Efficienza energetica in Lombardia: le norme 2026

Efficienza energetica in Lombardia: le norme 2026

Le disposizioni su metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, requisiti minimi, APE e utilizzo delle rinnovabili negli edifici. Il modello aggiornato della Relazione tecnica

Con il D.D. n. 6437 del 15 maggio 2026 la Regione Lombardia ha aggiornato le disposizioni sull’efficienza energetica degli edifici, precedentemente definite dal D.D. n. 18546 del 18 dicembre 2019, recependo:

le modifiche introdotte al D.lgs. 199/2021 dal D.Lgs. 5/2026, in attuazione della direttiva europea 2023/2413;
il D.M. 28/10/2025 che aggiorna le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e i requisiti minimi degli edifici (requisiti minimi 2025);
la D.G.R. 6153/2026 che, in attuazione alla “Legge per il clima” (l. r. n. 11/2025), stabilisce le modalità per l’incremento dei valori riferiti agli obblighi di installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Il provvedimento aggiorna i limiti obbligatori per la produzione di acqua calda sanitaria, per la climatizzazione invernale e per quella estiva. Inoltre, ridefiniscono la potenza elettrica derivante da fonti rinnovabili obbligatoria per le varie tipologie di edifici nuovi o in fase di ristrutturazione.

Ecco una guida alla lettura delle norme per l’efficienza energetica in Lombardia introdotta da un’analisi delle principali novità in vigore dal 3 giugno 2026.

TerMus è in corso di aggiornamento alle nuove disposizioni lombarde per l’efficienza energetica degli edifici, per accompagnare i tecnici nelle verifiche di legge, nella redazione dell’APE e nella gestione della documentazione energetica.

Efficienza energetica degli edifici in Lombardia: testo PDF e modello aggiornato della relazione tecnica

Scarica il testo integrale del D.d.u.o. 15 maggio 2026, n. 6437, pubblicato sul Bollettino Ufficiale, Serie Ordinaria n. 22 del 27 maggio 2026 e recante le “Disposizioni per l’efficienza energetica degli edifici”.

l provvedimento richiama gli allegati: A Definizioni, B Caratteristiche dell’edificio di riferimento, requisiti di prestazione e classificazione energetica, C Relazione tecnica, D Attestato di Prestazione Energetica, E Targa energetica, F Titoli di studio del Soggetto certificatore, G Annunci commerciali, H Metodologia di calcolo.

Contestualmente, in attesa del nuovo format nazionale previsto dal D.M. 28 ottobre 2025, la Regione Lombardia ha pubblicato sul portale CENED un modello aggiornato della Relazione tecnica.

Efficienza energetica degli edifici in Lombardia: cosa cambia dal 3 giugno 2026

Il decreto prevede un aggiornamento complessivo della disciplina lombarda su prestazione energetica, APE, requisiti minimi, FER, BACS e ricarica elettrica.

La vera novità è che cambia il modo di progettare e verificare gli edifici: non basta più rispettare valori di trasmittanza o rendimenti minimi, ma occorre dimostrare una conformità integrata tra involucro, impianti, fonti rinnovabili, automazione, gestione energetica e predisposizione alla mobilità elettrica.

Cambia il quadro degli allegati regionali

Il decreto non si limita a ritoccare singole prescrizioni, ma sostituisce una parte rilevante della disciplina tecnica regionale. Vengono aggiornati il testo principale delle disposizioni e gli allegati A, B, D, E e H, mentre l’Allegato C viene temporaneamente gestito tramite modello CENED in attesa del format nazionale.

Cambia il coordinamento con la normativa nazionale

La disciplina regionale viene riallineata al D.M. 28 ottobre 2025, al D.Lgs. 199/2021 e al D.Lgs. 5/2026. Il decreto recepisce, in particolare, l’aggiornamento dei parametri per isolamento e impianti, l’obbligo BACS, l’aggiornamento dei parametri di calcolo, gli obblighi per infrastrutture di ricarica e le nuove regole sulle fonti rinnovabili.

