Frodi Superbonus: asseverazioni, visti e fatture false possono integrare anche la truffa aggravata

Frodi Superbonus: asseverazioni, visti e fatture false possono integrare anche la truffa aggravata

Per la Cassazione il reato tributario legato alle fatture false non esclude automaticamente la truffa aggravata ai danni dello Stato

La documentazione tecnica e fiscale che accompagna un intervento Superbonus non rappresenta soltanto il supporto amministrativo necessario per accedere all’agevolazione. Quando i lavori dichiarati non corrispondono a quelli effettivamente realizzati, asseverazioni, visti di conformità, comunicazioni di cessione, fatture e documentazione di cantiere possono diventare elementi centrali anche nella ricostruzione di una possibile frode.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione, Sezione III penale, con la sentenza n. 37333/2026, relativa a un’indagine su crediti d’imposta Superbonus ritenuti inesistenti per oltre 41,7 milioni di euro. Secondo l’ipotesi investigativa, i crediti sarebbero stati generati attraverso fatture e note di debito riferite a lavori non effettuati oppure effettuati successivamente alle date dichiarate.

La pronuncia è particolarmente interessante per tecnici e professionisti perché mette in evidenza due aspetti: da una parte il ruolo assunto dall’intera filiera documentale del Superbonus; dall’altra il fatto che la presenza di fatture per operazioni inesistenti non impedisce, di per sé, di contestare anche una truffa aggravata quando la costruzione del credito coinvolge ulteriori documenti e attività.

Il caso: oltre 41 milioni di euro di crediti Superbonus contestati

L’indagine prende le mosse da un decreto di perquisizione e sequestro della Procura di Monza.

Secondo la contestazione riportata nella sentenza, sarebbero state emesse fatture oggettivamente false e note di debito per rappresentare lavori edilizi non ancora realizzati o eseguiti in un momento successivo. Il meccanismo avrebbe consentito di generare crediti d’imposta Superbonus per 41.768.291,75 euro, una parte rilevante dei quali sarebbe stata poi ceduta a terzi.

Ma il punto importante è che la ricostruzione non si ferma alle fatture.

Nella contestazione della truffa compaiono infatti anche:

asseverazioni relative ai lavori;
visti di conformità;
comunicazioni delle opzioni per la cessione dei crediti;
documentazione fiscale;
verbali delle assemblee condominiali;
comunicazioni di inizio cantiere;
contratti e autorizzazioni per la cessione dei crediti.

La Procura aveva quindi disposto il sequestro di questa documentazione per verificare la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto realmente avvenuto nei cantieri.

Asseverazioni, visti e documenti di cantiere: perché diventano centrali nelle indagini

È questo il primo aspetto della sentenza di maggiore interesse per i professionisti dell’edilizia.

Quando la contestazione riguarda crediti fiscali legati a opere non eseguite o eseguite in tempi diversi da quelli rappresentati, non basta controllare la singola fattura.

La Cassazione considera quindi strettamente pertinenti alle indagini la documentazione fiscale utilizzata per generare i crediti, le asseverazioni del tecnico, le comunicazioni delle opzioni, i verbali condominiali, le comunicazioni di inizio cantiere, i contratti di cessione e la documentazione contabile. Secondo la Corte, questi atti permettono di verificare se le fatture corrispondano effettivamente ai lavori dichiarati.

Con la Cassazione n. 8573/2026, relativa al bonus facciate, la Corte aveva già attribuito particolare rilievo a una falsa attestazione relativa all’effettivo avvio dei lavori utilizzata per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito.

Anche in quel caso il problema non riguardava soltanto la fatturazione, ma la corrispondenza tra la situazione reale del cantiere e quanto dichiarato nella documentazione utilizzata nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

La sentenza n. 37333/2026 rafforza questa impostazione: nelle operazioni agevolate, la correttezza del credito dipende dalla coerenza complessiva dei documenti che descrivono l’intervento.

Fatture false e truffa aggravata: una non esclude automaticamente l’altra

Il secondo punto centrale riguarda la qualificazione delle condotte.

La difesa sosteneva che, in presenza del reato relativo all’emissione di fatture per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8 del d.lgs. 74/2000, non sarebbe stato possibile contestare anche la truffa aggravata ai danni dello Stato prevista dall’art. 640-bis del codice penale.

