DURC in verifica: l’impresa può essere esclusa dalla gara?
L’esito “in verifica” del DURC non equivale a irregolarità contributiva: se l’impresa ha richiesto tempestivamente il rinnovo e il nuovo documento conferma la regolarità dalla data della richiesta
Il DURC resta uno dei documenti cardine nelle procedure di affidamento pubblico. La regolarità contributiva deve accompagnare l’operatore economico per tutta la procedura: dalla presentazione dell’offerta fino alla stipula del contratto e alla fase esecutiva. Ma cosa accade se il DURC è valido al momento dell’offerta, scade subito dopo la gara e il nuovo documento risulta ancora “in verifica”?
A questa domanda risponde il TAR Sicilia, Catania, sez. I, con la sentenza n. 1793/2026. Il giudice ha ritenuto illegittima l’esclusione di un operatore economico che aveva presentato un DURC valido al momento della gara, aveva richiesto il rinnovo il primo giorno utile successivo alla scadenza e aveva poi ottenuto un nuovo DURC regolare con validità decorrente dalla data della richiesta.
Il caso
La vicenda riguarda una procedura per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta con parcheggi a pagamento durante le manifestazioni del Carnevale 2026.
La società ricorrente aveva presentato l’offerta migliore, con una percentuale di rialzo del 32,23%. Alla documentazione di gara aveva allegato un DURC valido:
al momento della presentazione dell’offerta;
al momento dell’apertura delle buste;
al momento della valutazione dell’offerta.
Successivamente, la Fondazione ha chiesto alla società la trasmissione di un nuovo DURC in corso di validità. L’impresa ha comunicato di aver richiesto il rinnovo il primo giorno lavorativo utile dopo la scadenza del precedente documento.
Il nuovo DURC attestava la regolarità dell’impresa nei confronti di INPS e INAIL, con validità di 120 giorni decorrente proprio dalla data della richiesta.
Prima del rilascio del nuovo documento, però, la Fondazione aveva escluso l’impresa e affidato il servizio alla controinteressata, che aveva presentato un’offerta inferiore.
I motivi del ricorso
La società esclusa ha impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che l’esclusione fosse illegittima perché fondata su una presunta irregolarità contributiva in realtà mai accertata.
I motivi principali riguardavano:
violazione dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità;
difetto di motivazione e carenza istruttoria;
violazione dell’affidamento legittimo;
disparità di trattamento.
Secondo la ricorrente, la stazione appaltante aveva trasformato un fisiologico tempo tecnico di rilascio del nuovo DURC in una causa di esclusione, nonostante il requisito di regolarità contributiva fosse stato poi confermato dal documento rilasciato.
La decisione del giudice
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati.
Il giudice parte da un principio: l’art. 94, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione dell’operatore economico che abbia commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia fiscale o contributiva. L’Allegato II.10 al Codice dei contratti pubblici individua come gravi violazioni contributive quelle ostative al rilascio del DURC.
La base documentale conferma che un DURC irregolare o il mancato rilascio del DURC per ragioni ostative comportano, in linea generale, un effetto espulsivo vincolato.
Nel caso esaminato, però, mancava il presupposto essenziale: non vi era un DURC negativo.
Il TAR evidenzia che:
l’impresa era in regola al momento della partecipazione alla procedura;
il DURC era valido al momento della valutazione dell’offerta;
il rinnovo era stato richiesto tempestivamente il primo giorno utile dopo la scadenza;
il nuovo DURC ha attestato la regolarità contributiva con validità dalla data della richiesta;
l’esito “in verifica” della piattaforma non dimostrava alcuna irregolarità contributiva.
Per il giudice, la stazione appaltante non poteva escludere l’operatore solo perché il nuovo DURC non era ancora materialmente disponibile.
Anche l’urgenza dell’affidamento non è stata ritenuta sufficiente. Secondo il TAR, l’ente avrebbe dovuto programmare e avviare per tempo la procedura, senza far ricadere sull’operatore le conseguenze dei tempi ristretti.
Approfondimenti
Per approfondire il tema, leggi l’articolo dedicato al DURC: cos’è, a cosa serve, quando è richiesto. Per evitare esclusioni, contestazioni e ritardi nelle procedure di affidamento, è fondamentale gestire in modo ordinato DURC, scadenze, PEC, documenti di gara e fascicoli dell’operatore economico. Con la piattaforma per la gestione digitale e collaborativa dei documenti, puoi archiviare, condividere e controllare in modo strutturato tutta la documentazione tecnica e amministrativa di imprese, cantieri e commesse, riducendo il rischio di errori, dimenticanze e documenti non aggiornati. Una corretta gestione documentale consente a imprese, tecnici e stazioni appaltanti di avere sempre sotto controllo requisiti, verifiche e scadenze, anche nei casi più delicati come il rinnovo del DURC durante una procedura di gara.
Fonte: Read More
