Equo compenso e ribasso del 100%: quando l’offerta è anomala?
Il ribasso integrale sulla quota ribassabile dei servizi di ingegneria e architettura non è automaticamente illegittimo, ma deve essere giustificato in modo puntuale
Il ribasso del 100% sulla parte ribassabile del corrispettivo nei servizi di ingegneria e architettura può determinare l’esclusione dalla gara?
La risposta non è automatica. Dipende dalla capacità dell’operatore economico di dimostrare, in sede di verifica di anomalia, che i costi delle prestazioni ribassate non finiscono per gravare sulla quota fissa non ribassabile, posta a tutela dell’equo compenso.
È questo il principio che emerge dalla sentenza del TAR Campania, Sezione I, n. 3911/2026, relativa a una gara dell’Agenzia del Demanio per l’affidamento di servizi tecnici connessi a interventi di miglioramento sismico ed efficientamento energetico nell’area dei Campi Flegrei.
Il caso è particolarmente rilevante per tecnici, società di ingegneria e pubbliche amministrazioni perché riguarda l’applicazione concreta dell’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023, introdotto dal Correttivo Appalti, e il rapporto tra quota fissa del 65%, quota ribassabile del 35% e verifica di anomalia.
Il punto centrale è chiaro: il ribasso massimo non è vietato in astratto, ma deve essere sostenibile e documentato. In caso contrario, la stazione appaltante può ritenere che i costi formalmente azzerati vengano in realtà scaricati sulla quota non ribassabile dell’equo compenso.
Il caso
L’Agenzia del Demanio aveva indetto una procedura aperta telematica accelerata, suddivisa in due lotti, per la sottoscrizione di accordi quadro triennali con più operatori economici.
La gara riguardava servizi di ingegneria e architettura aventi ad oggetto:
rilievi;
indagini strutturali e geognostiche;
progettazione esecutiva;
direzione lavori;
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Gli interventi erano collegati al miglioramento o adeguamento sismico e all’efficientamento energetico di immobili interessati dalle ordinanze del Commissario straordinario dei Campi Flegrei.
Per il lotto 2, del valore complessivo di 12.900.000 euro, partecipava un raggruppamento temporaneo di professionisti. L’operatore offriva un ribasso del 100% sulla quota ribassabile, pari al 35% del corrispettivo dei servizi di ingegneria e architettura.
La stazione appaltante sottoponeva l’offerta a verifica di anomalia e, all’esito del procedimento, disponeva l’esclusione del concorrente.
Secondo l’Agenzia del Demanio, l’azzeramento della quota ribassabile rendeva l’offerta non sostenibile. I costi delle indagini, pur formalmente ribassati fino a zero, non potevano scomparire. In assenza di adeguate giustificazioni, tali costi sarebbero stati coperti dalla quota fissa del 65%, che invece non può essere erosa perché destinata a garantire l’equo compenso.
La struttura del corrispettivo: 65% fisso e 35% ribassabile
La lex specialis richiamava l’art. 41, comma 15-bis, del D.Lgs. 36/2023.
La norma prevede che, per gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura:
il 65% dell’importo determinato secondo l’Allegato I.13 assume la forma di prezzo fisso;
il restante 35% può essere assoggettato a ribasso in sede di offerta;
la stazione appaltante deve determinare il punteggio economico entro il tetto massimo previsto dalla disciplina codicistica.
La gara, quindi, distingueva una componente non ribassabile e una componente ribassabile.
Nel caso specifico, però, il ribasso del 100% riguardava una quota collegata a prestazioni che comportano normalmente costi effettivi: indagini strutturali, geognostiche, geofisiche, prove in situ, prove di laboratorio, ripristini edili, impiego di attrezzature e personale.
Da qui il nodo della controversia: l’azzeramento della quota ribassabile era davvero sostenibile oppure determinava un effetto indiretto sulla quota fissa?
I motivi del ricorso
Il concorrente escluso impugnava il provvedimento sostenendo che la stazione appaltante avesse illegittimamente collegato la quota ribassabile alla quota fissa dell’equo compenso.
Secondo la ricorrente:
le indagini non sarebbero prestazioni intellettuali in senso stretto;
il disciplinare distingueva il corrispettivo dei servizi professionali da quello delle indagini;
il ribasso del 100% riguardava solo la parte ribassabile;
non vi sarebbe stata alcuna erosione automatica dell’equo compenso;
la stazione appaltante avrebbe applicato una presunzione, senza valutare in concreto le giustificazioni offerte.
Il raggruppamento aveva giustificato il ribasso richiamando diverse condizioni organizzative favorevoli: disponibilità di strumentazioni proprie già ammortizzate, personale interno qualificato, accordi con laboratori e partner, economie di scala, radicamento territoriale e gestione pluricommesse.
Secondo il concorrente, tali elementi consentivano di eseguire le indagini senza ulteriori oneri economici e senza intaccare il margine complessivo dell’offerta.
La decisione del giudice
Il TAR Campania respinge il ricorso.
Il Collegio chiarisce anzitutto che la questione non riguarda la separazione formale tra quota fissa e quota variabile. La stazione appaltante non ha confuso le due componenti del corrispettivo.
Il punto decisivo riguarda, invece, la validità delle giustificazioni presentate dall’operatore economico.