Cambiano gli obblighi FER

La modifica più incisiva riguarda le fonti rinnovabili. Gli obblighi non riguardano più solo le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti più estese, ma si estendono anche alle ristrutturazioni importanti di secondo livello e alle ristrutturazioni dell’impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile. L’inosservanza degli obblighi FER comporta il diniego del titolo edilizio.

Per le nuove costruzioni è prevista la copertura mediante FER del 60% del fabbisogno di energia primaria per ACS e del 60% della somma ACS, climatizzazione invernale ed estiva; dal 1° gennaio 2027 tali percentuali salgono al 65%. Per le ristrutturazioni importanti di primo livello resta la copertura del 50%. È inoltre prevista l’installazione di impianti FER elettrici secondo la formula P = K × S, con K pari a 0,05 per le nuove costruzioni e 0,025 per le ristrutturazioni importanti di primo livello.

Per le ristrutturazioni importanti di secondo livello è introdotto l’obbligo, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile, di coprire con FER il 15% della somma dei fabbisogni di energia primaria per climatizzazione invernale ed estiva, oltre all’installazione di impianti FER elettrici con K pari a 0,025.

Per gli edifici pubblici gli obblighi di copertura FER sono maggiorati di ulteriori 5 punti percentuali, mentre gli obblighi relativi alla potenza elettrica FER sono incrementati del 10%

Cambia il peso delle grandi superfici e degli edifici energivori

Con i nuovi coefficienti K = 0,06 e K = 0,08, il decreto introduce una disciplina più severa per grandi strutture di vendita, logistica e data center. La conseguenza tecnica è che edifici con grandi coperture o ampie superfici operative devono prevedere quote più rilevanti di produzione elettrica rinnovabile.

Cambia il ruolo della relazione tecnica

La relazione tecnica non è più solo un documento di accompagnamento del progetto energetico: diventa una vera scheda di verifica integrata. Deve documentare coperture FER, potenza elettrica rinnovabile, impossibilità tecniche o economiche, BACS, sistemi di regolazione, schermature, ricarica elettrica e caratteristiche impiantistiche.

Cambia l’approccio agli impianti

Il decreto sposta l’attenzione dal singolo generatore alla prestazione complessiva del sistema edificio-impianto. Oltre ai rendimenti, assumono rilievo regolazione, contabilizzazione, BACS, energy meter, teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente, pompe di calore, biomasse, solare termico e fotovoltaico.

Cambia il ruolo dell’edificio di riferimento

L’Allegato B aggiorna i parametri dell’edificio di riferimento e rafforza la funzione comparativa tra edificio reale ed edificio target. In pratica, il progettista deve verificare la prestazione energetica non in astratto, ma rispetto a un edificio teorico con medesime caratteristiche geometriche e funzionali, ma con parametri energetici prefissati.

Cambia l’integrazione con la mobilità elettrica

Le infrastrutture di ricarica entrano stabilmente tra gli elementi da verificare nella progettazione energetica. Il modello di relazione tecnica richiede una sezione specifica dedicata a parcheggi, punti di ricarica e canalizzazioni, segnalando il passaggio da una disciplina centrata solo su involucro e impianti a una disciplina più ampia, che include anche la mobilità elettrica.

BACS

Entro il 3 giugno 2026 gli edifici non residenziali con impianti termici di potenza nominale superiore a 290 kW devono essere dotati di sistemi di automazione e regolazione BACS di classe B o superiore, se tecnicamente realizzabili e con tempo di ritorno semplice inferiore a 6 anni.

APE

L’APE deve essere redatto secondo la metodologia dell’Allegato H e, salve eccezioni, mediante Cened+2.0 o software autorizzato all’uso di Cened+2.0 Motore. La vecchia procedura di calcolo approvata con decreto regionale 5796/2009 è ammessa solo fino al 2 giugno 2026 e per casi specifici.