La Cassazione non condivide questa impostazione automatica.

Il ragionamento parte dal recente orientamento delle Sezioni Unite penali del 26 febbraio 2026, che si sono pronunciate espressamente sulle frodi Superbonus.

Secondo la soluzione adottata dalle Sezioni Unite, la creazione di un credito d’imposta fittizio attraverso fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti, con successivo utilizzo dello sconto in fattura o della cessione del credito, può integrare la truffa aggravata prevista dagli artt. 640 e 640-bis c.p.; il reato viene inoltre considerato consumato.

La sentenza n. 37333/2026 sviluppa ulteriormente quel principio.

Secondo la Corte, nelle frodi Superbonus non è possibile affermare in via generale che il reato relativo alle fatture false e quello di truffa riguardino sempre esattamente la stessa condotta.

Nel caso esaminato, infatti, la contestazione della truffa aveva un’estensione maggiore.

Non riguardava soltanto l’emissione delle fatture, ma anche altre attività utilizzate per arrivare alla formazione e alla circolazione del credito fiscale, tra cui: asseverazioni delle pratiche, visto di conformità e comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione relativa ai crediti ritenuti fittizi.

Ed è proprio questo elemento che consente, secondo la Cassazione, di escludere un assorbimento automatico della truffa nel solo reato tributario.

La frode va letta come una sequenza di operazioni

Dal punto di vista pratico, la decisione suggerisce di non osservare le frodi sui bonus edilizi come una somma di singoli documenti irregolari.

Il meccanismo deve essere analizzato nel suo complesso.

Una fattura riferita a lavori inesistenti può rappresentare un primo elemento. Ma se a quella fattura seguono un’asseverazione, un visto di conformità, una comunicazione di cessione e la conseguente creazione del credito nel sistema fiscale, le diverse attività possono assumere una propria rilevanza nella ricostruzione della frode.

La stessa Cassazione osserva che, nel caso esaminato, le condotte riferite alla truffa erano «più articolate» proprio perché comprendevano attività ulteriori rispetto all’emissione delle fatture.

Questo passaggio è particolarmente importante per professionisti e imprese: la correttezza della pratica non può essere verificata isolando il singolo adempimento di propria competenza.

Occorre controllare che il documento prodotto sia coerente con i fatti tecnici ed economici che dovrebbe rappresentare.

Il precedente sui crediti Superbonus e i costi non agevolabili

Un altro precedente utile per inquadrare l’evoluzione della giurisprudenza è la Cassazione n. 8390/2025, relativa a un sequestro preventivo di crediti Superbonus riconducibili a un consorzio edilizio.

In quel caso il tema riguardava, tra l’altro, l’inserimento nelle fatture di costi di gestione del consorzio che i giudici non avevano ritenuto funzionalmente collegati agli interventi agevolabili.

Anche quella decisione evidenziava l’importanza di verificare la corrispondenza tra costi effettivamente collegati alle opere, fatturazione e credito fiscale generato, nonostante la presenza di computi metrici, asseverazioni e visti di conformità.

Il quadro giurisprudenziale mostra quindi un progressivo spostamento dell’attenzione dalla sola esistenza formale dei documenti alla loro coerenza sostanziale con i lavori e con i costi realmente sostenuti.

Approfondimenti

La decisione si inserisce nel più ampio filone giurisprudenziale sulle frodi legate al Superbonus e ai bonus edilizi, che negli ultimi anni ha affrontato la creazione e la circolazione di crediti inesistenti, le false attestazioni, il ruolo dei professionisti e le conseguenze penali delle irregolarità. Per una panoramica dei principali orientamenti, consulta il nostro approfondimento sulle sentenze Superbonus e bonus edilizi: contenzioso per inadempienza, risarcimento danni, frodi e truffe.

Il caso dimostra quanto sia importante mantenere ordinata, coerente e facilmente verificabile tutta la documentazione di progetto e di cantiere: elaborati tecnici, asseverazioni, verbali, contabilità, fatture e comunicazioni devono restituire una rappresentazione univoca delle lavorazioni realmente eseguite.

In interventi complessi, una gestione digitale e condivisa delle informazioni può aiutare progettisti, imprese e committenti a organizzare documenti e dati dell’intervento in un unico ambiente di lavoro, riducendo frammentazioni e difficoltà nella ricostruzione delle diverse fasi del progetto.

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