Etichettatura di prodotti chimici: la nuova guida INAIL 2026
Le modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2024/2865 al sistema CLP. Novità su etichette digitali e pieghevoli, prodotti sfusi, vendite online, dimensioni e scadenze
La pubblicazione INAIL Nuova etichettatura di sostanze e miscele, realizzata dalla Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, analizza le principali novità introdotte nel Regolamento CLP e ne traduce gli effetti in indicazioni operative per la comunicazione dei pericoli chimici.
L’etichetta di un prodotto chimico pericoloso costituisce infatti uno dei principali strumenti attraverso cui lavoratori e utilizzatori ricevono informazioni immediate sui pericoli e sulle precauzioni da adottare. Il riferimento normativo resta il Regolamento (CE) n. 1272/2008 — CLP, il cui Titolo III disciplina specificamente l’etichettatura.
La guida concentra l’attenzione sull’aggiornamento introdotto dal Regolamento (UE) 2024/2865 e sulle nuove modalità con cui le informazioni possono essere organizzate e rese disponibili.
L’aggiornamento punta a rendere la comunicazione del pericolo più leggibile e adeguata alle nuove forme di commercializzazione, comprese vendita online, strumenti digitali e distribuzione di prodotti sfusi.
La revisione interessa quindi non soltanto il supporto fisico dell’etichetta, ma anche il modo in cui l’informazione viene resa accessibile all’utilizzatore. INAIL richiama in particolare dimensioni dei caratteri, spaziatura e colore, oltre a nuove regole per etichette digitali, etichette pieghevoli e stazioni di ricarica.
Il Regolamento (UE) 2024/2865 è entrato in vigore il 10 dicembre 2024. La guida segnala che il calendario applicativo originario è stato successivamente differito e indica, per le modifiche interessate, le date del 1° gennaio 2027 e del 1° gennaio 2028.
Quali caratteristiche devono avere le etichette pieghevoli?
Le etichette pieghevoli consentono di organizzare le informazioni CLP su più superfici o pagine mantenendo leggibili i dati essenziali già sulla parte esterna. La disciplina è oggi espressamente richiamata dall’art. 31 e dall’Allegato I, punto 1.2.1.6 del CLP.
Sulla prima pagina devono essere riportati almeno gli elementi applicabili relativi al fornitore, alla quantità nominale, agli identificatori del prodotto, ai pittogrammi, alle avvertenze e all’UFI. Deve inoltre essere evidente che ulteriori informazioni di sicurezza sono disponibili nelle pagine interne.
Nella guida vengono riproposti gli elementi dell’etichetta nelle diverse lingue previste. INAIL mostra due configurazioni: una etichetta multipagina, che si apre restando collegata al contenitore, e una etichetta multistrato adesiva.
Come funziona l’etichetta digitale CLP?
L’etichetta digitale è un’integrazione dell’etichetta fisica e può rendere disponibili in formato elettronico determinate informazioni, ad esempio attraverso un QR code o un collegamento online. Le relative prescrizioni sono contenute negli artt. 34 bis e 34 ter del CLP.
Il principio fondamentale è che l’etichetta digitale non sostituisce quella fisica. Le informazioni centrali per l’identificazione immediata del pericolo continuano a essere associate al prodotto fisico.
Per il formato digitale sono previsti requisiti orientati all’accessibilità: l’accesso deve essere gratuito e semplice, non deve richiedere registrazione, password o installazione di applicazioni e deve poter essere utilizzato anche da gruppi vulnerabili. INAIL richiama inoltre la disponibilità delle informazioni in più lingue e la tutela della riservatezza dell’utente.
La guida precisa inoltre che l’etichetta digitale deve essere disponibile per almeno 10 anni, salvo periodi superiori previsti da altre normative europee.
Quali informazioni devono rimanere sull’etichetta fisica?
Pittogrammi di pericolo, indicazioni di pericolo, consigli di prudenza e avvertenze rimangono elementi fondamentali della comunicazione fisica del rischio.
L’introduzione del digitale non elimina quindi la necessità di consentire all’utilizzatore di riconoscere immediatamente la pericolosità del prodotto. Il formato digitale serve soprattutto ad ampliare e rendere più accessibili informazioni supplementari senza aumentare eccessivamente la quantità di testo presente sull’imballaggio.
Questo aspetto è particolarmente importante negli ambienti di lavoro: il QR code o il collegamento digitale possono facilitare l’accesso a contenuti aggiuntivi, ma non devono diventare un ostacolo alla comprensione immediata del pericolo.
Cosa prevede il CLP per i prodotti chimici venduti sfusi?