Le norme 2026 per l’efficienza energetica degli edifici in Lombardia

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano all’edilizia pubblica e privata e disciplinano cinque ambiti principali:

Ambito
Contenuto

Calcolo energetico
metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche

Requisiti minimi
nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche

Impianti e ricarica elettrica
integrazione di impianti tecnici e infrastrutture per veicoli elettrici

APE
attestazione della prestazione energetica di edifici e unità immobiliari

FER
utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici

Le disposizioni riguardano la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, i requisiti minimi per nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazione energetica, l’integrazione degli impianti tecnici e delle infrastrutture di ricarica, l’APE e l’utilizzo delle rinnovabili negli edifici.

Sono previste esclusioni dall’applicazione integrale per alcune categorie, tra cui edifici industriali e artigianali climatizzati per esigenze di processo, edifici rurali non residenziali privi di climatizzazione, fabbricati isolati sotto i 50 m², luoghi di culto, strutture temporanee autorizzate per non oltre sei mesi e subalterni sotto i 10 m².

Rilevante la previsione sugli obblighi FER: essi si applicano anche a edifici di nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e ristrutturazioni dell’impianto termico, e la loro inosservanza comporta il diniego del titolo edilizio.

Criteri generali e relazione tecnica

Il quarto capitolo definisce i criteri generali per determinare la prestazione energetica degli edifici, intesa come fabbisogno energetico annuale globale in energia primaria per climatizzazione invernale ed estiva, ventilazione, acqua calda sanitaria e, per il non residenziale, illuminazione, ascensori e scale mobili. Le verifiche devono essere eseguite con la metodologia dell’Allegato H.

La sezione sulla relazione tecnica stabilisce che il progettista deve inserire calcoli e verifiche nella relazione tecnica di progetto, da depositare in forma digitale presso l’amministrazione competente insieme al titolo edilizio o alla comunicazione prevista.

Il capitolo disciplina anche l’asseverazione del direttore lavori, gli aggiornamenti in caso di varianti, i controlli comunali e la valutazione della fattibilità di sistemi alternativi ad alta efficienza.

La conformità delle opere alla relazione tecnica deve essere asseverata dal direttore dei lavori; in assenza della documentazione richiesta, la dichiarazione di fine lavori o ultimazione lavori è inefficace.

Prescrizioni comuni per nuova costruzione, ristrutturazioni importanti e riqualificazione energetica

Il quinto capitolo raccoglie le prescrizioni comuni alle principali tipologie di intervento. Distingue l’applicazione dei requisiti a seconda che si tratti di nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello o riqualificazione energetica.

Tra i contenuti principali rientrano: contenimento dei consumi di energia non rinnovabile e totale, benessere termo-igrometrico, qualità dell’aria interna, verifiche contro muffe e condensazioni, valutazioni su coperture riflettenti o tecnologie passive, disciplina delle biomasse, trattamento dell’acqua negli impianti, microcogenerazione, schede tecniche per ascensori e scale mobili, sistemi BACS per edifici non residenziali con impianti oltre 290 kW e dispositivi autoregolanti in caso di sostituzione dei generatori.

Il capitolo disciplina anche l’integrazione delle tecnologie di ricarica dei veicoli elettrici, distinguendo edifici non residenziali con parcheggi ad accesso pubblico, edifici non residenziali con parcheggi ad accesso privato ed edifici residenziali. Le tabelle allegate al capitolo indicano numero minimo di punti di ricarica, tipologia dei sistemi e canalizzazioni richieste.

Requisiti per nuova costruzione, ristrutturazioni importanti di primo livello ed edifici a energia quasi zero

Il sesto capitolo si applica agli edifici di nuova costruzione e agli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello. Disciplina le prescrizioni relative a teleriscaldamento e teleraffrescamento, contabilizzazione, regolazione automatica, sistemi di misurazione intelligente, sistemi BACS per il non residenziale e impianti a biomassa.

