenza
Almeno 10 lavoratori
obbligatorio
Luogo aperto al pubblico con oltre 50 persone presenti
obbligatorio
Attività soggetta al D.P.R. 151/2011
obbligatorio
Il datore di lavoro deve inoltre organizzare i rapporti con i servizi pubblici competenti, designare i lavoratori incaricati dell’emergenza, informare i lavoratori sui rischi e sulle procedure da adottare e predisporre misure che consentano alle persone di mettersi al sicuro in caso di pericolo. La gestione dell’emergenza deve considerare anche gli occupanti con esigenze speciali.
La disciplina deriva dagli artt. 18 e 43 del D.Lgs. 81/2008 che disciplinano la gestione delle emergenze e riconoscono in capo al datore di lavoro l’obbligo di:
organizzare rapporti con i servizi pubblici per il primo soccorso, il salvataggio e la lotta antincendio, nonché per la gestione stessa dell’emergenza;
designare i lavoratori di cui all’art. 18 comma 1 lett. b);
informare i lavoratori circa i possibili rischi a cui sono esposti in azienda;
programmare gli interventi da fare in caso di incendio;
adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i lavoratori sappiano cosa fare nel momento del pericolo;
garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei sia alla classe di incendio che al livello di rischio (obbligo che si estende agli impianti antincendio fissi, manuali o automatici individuati grazie alla valutazione dei rischi).
Quali obblighi ha il datore di lavoro per gli addetti antincendio?
Il datore di lavoro deve designare preventivamente un numero adeguato di lavoratori incaricati della prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione e gestione dell’emergenza e deve assicurarne formazione e aggiornamento secondo il D.M. 2 settembre 2021.
La formazione degli addetti è organizzata su tre livelli di attività.
I programmi ufficiali prevedono, rispettivamente, 4 ore per il livello 1, 8 ore per il livello 2 e 16 ore per il livello 3, in funzione delle caratteristiche dell’attività; il D.M. 2 settembre 2021 ha inoltre introdotto l’aggiornamento della formazione con periodicità quinquennale.
Per determinate attività indicate nell’Allegato IV del D.M. 2 settembre 2021 gli addetti devono anche conseguire l’idoneità tecnica prevista dalla disciplina applicabile.
Il numero degli addetti non va deciso semplicemente applicando un valore standard: deve essere coerente con organizzazione, dimensioni, turnazioni e caratteristiche dell’attività, in modo da assicurare la presenza necessaria per attuare le procedure di emergenza.
Cosa deve fare il datore di lavoro per la gestione della sicurezza antincendio?
La gestione della sicurezza antincendio, o GSA, serve a mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza previste e a governare sia l’esercizio ordinario sia l’emergenza. Non coincide quindi con la sola manutenzione di estintori e impianti.
Tra le attività richiamate dalD.M. 2 settembre 2021 rientrano:
verificare periodicamente l’effettiva applicazione delle misure antincendio;
garantire il rispetto di divieti e limitazioni;
assicurare la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi;
predisporre e mantenere la segnaletica di sicurezza;
considerare le esigenze particolari degli occupanti;
gestire lavori di manutenzione o lavorazioni che introducono rischi aggiuntivi;
pianificare l’eventuale disattivazione temporanea di impianti o misure antincendio;
mantenere efficienti compartimentazioni, vie di esodo e sistemi di protezione.
Il principio è quello della continuità della sicurezza: le condizioni considerate nella valutazione e nella progettazione devono essere mantenute durante l’esercizio effettivo dell’attività.
Quali altri obblighi di sicurezza completano la prevenzione incendi?
La prevenzione incendi si inserisce nel sistema più ampio degli obblighi del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008. La sicurezza antincendio deve quindi essere coordinata con informazione, formazione, organizzazione del lavoro e sistema di prevenzione aziendale.