Per le sostanze e miscele pericolose vendute attraverso stazioni di ricarica, l’etichetta deve essere apposta in modo stabile, orizzontale e visibile sulla stazione. L’acquirente deve inoltre poter ricevere un’etichetta da applicare al proprio imballaggio.
La disciplina non si applica indistintamente a tutti i prodotti. La guida INAIL segnala l’esclusione dalla vendita mediante ricarica di classi caratterizzate da pericoli maggiori, richiamando tra gli esempi prodotti infiammabili, CMR, sensibilizzanti, PBT, vPvB e interferenti endocrini.
L’obiettivo è conciliare le nuove modalità di distribuzione con l’esigenza di mantenere una comunicazione del pericolo coerente con il sistema CLP.
Cosa cambia per pubblicità e vendite online?
La comunicazione dei pericoli deve accompagnare il prodotto anche quando l’acquisto non avviene davanti all’imballaggio fisico. Gli artt. 48 e 48 bis disciplinano pubblicità e vendite a distanza.
Per le offerte a distanza, gli elementi pertinenti dell’etichetta devono essere resi visibili in modo chiaro. Nella pubblicità di sostanze e miscele pericolose non devono invece comparire dichiarazioni incompatibili con la classificazione CLP.
Per la pubblicità destinata al pubblico la guida richiama la dicitura:
“Seguire sempre le informazioni riportate sull’etichetta del prodotto”.
Per le sostanze o miscele classificate come pericolose devono inoltre essere riportati, a seconda dei casi, pittogrammi, avvertenze, indicazioni di pericolo e indicazioni supplementari EUH; pittogrammi e avvertenze possono essere omessi quando la pubblicità non è visiva.
Quali dimensioni devono avere etichette e pittogrammi CLP?
L’Allegato I, punto 1.2.1.4 del CLP stabilisce dimensioni correlate alla capacità dell’imballaggio. INAIL le sintetizza nella tabella seguente.
Capacità
Etichetta
Pittogramma
≤ 3 l
possibilmente almeno 52 × 74 mm
almeno 10 × 10 mm; possibilmente 16 × 16 mm
> 3 ≤ 50 l
almeno 74 × 105 mm
almeno 23 × 23 mm
> 50 ≤ 500 l
almeno 105 × 148 mm
almeno 32 × 32 mm
> 500 l
almeno 148 × 210 mm
almeno 46 × 46 mm
Questa tabella ha anche un forte valore operativo: rende immediatamente verificabile il rapporto fra capacità dell’imballaggio e spazio minimo richiesto per una comunicazione leggibile del pericolo.
Entro quando deve essere aggiornata un’etichetta?
L’aggiornamento può essere richiesto entro 6 o 18 mesi, a seconda della modifica intervenuta nella classificazione.
Secondo l’art. 30 del CLP, il termine è di 6 mesi in presenza di una nuova classe di pericolo, dell’attribuzione di una categoria più grave o quando risultano necessarie nuove informazioni sull’etichetta.
Il termine sale a 18 mesi quando la nuova classificazione determina una classe o categoria meno grave. Lo stesso periodo è indicato per modifiche conseguenti a determinati atti delegati adottati a seguito degli ATP, salvo che il singolo atto stabilisca una scadenza differente.
Quali requisiti generali deve rispettare un’etichetta CLP?
L’etichetta deve essere comprensibile, leggibile, indelebile e correttamente collocata sull’imballaggio.
L’art. 31 del CLP, nella ricostruzione proposta da INAIL, richiede in particolare l’uso della lingua ufficiale dello Stato membro in cui il prodotto viene commercializzato, salvo l’impiego di più lingue con informazioni equivalenti. L’etichetta deve essere apposta saldamente sull’imballaggio e risultare leggibile quando il contenitore si trova nella normale posizione d’uso.
Colore e presentazione devono permettere di distinguere chiaramente i pittogrammi; testo e altri elementi devono essere leggibili rispetto allo sfondo e rispettare i requisiti dimensionali e di spaziatura previsti dall’Allegato I.
Cosa cambia per la valutazione del rischio chimico nei luoghi di lavoro?
La nuova etichettatura migliora la disponibilità delle informazioni, ma non modifica il principio alla base della valutazione del rischio chimico: classificare un prodotto come pericoloso non equivale a determinare automaticamente il livello di rischio per il lavoratore.
Nella valutazione devono essere considerate insieme pericolosità dell’agente, condizioni operative ed esposizione effettiva. Per questo etichetta e scheda dati di sicurezza rappresentano un punto di partenza, da integrare con informazioni su quantità, processi, durata e frequenza dell’impiego, vie di esposizione e misure di prevenzione.
Approfondimenti
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