La parte sui requisiti prevede l’utilizzo dell’edificio di riferimento e richiede la verifica di parametri e indici quali H’T, area solare equivalente estiva, prestazioni per climatizzazione invernale ed estiva, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione, trasporto di persone o cose e prestazione energetica globale. Il capitolo regola inoltre gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili, la potenza elettrica da installare mediante la formula P = K × S, le modalità di calcolo e le ipotesi di impossibilità tecnica, economica o funzionale.

La sezione finale definisce gli edifici a energia quasi zero, individuandoli negli edifici, nuovi o esistenti, che rispettano tutti i requisiti minimi previsti per le nuove costruzioni, compresi quelli relativi all’integrazione delle fonti rinnovabili.

Ristrutturazioni importanti di secondo livello

Il settimo capitolo disciplina gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti di secondo livello. Per la porzione di involucro interessata dai lavori, il progettista deve verificare il rispetto dei requisiti previsti per la riqualificazione energetica, degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili e dei limiti di trasmittanza termica comprensiva dei ponti termici.

Il capitolo prevede, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibile, la copertura tramite fonti rinnovabili del 15% della somma dei fabbisogni di energia primaria per climatizzazione invernale ed estiva, oltre all’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza elettrica calcolata secondo P = K × S, con K pari a 0,025.

Riqualificazione energetica

L’ottavo capitolo disciplina gli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica. La prima parte riguarda gli interventi sull’involucro e stabilisce i limiti di trasmittanza per strutture opache verticali, coperture, pavimenti e chiusure trasparenti, nonché le verifiche sul fattore di trasmissione solare. Sono previste regole specifiche per la mera sostituzione dei serramenti e per gli interventi di isolamento dall’interno o in intercapedine.

La seconda parte riguarda gli impianti tecnici. Per ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza pari o superiore a 100 kW è prevista una diagnosi energetica dell’edificio e dell’impianto, con confronto tra diverse soluzioni impiantistiche. Seguono prescrizioni specifiche per climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, impianti idrico-sanitari, illuminazione e ventilazione.

Ampliamenti volumetrici e recupero di volumi esistenti

Il nono capitolo disciplina gli ampliamenti volumetrici e il recupero di volumi esistenti. Per gli ampliamenti con volume lordo climatizzato superiore al 15% dell’esistente o comunque superiore a 500 m³, il provvedimento distingue tra casi in cui la nuova porzione sia servita dall’estensione dei sistemi tecnici esistenti e casi in cui sia servita da sistemi tecnici dedicati.

Il capitolo contiene verifiche su H’T, area solare equivalente estiva, requisiti comuni del capitolo 5, indici di prestazione energetica, efficienze impiantistiche e obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili. Analoghe regole sono previste per il recupero di volumi precedentemente non climatizzati.

Scomputi volumetrici e funzione bioclimatica di serre e logge

Il decimo capitolo disciplina gli scomputi volumetrici legati all’efficienza energetica e i criteri per riconoscere la funzione bioclimatica di serre e logge. In particolare, chiarisce le condizioni per non includere l’involucro esterno degli edifici nel calcolo della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura, quando siano raggiunte determinate riduzioni del fabbisogno di energia primaria.

Il capitolo stabilisce anche quando serre bioclimatiche e logge chiuse e trasformate possano essere considerate “volumi tecnici” non computabili ai fini volumetrici. Tra i criteri figurano il limite del 15% della superficie utile del subalterno collegato, la riduzione di almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria non rinnovabile per climatizzazione invernale o riscaldamento, la presenza di schermature e aperture contro il surriscaldamento estivo, l’assenza di impianti di riscaldamento o raffrescamento e una superficie disperdente costituita almeno per il 50% da elementi trasparenti.

Ambito di applicazione dell’APE

L’undicesimo capitolo individua i casi in cui deve essere predisposto l’Attestato di Prestazione Energetica. Per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione importante di primo e secondo livello, l’APE deve essere disponibile al termine dei lavori e prima della dichiarazione di agibilità. Il capitolo disciplina anche gli obblighi nei casi di ampliamento volumetrico superiore al 15% dell’esistente o superiore a 500 m³ e di recupero di volumi precedentemente non climatizzati.