Secondo l’art. 18 del D.Lgs. 81/08 il datore di lavoro ha l’obbligo di:
informare i lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dai luoghi di lavoro, salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza;
nominare un medico competente per la sorveglianza sanitaria;
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attivazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso, gestione dell’emergenza;
affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e dello stato di salute di ognuno;
fornire DPI ai lavoratori;
adottare misure appropriate per garantire la ricezione delle istruzioni a tutti i lavoratori;
richiedere osservanza alle normative vigenti
richiedere l’osservanza degli obblighi al medico competente
adottare misure in merito al controllo di una situazione di rischio;
informare i lavoratori di un grave pericolo;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere le loro attività in presenza di grave pericolo;
consentire ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e protezione della salute;
consegnare copia del documento di valutazione del rischio incendio al rappresentante dei lavoratori;
elaborare unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
prendere provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salite o deteriorare l’ambiente esterno;
comunicare all’INAIL o all’IPSEMA i dati relativi agli infortuni sul lavoro;
consultare un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50;
adottare le misure necessarie per la prevenzione incendio;
dotare i lavoratori di tessera di riconoscimento;
convocare una riunione periodica (per luoghi di lavoro con almeno 15 lavoratori);
aggiornare misure di prevenzione in relazione ai cambiamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro;
comunicare i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza all’INAIL;
vigilare sull’idoneità dei lavoratori su cui vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria.
Può svolgere in prima persona il servizio di protezione e prevenzione di primo soccorso, di evacuazione, informando preventivamente il responsabile dei lavoratori.
Ha l’obbligo di frequentare corsi di formazione di almeno 16 ore fino ad un massimo di 48 ore, durata commisurata sia alla natura dei rischi che alle attività lavorative.
Servizio di prevenzione e protezione incendio, il medico competente e il datore di lavoro
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
la natura dei rischi;
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;
i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Una corretta gestione del rischio incendio è strettamente correlata ad un’accurata e approfondita valutazione del rischio stesso. Per tale ragione ti consiglio di utilizzare un software per la redazione del DVR che consente la compilazione automatica, guidata e personalizzata dei documenti obbligatori richiesti dalla norma, tra cui anche il documento di valutazione dei rischi.
Quali sanzioni rischia il datore di lavoro?
Le conseguenze dipendono dallo specifico obbligo violato. In materia di valutazione dei rischi, l’art. 55 del D.Lgs. 81/2008 prevede per alcune violazioni l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro; altre violazioni hanno un diverso regime sanzionatorio.
FAQ
Quali sono i principali obblighi antincendio del datore di lavoro?
Il datore deve valutare il rischio incendio, adottare misure di prevenzione e protezione, designare gli addetti, organizzare l’emergenza, assicurare informazione e formazione, mantenere efficienti gli impianti e tenere aggiornato il registro dei controlli.
La valutazione del rischio incendio è obbligatoria?
Sì. Il rischio incendio deve essere valutato nell’ambito della valutazione dei rischi aziendale. La valutazione complessiva dei rischi e l’elaborazione del DVR sono compiti non delegabili del datore di lavoro.
Quando è obbligatorio il piano di emergenza antincendio?
È previsto, tra gli altri casi, nei luoghi con almeno 10 lavoratori, nei luoghi aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente presenti e nelle attività comprese nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011.
Chi deve tenere il registro dei controlli antincendio?
La responsabilità di predisporre e mantenere aggiornato il registro ricade sul datore di lavoro; nel registro vengono annotati controlli e manutenzioni dei sistemi di sicurezza antincendio.
Ogni quanto devono essere aggiornati gli addetti antincendio?
Il D.M. 2 settembre 2021 ha introdotto un aggiornamento della formazione degli addetti antincendio con periodicità almeno quinquennale.
Il datore di lavoro può delegare la valutazione del rischio incendio?
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro. Le altre funzioni possono avere regimi diversi, fermo restando l’obbligo di vigilanza nei casi di delega.
Fonte: Read More