Secondo il TAR, quando un concorrente offre una prestazione sostanzialmente “a costo zero”, l’onere di giustificazione diventa particolarmente rigoroso. Non basta affermare di disporre di mezzi, personale o economie di scala. Occorre dimostrare in modo concreto e documentato perché quei costi possano essere effettivamente azzerati.
Nel caso esaminato, le spiegazioni della ricorrente sono state ritenute generiche. Il concorrente si era limitato a richiamare condizioni tecnico-organizzative favorevoli, ma senza fornire elementi documentali idonei a dimostrare l’effettiva assenza di costi per le indagini.
Il TAR valorizza anche la natura delle attività richieste. Le indagini strutturali e geognostiche non sono prestazioni prive di costo: comportano personale, attrezzature, manutenzione, ammortamenti, prove di laboratorio, attività in situ e ripristini.
Pertanto, in assenza di una dimostrazione puntuale della sostenibilità dell’offerta, la stazione appaltante ha correttamente ritenuto che i costi delle indagini finissero per gravare sulla quota fissa del 65%, con conseguente erosione dell’equo compenso.
Ribasso del 100%: non basta dire che è ammesso
La sentenza non afferma che il ribasso del 100% sulla quota del 35% sia sempre vietato.
Il principio è più preciso: il ribasso integrale è possibile solo se l’operatore riesce a dimostrare che la prestazione ribassata è sostenibile senza intaccare la parte non ribassabile.
In altri termini, il ribasso del 100% non determina automaticamente l’esclusione, ma impone una verifica molto rigorosa.
La stazione appaltante deve verificare se il ribasso sia reale, credibile e compatibile con l’economia complessiva dell’offerta. L’operatore, dal canto suo, deve fornire giustificazioni specifiche, verificabili e documentate.
La mera disponibilità di attrezzature proprie o di personale interno non basta. Anche le attrezzature già ammortizzate generano costi di manutenzione, utilizzo, logistica e messa in esercizio. Anche il personale interno ha un costo. Anche gli accordi con soggetti terzi devono essere documentati.
Il ruolo decisivo della verifica di anomalia
La verifica di anomalia assume un ruolo decisivo. È in questa sede che la stazione appaltante deve valutare se il ribasso formalmente applicato alla quota variabile si traduca, in concreto, in una compressione della quota fissa.
La sentenza conferma che l’equo compenso non si tutela solo impedendo il ribasso diretto sui compensi professionali. Occorre evitare anche forme indirette di erosione.
Questo può accadere quando il concorrente azzera le voci ribassabili, ma poi non dimostra come coprirà i costi effettivi delle prestazioni collegate a quelle voci. In tal caso, il rischio è che tali costi vengano riassorbiti nella quota che dovrebbe restare intangibile. La verifica di anomalia serve proprio a impedire questo effetto distorsivo.
Ribasso del 100%: il confine tra concorrenza e tutela della remunerazione
La sentenza ha valore in parte confermativo e in parte evolutivo rispetto all’orientamento giurisprudenziale prevalente.
La sentenza TAR Campania 3911/2026 si colloca nello stesso solco del Consiglio di Stato (sentenza n. 5741/2025): il problema non è il ribasso in sé, ma la mancata dimostrazione dell’autonoma copertura dei costi ribassati. L’azzeramento delle voci comprimibili può produrre effetti erosivi sull’equo compenso se, nei giustificativi, costi generali, spese e utile vengono riassorbiti nella quota incomprimibile.
Diversa è l’indicazione fornita dal TAR Lazio 5405/2026, secondo cui il ribasso del 100% sulla quota del 35% può essere legittimo perché il 65% fisso garantisce ex lege l’equità della remunerazione professionale.
La sentenza TAR Campania non nega questo principio in astratto, ma lo precisa in senso operativo: quando la componente ribassata riguarda attività che generano costi effettivi, il concorrente deve dimostrare che tali costi non finiscono sulla quota fissa.
La decisione dei giudici campani si avvicina anche all’approccio del TAR Calabria che nella sentenza 642/2024 ha ritenuto legittima l’esclusione non per il solo ribasso, ma per la non convincenza delle giustificazioni.
Non basta dire che il ribasso è formalmente possibile; occorre dimostrare che è economicamente sostenibile.
Alla stazione appaltante è richiesto di verificare la sostenibilità economica dell’offerta nella sua effettiva composizione.
Allo stesso tempo, l’ammissibilità astratta non esonera l’operatore dall’obbligo di provare che il ribasso non incida, nemmeno indirettamente, sulla quota non ribassabile.
Approfondimenti
Trovi il quadro di riferimento e le sentenze più recenti nel focus “Equo compenso nei servizi di progettazione: cosa dice il Codice Appalti“. Per gestire correttamente gare di progettazione, verifiche tecniche, elaborati strutturali e documentazione di supporto, è fondamentale lavorare con strumenti digitali che consentano di coordinare il progetto in modo chiaro e tracciabile. Con un software BIM per la progettazione architettonica, puoi sviluppare il modello dell’edificio, organizzare elaborati, viste, tavole e documentazione tecnica, migliorando il controllo del processo progettuale e il dialogo con stazioni appaltanti, tecnici e imprese.
Fonte: Read More