Per gli edifici esistenti, il capitolo prevede l’obbligo di APE in varie casistiche: edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico oltre 250 m², contratti servizio energia o gestione impianti, trasferimenti a titolo oneroso, contratti di locazione soggetti a registrazione, leasing e affitto d’azienda comprensivo di immobili. L’APE deve essere allegato all’atto o al contratto quando sussiste l’obbligo di dotazione.

Procedura per la produzione dell’APE

Il dodicesimo capitolo definisce l’APE come il documento sintetico, prodotto a cura del proprietario dell’edificio, che attesta il valore risultante dal calcolo della prestazione energetica secondo la metodologia regionale. Salvo specifiche eccezioni, l’APE deve riferirsi a una sola unità immobiliare.

Il capitolo disciplina la responsabilità del soggetto certificatore, la consegna al proprietario del file firmato digitalmente, della copia cartacea asseverata e del file XML registrato nel CEER. Stabilisce inoltre che l’APE è valido solo se rilasciato tramite il Catasto Energetico Edifici Regionale, previo versamento del contributo previsto.

Sono regolate anche la validità temporale massima dell’APE, pari a 10 anni dalla registrazione, le cause di decadenza, l’obbligo di allegare il libretto di impianto nei casi previsti, la rettifica degli errori mediante APE sostitutivo, il sopralluogo del certificatore e il divieto di predisporre APE per porzioni di unità immobiliari, salvo casi specifici.

Targa energetica

Il tredicesimo capitolo disciplina la targa energetica, rilasciata dall’Organismo di accreditamento secondo il modello dell’Allegato E, previo versamento del contributo previsto. La targa può essere richiesta per singola unità immobiliare, salvo le casistiche in cui è ammesso un unico APE per più subalterni. Per gli edifici pubblici o adibiti a uso pubblico, la richiesta e l’esposizione della targa sono obbligatorie; la validità coincide con quella dell’APE cui si riferisce.

Annunci immobiliari

Il quattordicesimo capitolo regola l’indicazione delle caratteristiche energetiche negli annunci commerciali, immobiliari, avvisi d’asta pubblica e bandi di alienazione aventi a oggetto vendita o locazione. L’obbligo riguarda gli annunci su giornali, manifesti, volantini, siti web, radio e televisione, con esclusione degli edifici non soggetti ad APE e della locazione di edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi l’anno.

Il capitolo stabilisce inoltre le modalità di indicazione dei dati energetici: uso del format dell’Allegato G per annunci pubblicati da agenzie immobiliari presso le proprie sedi oppure indicazione di EPgl,nren, EPgl,ren, classe energetica e prestazione energetica del fabbricato per gli altri annunci.

Accertamenti e ispezioni relativi all’efficienza energetica degli edifici

Il quindicesimo capitolo disciplina i controlli sull’APE. L’Organismo regionale di accreditamento, anche tramite soggetti esterni, verifica la correttezza di quanto riportato nell’APE entro quattro anni dalla registrazione nel CEER. A tal fine può chiedere al Comune la relazione tecnica e i documenti progettuali necessari.

Il capitolo prevede inoltre il deposito della planimetria catastale contestualmente alla registrazione dell’APE e, in caso di difformità rilevate durante il sopralluogo, anche il deposito del rilievo eseguito.

Classificazione energetica degli edifici e altri indicatori presenti nell’APE

Il sedicesimo capitolo disciplina il sistema di classificazione energetica. La classe energetica è determinata utilizzando l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, EPgl,nren, confrontato con una scala di classi prefissate. La scala è definita a partire dall’indice dell’edificio di riferimento.

Il capitolo illustra anche gli indicatori della prestazione energetica invernale ed estiva del fabbricato riportati nell’APE. La prestazione invernale è collegata all’indice di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale; quella estiva è definita in base alla trasmittanza termica periodica e all’area solare equivalente estiva per unità di superficie utile.

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